CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 11039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27851/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 44, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 134 presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 658/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1144/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva ritenuto legittimo il licenziamento con preavviso intimato al Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA CONTESTAZIONE R.G.N.27851/2021 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 - CC ricorrente, dirigente veterinario, dalla ASL di Latina ed aveva ritenuto infondate le domande volte ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato nonché il risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data del recesso sino a quella della riammissione in servizio; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che, a seguito di segnalazioni anonime, nel luglio del 2014 l’Azienda aveva istituito una commissione di indagine sul rispetto dell’orario di servizio, e la commissione, che aveva concluso gli accertamenti nel settembre dello stesso anno, il 22 settembre 2014 aveva trasmesso gli atti al dirigente responsabile dell’ufficio risorse umane; 3. dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] , nel periodo 5 gennaio 2011/30 giugno 2014,aveva accumulato un debito orario di 1.361ore e 215 giorni di assenz e ingiustificat e , sicché l’ufficio, con atto del 17 ottobre 2014, aveva provveduto ad avviare il procedimento disciplinare con la contestazione dell’addebito; 4. l’Azienda, con nota del 15 ottobre 2014 , anche aveva contestato al dirigente la pendenza di un procedimento penale a suo carico(iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone al numerodi R.G. 1547/2014)ed in relazione a detta contestazione aveva disposto la sospensione dell’azione disciplinare in attesa della definizione di quella penale; 5.il giudice d’appello, per quel che qui rileva, ha escluso che la sospensione si riferisse anche alla contestazione avente ad oggetto le assenze ingiustificate e l’irregolare attestazione delle presenze ed ha aggiunto che, in ogni caso, la sospensione non esaurisce il potere di irrogare la sanzione e comporta solo l’obbligo di rinnovare la contestazione almomento della riattivazione del procedimento; 6. ha, poi, ritenuto tempestivo l’esercizio del potere disciplinare, perché nessun elemento consentiva di ritenere che, prima degli accertamenti ispettivi, il datore di lavoro avesse avuto contezza delle assenze ingiustificate e delle timbrature irregolari, e , pertanto,non ha ravvisto né l’eccepita tardività né la denunciata lesione del legittimo affidamento, rilevando che quest’ultimo può essere opposto al datore solo qualora lo stesso abbia tollerato un comportamento del quale era conoscenza; 7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese la Asl di Latina, con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il provvedimentodi sospensione si riferisse anche alla contestazione del 17 ottobre 2014; 1.1. il ricorrente evidenzia che la prima contestazione aveva ad oggetto la mancata prestazione lavorativa, dalla quale era derivata l’indebita percezione degli emolumenti mensili e, pertanto, in ragione dell’evidente identità dei fatti storici rilevanti, la sospensione non poteva che essere riferita ad entrambi i procedimenti avviati; 1.2. ne trae, quale conseguenza, l’illegittimità della sanzione irrogata,perché l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 non consente al datore di lavoro di riaprire, a distanza di soli due giorni, il procedimento disciplinare sospeso; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e dell’art. 55 bis, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso l’eccepita tardività della contestazione; 2.1. il ricorrente ribadisce che la Asl di Latina è dotata di un sistema meccanizzato di rilevazione delle presenze e, quindi, l’esame dei cartellini marcatempo avrebbe consentito senz’altro di rilevare le assenze, a prescindere dall’accertamento ispettivo non necessario; 2.2. richiama poi l’orientamento secondo cui il comportamento tollerante del datore di lavoro fa sorgere un legittimo affidamento sulla liceità disciplinare della condotta e rende illegittimo il licenziamento successivamente intimato;3. il ricorso è inammissibilein entrambe le sue articolazioni; il primo motivo, anche a voler tenere in disparte il mancato assolvimento dell’onere di specifica indicazione imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (il ricorso non trascrive nelle parti rilevanti gli atti sui quali la censura si fonda né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale), si risolve in una critica all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, che ha interpretato gli atti ed ha escluso che il provvedimento di sospensione si riferisse anche alla contestazione del 17.10.2014; 3.1. è ius receptum l’orientamento secondo cui l’interpretazione degli atti unilaterali, quali sono quelli che il datore di lavoro forma nell’ambito del procedimento disciplinare, è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006), perché la ricerca della volontà del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 /2013; Cass. n. 12360/2014); se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018); èstato precisato, inoltre, che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazionein iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 946 e 995 del 2021 nonché Cass. n. 28319/2017); 3.2. nel caso di specie il motivo, oltre a non denunciare la violazione dei canoni di ermeneutica, contesta l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e,pertanto, non sfugge alla sanzione di inammissibilità; 4. ad analoghe conclusioni si giungequanto al secondo motivo; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall’art. 55 bis per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una «notizia di infrazione» di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue trefasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione ( Cass. n. 7134/2017; Cass. n. 22075/2018; Cass.n. 21193/2018; Cass. n. 11635/2021); 4.1. dal richiamato principio non si è discostata la Corte distrettuale che, all’esito dell’accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha evidenziato che la conoscenza piena dei fatti si era avuta solo a seguito dell’indagine ispettiva e che non era emerso che in precedenza il datore di lavoro avesse avuto contezza dell’illecito; 4.1. il motivo, nella parte in cui fa leva sull’esistenza di un sistema di rilevazione delle presenze che avrebbe consentito all’Azienda di percepire nell’immediatezza l’assenza del dirigente, sollecita inammissibilmente una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di legittimità, ed inoltre, nel prospettare un atteggiamento tollerante dell’azienda, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che quella tolleranza ha escluso rilevando che il legittimo affidamento sulla liceità della condotta, postula la conoscenza piena della condotta; 4.2.nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 5. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome da dispositivo; 6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte –ritenendo che non sussistano i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis 1, comma 2, cod. proc. civ.–dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Aisensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d