CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 11138/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Biancavilla il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona in data 7/8/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost•Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Verona dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto spedita a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il 4/7/2023 nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. per effetto dell'art. 98, comma 1 lett. a), D. Igs n. 150/2022. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Urso, deducendo la violazione dell'art. 582 codice di rito in quanto, secondo i difensori, l'intervenuta abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. non incide sulla possibilità che l'atto di impugnazione sia depositato presso la cancelleria da un incaricato e, in assenza di un esplicito divieto, detta veste può essere ricoperta anche dal personale di [OSCURATO:PERSONA] che effettua il recapito. Inoltre, il ricorrente lamenta l'impossibilità per l'imputato destinatario di un decreto penale di condanna di accedere all'istituto di cui all'art. 162 ter cod.pen., situazione che sostanzia una violazione degli artt. 3 e 24 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate di carattere processuale. [OSCURATO:PERSONA] è correttamente pervenuto alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 583 cod.proc.pen. per effetto dell'art. 98 D.Igs 150/2022. La perdurante possibilità di presentazione dell'impugnazione personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ex art. 582, comma 2, cod.proc.pen. nuova formulazione non autorizza l'interpretazione dei difensori, i quali sostengono che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] che procede alla consegna del plico raccomandato assolve, in ragione della natura dell'atto che recapita, la funzione di incaricato del difensore. Si tratta di interpretazione elusiva delle disposizioni normative che non tiene conto che la figura dell'incaricato richiede che tale qualità risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da una inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l'impugnazione viene presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (Sez. 5, n. 41029 del 03/06/2015, Rv. 264945-01;in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 ,dep. 2015, Rv. 264050 - 01). 2.11 secondo profilo di doglianza, genericamente adombrato dal ricorrente, è assorbito, stante la piena legittimità del provvedimento impugnato e la conseguente irrilevanza nella specie del dubbio di costituzionalità degli artt. 459 e 460 cod.proc.pen. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024 La Consigliera este