Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:263
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CC0165(01)_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
1. La riapertura della fase orale del procedimento nel presente rinvio pregiudiziale ha dato luogo a un dibattimento che mi ha indotto a completare le mie conclusioni presentate il 14 gennaio 1993 con le seguenti osservazioni.
2. Non ritorno più in dettaglio sul contesto di fatto e di diritto della presente causa, e faccio a questo riguardo riferimento alle mie precedenti conclusioni.
3. Come vi è ben noto, il giudice a quo vi chiede se la normativa belga che è incaricato di applicare sia o no compatibile con i principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento tra gli uomini e le donne.
4. A mio modo di vedere, non occorre procedere ad una ulteriore analisi per quanto riguarda quest' ultimo principio. Mi limiterò, su questo punto, a far riferimento alle mie precedenti conclusioni (1).
5. Mi limiterò pertanto all' altro aspetto del problema, costituente la materia sia delle questioni da voi sollevate in vista della riapertura, sia dell' udienza 12 aprile 1994, e cioè: gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE ostano a che una normativa nazionale "ricolleghi alla concessione di una pensione versata ad una persona nella sua qualità di coniuge inattivo conseguenze diverse secondoché tale pensione sia concessa sotto forma di un aumento della pensione del coniuge attivo o sotto forma di una pensione personale attribuita al coniuge inattivo" (2)?
6. Se ci si riferisce alla situazione sottoposta al giudice nazionale, il fatto che la pensione dovuta alla signora van Munster nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: "Stato membro B"), in ragione degli anni di residenza in detto Stato, non assuma più la forma di una maggiorazione della pensione del marito bensì quella di una pensione personale, consente, se il reddito globale familiare nei [OSCURATO:PERSONA] resta immutato, di ridurre, senza contravvenire agli artt. 48 e 51 del Trattato, la pensione dovuta al marito in Belgio (in prosieguo: "Stato membro A") facendo passare quest' ultima prestazione dall' aliquota per coniugati all' aliquota per celibi?
7. Come ricordato, l' art. 51 contempla la coordinazione e non l' armonizzazione delle legislazioni. La vostra giurisprudenza in materia è costante "(...) l' art. 51 lascia in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità tra la disciplina delle persone che vi sono occupate. Le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali e gli [OSCURATO:PERSONA] membri non vengono quindi scalfite dall' art. 51 del Trattato" (3).
8. Il coordinamento ° che è lo stadio attuale del ravvicinamento dei regimi di previdenza sociale ° non può né attenuare gli effetti dell' assenza di un regime comune di previdenza sociale né, pertanto, saldare la inevitabili differenze esistenti tra i regimi nazionali (4). Il livello di protezione sociale è diverso nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri e il lavoratore migrante non può pretendere, per esempio, di ottenere dallo Stato ospitante un livello di protezione sociale equivalente a quello del suo Stato di origine (5).
9. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano le condizioni di affiliazione ai regimi di previdenza sociale, le modalità di concessione delle pensioni ° numero di anni di assicurazione richiesti, designazione dei beneficiari, età di pensionamento ° come pure l' importo delle pensioni e le modalità di prevenzione del cumulo delle prestazioni. Ciascuno Stato membro fissa liberamente l' ammontare delle pensioni che egli versa o dei contributi che egli percepisce, come pure i meccanismi che permettono di prendere in considerazione la situazione del coniuge inattivo.
10. Essere d' accordo sul punto che possono sussistere delle differenze normative tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, è come riconoscere che dette normative possono cambiare. L' ordinamento giuridico comunitario non conferisce dei diritti acquisiti al principio e all' importo di una determinata pensione.
11. Questo sistema reca in germe inevitabili disparità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] lo ha chiaramente dimostrato durante la seconda udienza: se la signora van Munster fosse stata di un mese più anziana del coniuge, questi non avrebbe mai percepito la pensione secondo l' aliquota per coniugati poiché, il giorno della liquidazione della sua pensione, la moglie sarebbe stata creditrice di una pensione, mentre, se essa fosse stata più giovane di un mese, egli la avrebbe potuta ricevere fintantoché non le fosse stata concessa una pensione personale. Altri esempi hanno mostrato delle distorsioni di trattamento in situazioni molto analoghe (6). Tali esempi sono numerosi.
