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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39536/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come segue: inammissibilita' per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: '[OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, commessi fra il 2017 e il 2018.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 81 cod. pen., per avere i giudici di merito operato un aumento, in sede di continuazione, superiore al triplo.

3. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti necessari per il riconoscimento del ruolo di partecipe nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

II) Mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 cit.

III) Vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni relative ai capi 26 e 27 dell'imputazione.

4. Propone ricorso per cassazione, infine, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 'ovino, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

II) Erronea mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod . pe n .

5. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (Antonio e Domenico) ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

1.1. E' pacifico che, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, sia necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 - dep. 2018, Rv. 272211 — 01).

1.2. Nella specie, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la pena base da aumentare ("fino al triplo" ex art. 81 cod. pen.) fosse quella stabilita per il reato non circostanziato (anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa), anziché quella ridotta per effetto delle applicate circostanze attenuanti generiche (anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa), in tal modo determinando una pena illegale in quanto superiore all'aumento massimo stabilito dal menzionato art. 81 cod. pen. 2.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

3. In punto di responsabilità per la partecipazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, le censure dedotte dai ricorrenti attengono al merito e non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata la quale, conformemente a quella del primo giudice, si fonda su argomentazioni esaurienti, logiche e congrue, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità.

3.1. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo associativo in contestazione è stato desunto dal contenuto di intercettazioni ritenute particolarmente eloquenti e di rilevante valore probatorio, dimostrative del carattere non occasionale ma stabile del contributo fornito all'associazione dedita allo spaccio di droga, nell'ambito della quale il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ricopriva un ruolo dominante.

Si tratta di elementi che sono stati ritenuti decisivi e non elisi dal mancato riconoscimento del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni del Lombardi, risalenti ad un periodo antecedente l'attività di captazione.

Dalle intercettazioni è emersa la significativa quantità di stupefacente consegnata nell'arco di una sola giornata dal prevenuto, nonché la dimostrazione di come il ricorrente tenesse anche la contabilità dell'attività illecita e consegnasse al fratello gli incassi giornalieri insieme al foglio in cui aveva annotato le cessioni ed il corrispettivo ricevuto.

3.2. Anche per lo [OSCURATO:PERSONA] sono stati evidenziati i risultati delle intercettazioni ambientali, indicative della sua partecipazione alle attività associative a partire dall'aprile del 2017, tenuto conto della abituale frequentazione del medesimo con [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare le consegne di droga.

La piazza di spaccio era poi stata trasferita in via Starzalunga, dietro suggerimento dello stesso lavino, luogo ove questi. aveva la sua abitazione e da cui riusciva a controllare l'andamento dell'illecita attività anche dal balcone di casa.

Ulteriore conferma della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata tratta dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato sia l'affiliazione al gruppo dedito allo spaccio nella zona di via Feudo, sia il ruolo di spacciatore dello [OSCURATO:PERSONA], il quale occupava una postazione fissa.

4. Per quanto attiene al mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, è appena il caso di rilevare che la valutazione dei giudici di merito è ampiamente motivata, logica e coerente con i dati processualmente emersi, ritenuti incompatibili con l'ipotesi che il sodalizio fosse stato costituito per la commissione di fatti di lieve entità, avuto riguardo: ai continui e sistematici rifornimenti, quasi quotidiani, di sostanze stupefacenti; alla capacità di rapida e continua collocazione sul mercato dello stupefacente, confermata dalla pluralità di cessioni rapidamente effettuate in un breve arco temporale; alla capacità di rifornire i piccoli spacciatori; al riscontrato controllo del mercato; all'organigramma non ridotto del sodalizio; alla risalenza nel tempo dell'associazione stessa, al cui vertice si sono succedute nel corso degli anni diverse persone.

Tutti elementi legittimamente valorizzati, attraverso una ponderata valutazione di merito, per escludere la ricorrenza, nel caso in disamina, dei presupposti caratterizzanti la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo emerse, con valutazione in questa sede insindacabile, modalità strutturali e operative dell'associazione compatibili solo con fatti di maggiore gravità (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278098 - 01).

5. Con riferimento al motivo - proposto dalla difesa lavino - riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., occorre rammentare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente n riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep. 2022, Rv. 282693 - 01).

Si tratta di adempimenti che risultano rispettati nell'iter argomentativo svolto dalla Corte distrettuale, la quale, al di là della ritenuta irrilevanza - quale elemento favorevole - del comportamento processuale del prevenuto, ha valorizzato, quali elementi non favorevoli, sia le modalità connesse al lungo periodo di adesione al 4 (ì sodalizio criminoso, sia la negativa personalità del prevenuto, gravato da una precedente condanna.

Trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non è in alcun modo sindacabile dalla Corte di cassazione.

