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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 31813/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29135-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio del’avvocato [OSCURATO:PERSONA], , rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 12/04/2021; Ric. 2021 n. 29135 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 15 aprile 2011, notificato il successivo 18 aprile – seguito al fallimento di un tentativo di mediazione ex art. 5 D.L. 28/2010 – il [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Messina il [OSCURATO:PERSONA].

Assumevasi il [OSCURATO:PERSONA] erede universale della madre, [OSCURATO:PERSONA], e su tale fondamento proponeva plurime domande volte all’accertamento e alla dichiarazione della nullità di una scheda testamentaria (il testamento del 18 settembre 2009) redatta dalla madre nonché all’accertamento in proprio favore della proprietà numerosi cespiti ereditari ed alla condanna del Truscello alla restituzione di alcuni di essi.

Regolarmente costituitosi il convenuto domandava la reiezione delle domande avversarie, la dichiarazione della validità della citata scheda testamentaria ed il riconoscimento dell’acquisto di alcuni cespiti appartenuti alla de cuius.

Con sentenza non definitiva n. 3476/2016 il Tribunale dichiarava, ex multis, la nullità del testamento del 18 settembre 2009 e per l’effetto riconosceva la qualità dell’attore di erede universale.

Infine, con sentenza n. 696/2019 il Giudice di prime cure disponeva a carico del convenuto la condanna alla restituzione di alcuni cespiti ed alla corresponsione a favore dell’attore della somma di € Ric. 2021 n. 29135 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -3- 42.941,25 a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione di un cespite immobiliare (sito in Castelmola, [OSCURATO:PERSONA], Palermo) di cui il [OSCURATO:PERSONA] era proprietariodi quota pro indiviso.

Avverso la citata sentenza proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Messina il Truscello, sollevando molteplici motivi.

In particolare, deduceva l’erroneità della condanna al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dell’immobile sito in Castelmola e di quella alla restituzione di taluni beni mobili dei quali contestava l’appartenenza alla de cuius al momento dell’apertura della successione.

Nella resistenza di parte appellata che domandava invece l’integrale reiezione delle avversarie deduzioni, con sentenza n. 178/2021 la Corte distrettuale accoglieva in parte il gravame.

Per quanto in questa sede rileva, il giudice di seconde cure, da un lato accoglieva le censure mosse contro la condanna al risarcimento del danno irrogata all’appellante, ritenendo la pretesa azionata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sfornita di prova e, dall’altro, rigettava il motivo di appello avverso la condanna alla restituzione di alcuni beni mobili, giacché doveva ritenersi pienamente provato che questi spettassero al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Ric. 2021 n. 29135 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, proponendo a sia volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare dell’art. 115 comma 1 cod. proc.

Civile in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

Lamenta, in chiosa ad un’articolata disamina del funzionamento dialettico del processo civile, che il Giudice dell’appello non si sarebbe avveduto del fatto che la propria controparte non avesse contestato di avergli precluso il diritto di godimento della propria porzione dell’immobile sito in Castelmola, giungendo così all’erronea conclusione che l’illecito ascritto al Truscello non fosse stato provato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la «omessa considerazione e valutazione degli atti di causa in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.».

Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] censura gli argomenti della Corte messinese laddove afferma che questa avrebbe ignorato alcuni fatti risultanti dagli atti di causa e discussi con controparte, la cui valutazione avrebbe modificato in modo decisivo la statuizione sulla domanda risarcitoria.

L’ultimo motivo di ricorso, invece, lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt.1100 e 1102 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

Ric. 2021 n. 29135 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -5- Il motivo, strettamente dipendente dai precedenti, si impernia sulla violazione delle richiamate disposizioni, dovuta al non aver il giudice sanzionato in via risarcitoria l’illegittima privazione – da parte del Truscello – del godimento dei diritti sull’immobile sito in Castelmola.

Con il controricorso il Truscello, oltre a contestare nel merito ciascuno dei motivi di ricorso di controparte, solleva un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, per violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 533, 587 e 588 del Codice civile, a norma dell’art. 360, 1° co., n. 3, del Codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, nel confermare la condanna – a carico dell’odierno controricorrente – alla restituzione di alcuni beni mobili dichiarati appartenenti all’asse ereditario, avrebbe errato nel ritenere che la prova dell’appartenenza di tali cespiti alla de cuius nel passato fosse sufficiente a ritener provato che essi fossero di proprietà della stessa anche all’apertura della successione.

L’onere di provare tale circostanza non sarebbe stato invece assolto dal [OSCURATO:PERSONA].

Conclude il Truscello per la reiezione delle domande di controparte e per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale.

In prossimità dell’udienza, e precisamente in data 20 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata accettata da parte controricorrente con atto depositato in data 7 luglio 2022.

Tale richiesta è stata anche ribadita nelle memorie depositate dal ricorrente in prossimità dell’udienza.