12. Questa libertà degli [OSCURATO:PERSONA] incontra tuttavia dei limiti.
13. L' assenza di armonizzazione dei regimi sociali non può, infatti, produrre come conseguenza quella di creare in questo settore ostacoli all' applicazione dei grandi principi del diritto comunitario.
14. Altrettanto vale per il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, sul quale mi sono sufficientemente soffermato nelle mie precedenti conclusioni.
15. Come da me detto, il dibattimento è imperniato su un altro principio, quello della libera circolazione dei lavoratori, in merito al quale si deve stabilire se, e, se del caso, in quale misura, limita il potere di decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di previdenza sociale.
16. Procedo a un breve riepilogo della vostra giurisprudenza in merito agli artt. 48 e 51 applicati alle normative in questa materia.
17. In primo luogo, in una prima serie di sentenze, voi avete ritenuto che l' art. 48 osta a normative di previdenza sociale che contengono discriminazioni fondate sulla nazionalità:
"(...) spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di affiliarsi a un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione fra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri" (7).
18. In secondo luogo, in un' altra serie di decisioni, voi avete considerato che una normativa nazionale, anche se indistintamente applicabile, è in contrasto con l' art. 48, qualora privi il lavoratore migrante di un vantaggio di cui beneficia il lavoratore sedentario:
"(...) lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, a seguito dell' esercizio del loro diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Infatti una tale conseguenza potrebbe dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (...)
Orbene, per quanto concerne una norma del tipo di quella controversa dinanzi al giudice nazionale, va rilevato che, pur applicandosi indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, essa può sfavorire i lavoratori migranti, in materia di previdenza sociale, rispetto ai lavoratori che hanno esercitato attività in un solo Stato membro" (8).
19. Quest' ultima giurisprudenza, secondo la quale al settore sociale trova applicazione il principio dell' incompatibilità con l' art. 48 delle restrizioni, anche non discriminatorie, alla libera circolazione dei lavoratori (9) incontra, a sua volta, limiti inevitabili.
20. Non si può così validamente sostenere che una normativa nazionale non discriminatoria di uno Stato membro, che prevede un importo di contribuzione più elevato o di prestazioni o di pensioni più ridotte di quelle di un altro Stato membro, sarebbe in contrasto con l' art. 48 per il motivo che dissuaderebbe l' arrivo di lavoratori nel primo Stato (10). Non si può infatti, sulla base di questo articolo, tentare di arrivare indirettamente ad una armonizzazione che l' art. 51 non prevede.
21. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (11) la [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che l' art. 48 implicava l' abolizione degli ostacoli, anche non discriminatori, alla libera circolazione dei lavoratori.
22. Nelle conclusioni presentate in questa causa, l' avvocato generale M. Jacobs aveva rilevato:
"E' (...) incontestabile che l' art. 48 va interpretato in modo estensivo. Dubito tuttavia che sia possibile fondarsi su disposizioni generali del Trattato ° quali l' art. 48 ° per colmare le lacune della disciplina comunitaria in materia di previdenza sociale" (12).
23. Sempre secondo la vostra giurisprudenza, l' art. 48 osta ad una normativa discriminatoria e che privi il lavoratore migrante di un vantaggio di cui beneficia il lavoratore sedentario.
24. In una ipotesi come quella di specie, mi trovo in uno di questi due casi?
25. Quello che impressiona nella presente situazione è il fatto che i redditi globali dei coniugi van Munster nello Stato membro B non sono assolutamente cambiati: l' importo della pensione AOW della signora van Munster è pari, infatti, alla riduzione della pensione AOW del marito a seguito della soppressione della maggiorazione in precedenza percepita per il coniuge a carico. Non si ha, pertanto, nessuna reale contropartita alla riduzione della pensione nello Stato membro A.