6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aumento operato per la continuazione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso come segue: inammissibilita' per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: '[OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, commessi fra il 2017 e il 2018. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 81 cod. pen., per avere i giudici di merito operato un aumento, in sede di continuazione, superiore al triplo. 3. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai requisiti necessari per il riconoscimento del ruolo di partecipe nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. II) Mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 cit. III) Vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni relative ai capi 26 e 27 dell'imputazione. 4. Propone ricorso per cassazione, infine, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] 'ovino, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. II) Erronea mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod . pe n . 5. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] (Antonio e Domenico) ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 1.1. E' pacifico che, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, sia necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 - dep. 2018, Rv. 272211 — 01). 1.2. Nella specie, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la pena base da aumentare ("fino al triplo" ex art. 81 cod. pen.) fosse quella stabilita per il reato non circostanziato (anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa), anziché quella ridotta per effetto delle applicate circostanze attenuanti generiche (anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa), in tal modo determinando una pena illegale in quanto superiore all'aumento massimo stabilito dal menzionato art. 81 cod. pen. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3. In punto di responsabilità per la partecipazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, le censure dedotte dai ricorrenti attengono al merito e non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata la quale, conformemente a quella del primo giudice, si fonda su argomentazioni esaurienti, logiche e congrue, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. 3.1. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo associativo in contestazione è stato desunto dal contenuto di intercettazioni ritenute particolarmente eloquenti e di rilevante valore probatorio, dimostrative del carattere non occasionale ma stabile del contributo fornito all'associazione dedita allo spaccio di droga, nell'ambito della quale il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ricopriva un ruolo dominante. Si tratta di elementi che sono stati ritenuti decisivi e non elisi dal mancato riconoscimento del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alle dichiarazioni del Lombardi, risalenti ad un periodo antecedente l'attività di captazione. Dalle intercettazioni è emersa la significativa quantità di stupefacente consegnata nell'arco di una sola giornata dal prevenuto, nonché la dimostrazione di come il ricorrente tenesse anche la contabilità dell'attività illecita e consegnasse al fratello gli incassi giornalieri insieme al foglio in cui aveva annotato le cessioni ed il corrispettivo ricevuto. 3.2. Anche per lo [OSCURATO:PERSONA] sono stati evidenziati i risultati delle intercettazioni ambientali, indicative della sua partecipazione alle attività associative a partire dall'aprile del 2017, tenuto conto della abituale frequentazione del medesimo con [OSCURATO:PERSONA] al fine di effettuare le consegne di droga. La piazza di spaccio era poi stata trasferita in via Starzalunga, dietro suggerimento dello stesso lavino, luogo ove questi. aveva la sua abitazione e da cui riusciva a controllare l'andamento dell'illecita attività anche dal balcone di casa. Ulteriore conferma della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata tratta dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato sia l'affiliazione al gruppo dedito allo spaccio nella zona di via Feudo, sia il ruolo di spacciatore dello [OSCURATO:PERSONA], il quale occupava una postazione fissa. 4. Per quanto attiene al mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, è appena il caso di rilevare che la valutazione dei giudici di merito è ampiamente motivata, logica e coerente con i dati processualmente emersi, ritenuti incompatibili con l'ipotesi che il sodalizio fosse stato costituito per la commissione di fatti di lieve entità, avuto riguardo: ai continui e sistematici rifornimenti, quasi quotidiani, di sostanze stupefacenti; alla capacità di rapida e continua collocazione sul mercato dello stupefacente, confermata dalla pluralità di cessioni rapidamente effettuate in un breve arco temporale; alla capacità di rifornire i piccoli spacciatori; al riscontrato controllo del mercato; all'organigramma non ridotto del sodalizio; alla risalenza nel tempo dell'associazione stessa, al cui vertice si sono succedute nel corso degli anni diverse persone. Tutti elementi legittimamente valorizzati, attraverso una ponderata valutazione di merito, per escludere la ricorrenza, nel caso in disamina, dei presupposti caratterizzanti la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo emerse, con valutazione in questa sede insindacabile, modalità strutturali e operative dell'associazione compatibili solo con fatti di maggiore gravità (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278098 - 01). 5. Con riferimento al motivo - proposto dalla difesa lavino - riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., occorre rammentare che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente n riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 - dep. 2022, Rv. 282693 - 01). Si tratta di adempimenti che risultano rispettati nell'iter argomentativo svolto dalla Corte distrettuale, la quale, al di là della ritenuta irrilevanza - quale elemento favorevole - del comportamento processuale del prevenuto, ha valorizzato, quali elementi non favorevoli, sia le modalità connesse al lungo periodo di adesione al 4 (ì sodalizio criminoso, sia la negativa personalità del prevenuto, gravato da una precedente condanna. Trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non è in alcun modo sindacabile dalla Corte di cassazione. 6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aumento operato per la continuazione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Vanno, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo
Sentenza Cassazione n. 39536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris