CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 09011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di rimessione in termini formulata da [OSCURATO:PERSONA] per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Ravenna del 4 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2018. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo di ricorso con cui fa valere la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen.. Osserva: che in data 3 settembre 2020 il ricorrente riceveva la notificazione dell'ordine di esecuzione relativo alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Ravenna del 4 luglio 2018; che in data 14 settembre 2020 proponeva richiesta di rimessione in termini, avanti al giudice dell'esecuzione, il quale, dichiaratosi incompetente, trasmetteva gli atti alla Corte di appello di Bologna, che, a sua volta, dichiarava inammissibile l'istanza per tardività, ritenendo che il provvedimento di esecuzione fosse stato notificato a mani di Lamsanes il 4 settembre 2019, da parte dei Carabinieri di Castanea delle Furie. Rileva che, invece, il provvedimento di esecuzione è stato notificato dai Carabinieri di Milano il 3 settembre 2020, sicché la richiesta è tempestiva. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, allegando la documentazione richiamata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per dare soluzione alla doglianza proposta è necessario ricapitolare la vicenda processuale. 3. Il ricorrente ha proposto, con istanza del 14 settembre 2020, indirizzata al giudice dell'esecuzione, richiesta di restituzione del termine per impugnare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 9 novembre 2017 - depositata fuori termine- con cui veniva condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. Con l'istanza ha premesso di avere ricevuto, in data 3 settembre 2020, notifica dell'ordine di esecuzione della sentenza de qua, il cui estratto era stato notificato a mezzo pec in data 4 luglio 2018, al domicilio eletto per il giudizio, allorché egli si trovava in stato di detenzione, avendo perciò diritto alla notifica a mani proprie, con la conseguenza della mancata conoscenza, da parte del medesimo della condanna emessa nei suo confronti. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 17 settembre 2020, preso atto della valida costituzione del titolo esecutivo, ha ritenuto la competenza del giudice 'che sarebbe competente sull'impugnazione', ai sensi dell'art. 175, comma 4 cod. proc. pen.. 4. La Corte di appello di ~19 Bologna, acquisito l'ordine di esecuzione delle pene concorrenti, emesso dalla Procura distrettuale di Catania, in data 30 agosto 2019, ha constatato che il medesimo era stato notificato a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], il 4 settembre 2019, a mezzo dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] delle Furie, dichiarando, dunque, inammissibile l'istanza di restituzione del termine, per mancato rispetto del termine di giorni trenta di cui all'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen.. 5. Il motivo proposto è destituito di fondamento. Risulta, infatti, dagli atti del processo che l'ordine di esecuzione di pene concorrenti del 30 agosto 2019, comprensivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 9 novembre 2017, è stato notificato al ricorrente, a mani proprie, il 4 settembre 2019, alle ore 15.55, dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] delle Furie, sicché, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Bologna, l'istanza di restituzione nel termine è tardiva, e, pertanto, inammissibile. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 2/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] bover