26. Per quanto ingiusto possa essere, questo risultato rende la normativa dello Stato membro A contraria al diritto comunitario? In altre parole, la situazione di cui risente il ricorrente nella causa principale consente di configurare una discriminazione o la perdita di un vantaggio ai sensi della vostra citata giurisprudenza?
27. Come sostenuto nelle mie precedenti conclusioni, considero che la normativa belga era "in origine non discriminatoria e non ostacolante" ma che tale è divenuta (13).
28. Propongo, in un primo momento, di dimostrare che l' art. 48 non osta ad una normativa del tipo di quella dello Stato membro A, considerata in quanto tale. In una seconda parte metterò in evidenza il carattere discriminatorio di una siffatta normativa, tenuto conto degli effetti che essa fa derivare da una modificazione di legge, come quella intervenuta nello Stato membro B.
I ° L' art. 48 non osta ad una normativa del tipo di quella dello Stato membro A, considerata di per sé
29. Occorre esaminare a questo riguardo due questioni.
A ° Una siffatta normativa attribuisce, di per sé, alla riscossione di una pensione personale da parte del coniuge del lavoratore pensionato le medesime conseguenze a seconda che tale pensione sia percepita in questo Stato o in un altro Stato membro?
B ° Più specificamente, si ha discriminazione a danno del lavoratore migrante qualora il coniuge sia inattivo?
° A °
30. A prima vista, una normativa quale quella risultante dal regio decreto n. 50 non è assolutamente discriminatoria. Essa si applica senza distinzione ai concittadini e ai non concittadini. Si applica in maniera diversa a coloro che non hanno mai fatto ricorso alla libera circolazione, da un lato, e ai lavoratori migranti dall' altro? Priva i secondi di un vantaggio di cui i primi beneficierebbero? Se il coniuge percepisce una pensione personale in Belgio o in un altro Stato membro, la pensione del lavoratore dipendente viene ridotta all' aliquota per celibi nelle medesime condizioni (14)?
31. Prendiamo il caso del coniuge che, nello Stato membro A, è beneficiario di una pensione personale.
32. In questo Stato egli ha la facoltà di rinunciarvi, il che consente di mantenere la pensione del proprio coniuge all' aliquota per coniugati (15).
33. Così, ad esempio, i coniugi beneficiano sia della pensione all' aliquota per coniugati (16), sia della pensione all' aliquota per celibi alla quale si aggiunge la pensione personale (17).
34. Ne consegue che i redditi sociali dei coniugi ammontano almeno alla pensione del marito all' aliquota per coniugati e al massimo alla pensione del marito all' aliquota per celibi, aumentata della pensione personale della moglie, prestazioni il cui importo complessivo può essere superiore alla pensione del marito all' aliquota per coniugati (18).
35. La situazione del lavoratore migrante il cui coniuge è beneficiario di una pensione personale in un altro Stato membro approda al medesimo risultato.
36. Infatti, la pensione personale che la consorte percepisce nello Stato membro B non può essere oggetto di rinuncia. Essa è detratta dalla pensione all' aliquota per coniugati del marito nello Stato membro A (19) di modo che i redditi globali dei coniugi, sono, in principio, quantomeno uguali alla pensione del marito all' aliquota per coniugati (20).
37. Di conseguenza, la normativa dello Stato membro A, fa produrre sulla pensione del lavoratore effetti giuridici identici ai diritti dell' altro coniuge, indipendentemente dal fatto che questi siano acquisiti in questo Stato o in un altro Stato membro.
38. Mi soffermo un istante sulla ratio legis della normativa nazionale che riduce la pensione dell' assicurato dall' aliquota per coniugati fino a quella per persona singola qualora il coniuge sia titolare di una pensione personale.