Ric. 2021 n. 29135 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -6- Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio, atteso che le parti hanno dichiarato che intendevano compensare le spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29135-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio del’avvocato [OSCURATO:PERSONA], , rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 12/04/2021; Ric. 2021 n. 29135 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 15 aprile 2011, notificato il successivo 18 aprile – seguito al fallimento di un tentativo di mediazione ex art. 5 D.L. 28/2010 – il [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Messina il [OSCURATO:PERSONA]. Assumevasi il [OSCURATO:PERSONA] erede universale della madre, [OSCURATO:PERSONA], e su tale fondamento proponeva plurime domande volte all’accertamento e alla dichiarazione della nullità di una scheda testamentaria (il testamento del 18 settembre 2009) redatta dalla madre nonché all’accertamento in proprio favore della proprietà numerosi cespiti ereditari ed alla condanna del Truscello alla restituzione di alcuni di essi. Regolarmente costituitosi il convenuto domandava la reiezione delle domande avversarie, la dichiarazione della validità della citata scheda testamentaria ed il riconoscimento dell’acquisto di alcuni cespiti appartenuti alla de cuius. Con sentenza non definitiva n. 3476/2016 il Tribunale dichiarava, ex multis, la nullità del testamento del 18 settembre 2009 e per l’effetto riconosceva la qualità dell’attore di erede universale. Infine, con sentenza n. 696/2019 il Giudice di prime cure disponeva a carico del convenuto la condanna alla restituzione di alcuni cespiti ed alla corresponsione a favore dell’attore della somma di € Ric. 2021 n. 29135 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- 42.941,25 a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione di un cespite immobiliare (sito in Castelmola, [OSCURATO:PERSONA], Palermo) di cui il [OSCURATO:PERSONA] era proprietariodi quota pro indiviso. Avverso la citata sentenza proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello di Messina il Truscello, sollevando molteplici motivi. In particolare, deduceva l’erroneità della condanna al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione dell’immobile sito in Castelmola e di quella alla restituzione di taluni beni mobili dei quali contestava l’appartenenza alla de cuius al momento dell’apertura della successione. Nella resistenza di parte appellata che domandava invece l’integrale reiezione delle avversarie deduzioni, con sentenza n. 178/2021 la Corte distrettuale accoglieva in parte il gravame. Per quanto in questa sede rileva, il giudice di seconde cure, da un lato accoglieva le censure mosse contro la condanna al risarcimento del danno irrogata all’appellante, ritenendo la pretesa azionata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado sfornita di prova e, dall’altro, rigettava il motivo di appello avverso la condanna alla restituzione di alcuni beni mobili, giacché doveva ritenersi pienamente provato che questi spettassero al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Ric. 2021 n. 29135 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, proponendo a sia volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare dell’art. 115 comma 1 cod. proc. Civile in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Lamenta, in chiosa ad un’articolata disamina del funzionamento dialettico del processo civile, che il Giudice dell’appello non si sarebbe avveduto del fatto che la propria controparte non avesse contestato di avergli precluso il diritto di godimento della propria porzione dell’immobile sito in Castelmola, giungendo così all’erronea conclusione che l’illecito ascritto al Truscello non fosse stato provato. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la «omessa considerazione e valutazione degli atti di causa in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.». Segnatamente, il [OSCURATO:PERSONA] censura gli argomenti della Corte messinese laddove afferma che questa avrebbe ignorato alcuni fatti risultanti dagli atti di causa e discussi con controparte, la cui valutazione avrebbe modificato in modo decisivo la statuizione sulla domanda risarcitoria. L’ultimo motivo di ricorso, invece, lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt.1100 e 1102 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Ric. 2021 n. 29135 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- Il motivo, strettamente dipendente dai precedenti, si impernia sulla violazione delle richiamate disposizioni, dovuta al non aver il giudice sanzionato in via risarcitoria l’illegittima privazione – da parte del Truscello – del godimento dei diritti sull’immobile sito in Castelmola. Con il controricorso il Truscello, oltre a contestare nel merito ciascuno dei motivi di ricorso di controparte, solleva un unico motivo di ricorso incidentale condizionato, per violazione e falsa applicazione degli artt. 546, 533, 587 e 588 del Codice civile, a norma dell’art. 360, 1° co., n. 3, del Codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, nel confermare la condanna – a carico dell’odierno controricorrente – alla restituzione di alcuni beni mobili dichiarati appartenenti all’asse ereditario, avrebbe errato nel ritenere che la prova dell’appartenenza di tali cespiti alla de cuius nel passato fosse sufficiente a ritener provato che essi fossero di proprietà della stessa anche all’apertura della successione. L’onere di provare tale circostanza non sarebbe stato invece assolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Conclude il Truscello per la reiezione delle domande di controparte e per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza, e precisamente in data 20 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata accettata da parte controricorrente con atto depositato in data 7 luglio 2022. Tale richiesta è stata anche ribadita nelle memorie depositate dal ricorrente in prossimità dell’udienza. Ric. 2021 n. 29135 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio, atteso che le parti hanno dichiarato che intendevano compensare le spese del giudizio di legittimità. Non ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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