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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21180/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per i reati di cui agli artt. 617-bis e 623-bis cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, al diniego della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono, da un lato, del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per i reati di cui agli artt. 617-bis e 623-bis cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, al diniego della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono, da un lato, del tutto reiterativi di censure già adeguatamente confutate e, dall'altro, volti a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris