CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 03478/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18196/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 8774/2018 depositata il12/12/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con la sentenza n. 8774/16/2018, depositata in data 12/12/2018 e non notificata, in parziale accoglimento dell’ appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado in controversia in tema di avvisi di accertamento ICI per gli anni di imposta 2005/2008 emessi dal predetto C omune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annullava detti avvisi limitatamente all’ immobile di cui al fg. 1 part. 263 sub. 3, l’ unico avente i requisiti di ruralità di cui all’ art. 9 d.l. 557/1993 in quanto abitato dalla figlia del contribuente, imprenditrice agricola; 1.1. secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della ruralità non era sufficiente la mera richiesta del contribuente; 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 4. il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente, con il primo motivo, denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. non avendo la [OSCURATO:PERSONA] esaminato le eccezioni di inammissibilità dell’ appello in quanto notificato in busta chiusa ed oltre il termine di gg. 60 dalla notifica della sentenza di primo grado; 2. con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, comma2, 51, comma 1 , 53,comma 1, e 61 d.lgs. 546/1992 per non avere la C.T.R. rilevato l’inammissibilità dell’ appello in quanto tardivo e non conforme alle prescritte forme di legge; 3. con il terzo motivo denuncia, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ, 36, comma 2 , d.lgs. 546/1992 nonché 111, sesto comma, Cost., essendosi la [OSCURATO:PERSONA] limitata a fare proprie le considerazioni del Comune senza in alcun modo esaminare le deduzioni parte contribuente; 4. con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. 70/2011 conv. in legge 106/2011, 13 d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 nonché dell’ art. 2 d.l. 102/2013 conv. in legge 214/2013; per essersi i giudici di appello limitati a rilevare che il fatto che il contribuente aveva presentato istanza per la acquisizione del requisito della ruralità non era sufficiente per il riconoscimento della ruralità di tutti gli immobili, non considerando che la domanda aveva i requisiti per ottenere la ruralità in via retroattiva; 5. il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento; 5.1. non sussiste il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. dovendosi ritenere che, sia pure implicitamente, il giudice di appello ha disatteso tutte le questioni preliminari , esaminando il merito della controversia; 5.2. le censure proposte non colgono,in ogni caso, nel segno; 5.3. premesso che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'atto d'appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'atto in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 2 0 del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata. (Sez. 5 - , Sentenza n. 3234 del 11/02/2020, Rv. 656963 -01), non risulta che , nel giudizio di merito, il contribuente abbia dedotto specifiche contestazioni sul punto, apparendo il ricorso privo di autosufficienza; 5.4. la tesi, indicata nella memoria in data 20/12/2023, secondo cui il ricorrente già nel corso del giudizio di appello avevaspecificamente contestato che la notifica del gravame in busta chiusa non consentiva di verificarne la conformità rispetto all’atto depositato presso la segreteria della C.T.R., costituisce una mera affermazione non riscontrabile, specie in ragione del fatto che il Bagnara, secondo quanto desumibile dai i motivi di appello richiamati in ricorso, si è limitato a citare generici principi giurisprudenziali non risultando che lo stesso abbia effettuato, nel corso del giudizio di gravame, chiare ed univoche contestazioni di non conformità dell’ atto ricevuto; 5.5. quanto al secondo profilo, relativo alla tardività dell’ appello, va osservato che in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale; ne consegue la tardività dell'appello sela data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola Agenzia delle Entrate, richiedente la notifica e non una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l'atto in questione in quella data (Sez. 5, Sentenza n. 18551 del 10/08/2010, Rv. 614439 - 01), quindi l’ appello in questione è da ritenere proposto nei termini, in quanto spedito in data 23 lug lio 2011 , a fronte della notifica della sentenza effettuata in data 25 maggio 2011; 6. il terzo motivo è infondato; 6.1. nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 – 01 ; vedi in senso conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022, Rv. 666078 - 01) . Nei termini prospettati da parte ricorrente non può, dunque, ritenersi viziata la motivazione de qua in quanto meramente apparente. Del resto il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123); 7. il quarto motivo non coglie nel segno; 7.1. risulta cheil 30 settembre 2011 il contribuente aveva presentato istanza di variazione catastale autocertificata con richiesta di attribuzione rurale ai sensi del d . l . 70/11, a valere con effetto retroattivo quinquennale, dolendosi il predetto chela domanda, foto- riprodotta in ricorso ai fini dell’ autosufficienza , non era stata minimamente presa in considerazionedalla [OSCURATO:PERSONA]; 7.2. orbene le censure appaiono infondate sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009), e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola, come confermato sia dall'art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione- annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell'esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., conmodif., dalla l. n. 106 del 2011), 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012. (Sez. 5- , Sentenza n. 5769 del 09/03/2018, Rv. 647311 -01); 7.3.peraltro, la rilevanza delle caratteristiche oggettive della ruralità –al di fuori dell’ipotesi di mancato accatastamento - è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte anche alla luce dello ius superveniens, con particolare riguardo all'emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A) il comma 3-bis dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come introdotto dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso»; B) il comma 1-bis dell'art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»; 7.4.nel prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), le Sezioni Unite hanno tratto argomenti per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini ICI, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile, a l punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì -e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità im mobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di “fabbricato” (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 7.5.per cui, riaffermando la «decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le Sezioni Unite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565), affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del comma 3-bis dell'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283); 7.6.la stessa conclusione deve essere ribadita alla luce dell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21094; Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, nn. 13392 e 13393; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1148); 7.7 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva, infatti, l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 7.8 l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha, invero, previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 7.9 in seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo»; 7.10 ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»; 4.11 l'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»; 7.11si tratta, per vero, di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894); 7.12.va, dunque, ribadito che il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale dovendosi ritenere che, alla luce della suindicata ricostruzione e dei precedenti richiamati, appare superabile l'orientamento di legittimità di segno contrario (v. Cass. 16973/15, 10355/15 e talune altre), secondo i quali l'esenzione dall'Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall'immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale. Si tratta, infatti,di pronunce, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere segnatamente perché non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalle citate SS.UU.del 2009; 7.13. da ultimo, del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 12/2023, i n linea con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 18565/2009cit.) ha affermato la necessità dell’iscrizione al catasto ai fini della cristallizzazione della ruralità del fabbricato, prescritta annotazione catastale che nella specie non risulta intervenuta; 8. sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; 8.1. nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata partecipazione al giudiziodel Comune, rimasto intimato; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont