CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36436/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fgl, [OSCURATO:PERSONA] aditla il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] musz,,,,£ i ror e CU k vi. ‘1,13/; , , , ,a 421 ha conclus chiedendo MA ,0,0jt, ‘AAAAA.A.AAk Ajàs-'5)\-(i ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 16 maggio 2017 nella parte in cui ha dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Urso colpevole del reato di cui al capo d) di rubrica (art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895), contestatogli per avere detenuto due munizioni da guerra, calibro 7,65 Nato, munite di ogiva e di innesco, ma prive della polvere nella carica di lancio; fatto accertato in Solofra il 2 settembre 2010. Con la medesima sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità nei confronti del predetto imputato per estinzione, in ragione della prescrizione, dell'ulteriore reato di detenzione illegale di più armi comuni da sparo (capo c), con conseguente rideterminazione della misura della pena inflitta in anni uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv. to Cosimo di Luccio, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il verdetto di colpevolezza, senza un previo, necessario accertamento sulle concrete possibilità di ripristino della funzionalità delle munizioni, accertamento ritenuto superfluo sull'assunto -manifestamente illogico in quanto fondato su presupposto di fatto indinnostrato- che l'imputato, essendo cacciatore, fosse esperto nelle operazioni con la polvere da sparo; - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della chiesta sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è priva anche di un solo rigo di motivazione sul punto, mentre avrebbe dovuto spiegare le ragioni del diniego del beneficio, del quale l'imputato ben avrebbe potuto fruire, avendo riportato due condanne a pena sospesa, ma solo per reati contravvenzionali. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.137/2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha trasmesso memoria di replica, ribadendo e ulteriormente illustrando le censure mosse al provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte regolatrice, il reato di detenzione di munizioni da guerra è configurabile indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività e cioè dalla possibilità di un immediato impiego delle stesse, essendo necessaria ma sufficiente la possibilità - non soggettiva ma oggettiva- di una agevole riutilizzazione, di per sé sola idonea a configurare un pericolo concreto per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità. La nozione di munizione da guerra è fornita dall'art. 1, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110: « Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra». La norma incriminatrice sanziona, dunque, la detenzione delle munizioni e dei singoli componenti (costituiti dal proiettile, dalla carica di lancio, a sua volta composta da polvere da sparo e da innesco, e, infine, dal bossolo, che rappresenta un involucro destinato a contenere la carica di lancio e tenere saldo il proiettile) quando essi siano, appunto, «destinati al caricamento delle armi da guerra». Nel caso in esame le due cartucce, delle quali il ricorrente non contesta la loro qualificabilità come munizioni da guerra, sono risultate regolarmente assemblate in tutti i componenti e sprovviste esclusivamente di polvere da sparo; quindi, solo momentaneamente non atte all'impiego, ma certamente utilizzabili con agevoli operazioni di ricaricamento. E tale corretta notazione non è specificamente aggredita dalle censure mosse, che stigmatizzano sola l'impropria valorizzazione di una presunta, ma indinnostrata, dimestichezza del ricorrente con le armi, dimenticando che ciò che si richiede è l'oggettiva possibilità di riutilizzazione delle munizioni, nella specie motivatamente ritenuta accertata. 3. All'evidenza destituito di giuridico pregio è il secondo motivo di ricorso, la cui inconsistenza discende dalle precisazioni rese dallo stesso ricorrente, che afferma di aver già fruito per due volte del beneficio della sospensione condizionale, ma solo in relazione a condanne per fattispecie contravvenzionali. Non può dolersi, pertanto, l'imputato di una omessa pronuncia sul punto ovvero di un immotivato implicito rigetto della richiesta, non sussistendo i presupposti di legge per la concessione del beneficio, la cui reiterazione non è consentita a chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999,P.M. in proc. Falcone, Rv. 213180; Sez. 3, n. 51654 del 9/10/2019, n.m.). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della