39. L' aliquota per coniugati si concepisce quando l' assicurato ha il coniuge a carico. Tale non è il caso, in generale, di colui il cui coniuge percepisce una pensione personale. E' logico che il cittadino comunitario trovantesi in quest' ultima situazione perda l' aliquota piena. Sarebbe, al contrario, anormale che potesse continuare a beneficiarne qualora il coniuge disponesse di risorse proprie. Ne deriverebbe una discriminazione alla rovescia nei confronti del lavoratore sedentario dello Stato membro A. Va infatti rilevato che a quest' ultimo, allo stesso momento, qualora la consorte dovesse percepire una pensione personale, verrebbe ridotta la pensione fino all' aliquota per celibi.
40. Il sistema accolto dallo Stato membro A è concepito in modo che i redditi del nucleo familiare non possano superare la pensione del coniuge attivo calcolata all' aliquota per coniugati (qualora l' altro coniuge rinunci alla propria pensione personale) ovvero la pensione del coniuge attivo calcolata secondo l' aliquota per celibi aumentata della pensione personale dell' altro coniuge. Detto sistema non consente di cumulare la pensione del coniuge attivo ad aliquota maggiorata e la pensione personale dell' altro coniuge. Tale sistema è allo stesso tempo coerente ed equo.
° B °
41. In linea di principio, la normativa dello Stato membro A non è, per quanto riguarda gli ulteriori aspetti, discriminatoria e non fa neppure perdere un diritto al lavoratore migrante qualora il coniuge di quest' ultimo sia inattivo. La differenza di regime che le due normative considerate le riservano non è, di per sé, rivelatrice di discriminazione.
42. Ciò che va confrontato, è la situazione del lavoratore migrante il cui coniuge è inattivo con quella del lavoratore sedentario il cui coniuge è pure inattivo.
43. Mettiamo, per ipotesi, che in ambedue i casi il coniuge non abbia esercitato attività professionale e non possa fruire di una pensione da lavoro.
44. Nello Stato membro A, il coniuge inattivo non può fruire di una pensione basata su anni di residenza, poiché questo Stato membro non conosce questo tipo di pensione. La pensione del lavoratore di questo Stato, che mai si è avvalso della libera circolazione, potrà essere ridotta all' aliquota per celibi solo eccezionalmente a causa del coniuge inattivo: quest' ultimo potrà pretendere in questo Stato una pensione personale solo in casi eccezionali (21).
45. Per contro, nel medesimo Stato membro, la riduzione della pensione fino all' aliquota per celibi colpirà il lavoratore migrante il cui coniuge, costantemente inattivo, ha cionondimeno potuto ottenere una pensione propria in un altro Stato membro qualora quest' ultimo ° tale è il caso dei [OSCURATO:PERSONA] ° conceda alla persona inattiva una siffatta pensione in funzione della durata della sua residenza.
46. Il coniuge inattivo titolare di una pensione propria che comporta la riduzione della pensione dell' altro coniuge sarà pertanto, più spesso, quello di un lavoratore migrante.
47. Non conseguono, pertanto, automaticamente discriminazioni tra 1) il lavoratore al quale il coniuge inattivo conferisce il diritto alla maggiorazione della sua pensione (aliquota per coniugati) e 2) il lavoratore il cui coniuge inattivo beneficia di una pensione personale (basata sulla residenza) che comporta la riduzione all' aliquota per celibi della sua pensione nel primo Stato.
48. Come ho già considerato (22), in ambedue i casi il risultato finale può essere identico. Nel primo, in assenza di pensione propria del coniuge inattivo, il lavoratore percepisce la pensione all' aliquota per coniugati. Nel secondo, egli percepisce pure la pensione all' aliquota per coniugati, ma ridotta entro i dovuti limiti dell' ammontare della pensione personale del coniuge inattivo percepita nell' altro Stato membro. Il totale dei redditi del nucleo familiare è senz' altro, di volta in volta, quantomeno eguale alla pensione del coniuge attivo all' aliquota per coniugati.
49. A prima vista, pertanto, lo Stato membro A attribuisce le medesime conseguenze alla percezione di una pensione da parte del coniuge inattivo a secondo che questa prestazione trovi la sua fonte nella sua propria legge o in quella di un altro Stato membro. Fino a questo punto, la sua normativa non è pertanto discriminatoria, poiché non priva il lavoratore migrante di un vantaggio di cui fruisce il lavoratore sedentario.
II ° L' art. 48 osta a taluni effetti che la normativa dello Stato membro A produce sulla modifica legislativa sopravvenuta nello Stato membro B
50. La normativa dello Stato membro A diventa discriminatoria, se così si può dire, "marginalmente", in ragione di taluni effetti che produce sulla normativa dello Stato membro B? Tale è, voi lo sapete, il punto centrale di questa causa.
51. A questa domanda ho già risposto ° e continuo a rispondere ° in senso affermativo.
52. A mio parere, un aspetto discriminatorio emerge in ragione dell' estrema specificità della situazione di un assicurato, come il ricorrente nella causa principale. Essa si limita alle circostanze specifiche di una siffatta situazione. Essa pertanto non è, cionondimeno, caratterizzata.
53. La questione, infatti, si pone nei seguenti termini: tale normativa, la quale riconosce il mantenimento all' aliquota per coniugati della pensione del coniuge attivo, qualora questi percepisca pure una pensione ad aliquota maggiorata (per coniuge a carico) in un altro Stato membro (23), può rifiutare il mantenimento di questa aliquota qualora, restando costanti i redditi globali, la maggiorazione in questo secondo Stato costituisca l' oggetto di una semplice novazione mediante trasformazione del suo importo in pensione personale del coniuge inattivo?
54. A voi spetta valutare la scelta che vi si offre.
55. Voi potete porre l' accento sul fatto che la riforma normativa intervenuta nello Stato membro B, per il fatto che conferisce dei diritti a pensione personali alla donna, contribuisce ad assicurarne l' indipendenza. Voi potete allora considerare che i diritti dei coniugi sono stati modificati nella loro sostanza e che si è in presenza di due situazioni differenti anche se, per pura contingenza, la precedente maggiorazione è dello stesso importo della pensione che l' ha sostituita. Voi potete pertanto concludere che, allorché percepisce una pensione personale, il coniuge inattivo non è più, propriamente parlando, a carico, e che, di conseguenza, non si ha né discriminazione né ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.
56. Ma voi potete ritenere ° e questa soluzione ha la mia preferenza ° che ciò che si deve considerare è il reddito globale dei coniugi, di cui uno è un lavoratore migrante avente a carico un coniuge inattivo.
57. In un caso come quello di specie, voi constaterete allora che la modifica intervenuta nella struttura del nucleo familiare in conseguenza della riforma legislativa operata nello Stato membro B è chiaramente più formale che sostanziale: solo il marito ha lavorato, la moglie è rimasta inattiva, i redditi globali della coppia in questo Stato sono rimasti immutati, dato che il fatto che la donna ivi percepisca d' ora in avanti a titolo personale la metà della pensione in precedenza per lei versata al marito non ha tal riguardo apportato alcun miglioramento.
58. Voi pertanto ne dedurrete che il diritto comunitario osta alla riduzione considerata.
59. Qualsiasi altra soluzione svantaggerebbe il lavoratore migrante rispetto a quello sedentario, il quale, nello Stato membro A dove ha pure un coniuge a carico, non è minacciato della riduzione della sua pensione. Essendo discriminatoria, tale altra soluzione frapporrebbe pertanto ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.
60. Se vi è un settore nel quale la sostanza deve prevalere sulla forma e la realtà sull' apparenza, è senz' altro quello della libera circolazione dei lavoratori rispetto, in particolare, ai diritti da essi maturati a conclusione della loro vita attiva.
61. Per quanto riguarda la seconda questione sollevata, rimando alle mie precedenti conclusioni (24).
62. Per questa ragione, mantenendo assolutamente fermo l' orientamento delle mie prime conclusioni, vi suggerisco di dichiarare:
"1) L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto congiuntamente con l' art. 7, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che una norma nazionale ricolleghi conseguenze differenti alla concessione di una pensione per il coniuge non attivo a seconda che detta prestazione sia concessa sotto forma di un aumento della pensione del coniuge attivo o sotto forma di pensione concessa al coniuge non attivo a titolo personale.
2) Gli artt. 3, lett. c), e 48, del Trattato CEE ostano a che, qualora non sia giustificata da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, una normativa nazionale produca l' effetto che il lavoratore migrante il cui coniuge inattivo resta a suo carico sia privato della pensione all' aliquota per coniugati in un primo Stato membro, in ragione di una pensione versata direttamente a detto coniuge in un altro Stato membro se, senza un aumento globale dei redditi dei coniugi ivi percepiti, quest' ultima pensione si sostituisce puramente e semplicemente alla maggiorazione della pensione in precedenza concessa in quest' ultimo Stato al lavoratore per il coniuge inattivo a suo carico".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Punti 17 e 18, e punto 1 del dispositivo.
(2) ° V. la prima questione sollevata dal giudice a quo.
(3) ° Sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Roenfeldt (Racc. pag. I-323, punto 12).
(4) ° V. sentenza 13 ottobre 1977, causa 22/77, Mura (Racc. pag. 1699, punto 10).
(5) ° V. Willms, B.: Artikel 51 , punto 35, in Kommentar zum EWG-Vertrag, Groben, Thiesing, Ehlermann, quarta edizione, pag. 870.
(6) ° V. le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti sollevati dalla Corte in data 11 marzo 1994.
(7) ° V., in particolare, sentenza 18 maggio 1989, causa 368/87, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1333, punto 21).
(8) ° Punti 18 e 19 della sentenza 7 marzo 1991, causa C-10/90, Masgio (Racc. pag. I-1119); il corsivo è mio. V. la citata giurisprudenza.
(9) ° V. su questo punto, la formula molto generale della sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus (Racc. pag. I-1663): (...) gli artt. 48 e 52 ostano a qualsiasi provvedimento nazionale, relativo alle condizioni di utilizzo di un titolo universitario complementare, acquisito in un altro Stato membro che, anche se applicabile senza discriminazione basata sulla nazionalità, è idoneo a ostacolare o a rendere meno attraente l' esercizio, da parte dei cittadini comunitari, ivi compresi quelli dello Stato membro che ha emanato il provvedimento, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (punto 32, il corsivo è mio).
(10) ° V. in questo senso i punti 4.5 delle risposte del [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti formulati dalla Corte.
(11) ° Sentenza 18 maggio 1989, già citata supra, nota 7.
(12) ° Paragrafo 23, il corsivo è mio.
(13) ° Paragrafi 47 e 48.
(14) ° V., su questo punto, il n. 6.6 delle risposte del governo del [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti rivoltigli dalla Corte e punto 21 della traduzione francese delle osservazioni della convenuta.
(15) ° Art. 10, n. 4, del regio decreto n. 50.
(16) ° Ibidem.
(17) ° Art. 10, n. 1, lett. b), del regio decreto n. 50.
(18) ° V., in questo caso, le osservazioni della convenuta, pagg. 8 e 9, e le risposte del [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti rivoltigli dalla Corte, punto 2.7. V. altresì le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], 1.3.
(19) ° Art. 10, n. 4, ultimo comma, del regio decreto n. 50.
(20) ° V. le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], I.4, della convenuta, II.A e C, e le risposte di questa ai quesiti rivoltigli dalla Corte, punto 2.. V. altresì le risposte del governo britannico alle questioni rivoltegli dalla Corte, punto 2.7.
(21) ° Il coniuge inattivo, in Belgio, non può aver diritto né ad una pensione propria basata sugli anni di lavoro (proprio per il fatto che è inattivo) né di una pensione personale basata sugli anni di residenza. Egli può tuttavia percepire una pensione propria o un vantaggio sostitutivo per diversi motivi. V. art. 10, n. 1, lett. a), del regio decreto n. 50.
(22) ° V. supra, punti 33 e 34.
(23) ° Tale era il caso della normativa nazionale olandese prima della modifica del 1 aprile 1985.
(24) ° Paragrafi 54 e 55.