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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08498/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta in modo assolutamente generico vizio di motivazione e mancato confronto con le doglianze formulate con l'atto di appello, senza neppure specificarle, limitandosi a dire che "non è certo che il viaggio in Tunisia fosse preordinato alla commissione del reato in contestazione, del resto, la stessa Corte di appello afferma che il ricorrente, intercettato dall'elicottero avrebbe, unitamente al coimputato, gettato un sacco nero in mare" prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

E ciò a fronte di un'articolata motivazione della sentenza di appello in ordine al concorso dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina di sedici cittadini extracomunitari, trasportati su un gommone di appena sette metri, dai suddetti guidato dalla Tunisia alla volta dell'Italia.

In particolare, in detta pronuncia si fa leva sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - nel corso dell'esame reso da quest'ultimo in sede di incidente probatorio, in cui ammetteva di avere cooperato con [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto dei clandestini, per il quale aveva percepito tremila euro (non sapendo però quanto avrebbe dovuto percepire il complice) - riscontrata dagli accertamenti delle forze dell'ordine che seguirono gli stranieri durante il tragitto, dalle conversazioni telefoniche intercettate da cui emerge come gli stessi fossero avvezzi a trasporti di questo genere e dal fatto che ben tre migranti abbiano confermato al loro arrivo in Italia il ruolo attivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] in concorso col complice, venendo, altresì, immortalato alla guida del natante dall'elicottero della Polizia di Stato.

Nella stessa, poi, si rileva come non sia credibile la versione di [OSCURATO:PERSONA], adombrata altresì in questa sede, di essere andato in Tunisia solo per prendere delle sigarette, in quanto meramente labiale e in contrasto con la testimonianza di tale Khalifa, che ha raccontato di come [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad urlare contro [OSCURATO:PERSONA] perché il natante era troppo carico e i passeggeri erano più di quelli previsti, a dimostrazione che probabilmente era stato quest'ultimo ad incidere sulla determinazione del numero o, comunque, a relazionarsi con colui che aveva deciso il numero di migranti da trasportare.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta in modo assolutamente generico vizio di motivazione e mancato confronto con le doglianze formulate con l'atto di appello, senza neppure specificarle, limitandosi a dire che "non è certo che il viaggio in Tunisia fosse preordinato alla commissione del reato in contestazione, del resto, la stessa Corte di appello afferma che il ricorrente, intercettato dall'elicottero avrebbe, unitamente al coimputato, gettato un sacco nero in mare" prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. E ciò a fronte di un'articolata motivazione della sentenza di appello in ordine al concorso dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] nel favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina di sedici cittadini extracomunitari, trasportati su un gommone di appena sette metri, dai suddetti guidato dalla Tunisia alla volta dell'Italia. In particolare, in detta pronuncia si fa leva sulla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] - nel corso dell'esame reso da quest'ultimo in sede di incidente probatorio, in cui ammetteva di avere cooperato con [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto dei clandestini, per il quale aveva percepito tremila euro (non sapendo però quanto avrebbe dovuto percepire il complice) - riscontrata dagli accertamenti delle forze dell'ordine che seguirono gli stranieri durante il tragitto, dalle conversazioni telefoniche intercettate da cui emerge come gli stessi fossero avvezzi a trasporti di questo genere e dal fatto che ben tre migranti abbiano confermato al loro arrivo in Italia il ruolo attivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] in concorso col complice, venendo, altresì, immortalato alla guida del natante dall'elicottero della Polizia di Stato. Nella stessa, poi, si rileva come non sia credibile la versione di [OSCURATO:PERSONA], adombrata altresì in questa sede, di essere andato in Tunisia solo per prendere delle sigarette, in quanto meramente labiale e in contrasto con la testimonianza di tale Khalifa, che ha raccontato di come [OSCURATO:PERSONA] continuasse ad urlare contro [OSCURATO:PERSONA] perché il natante era troppo carico e i passeggeri erano più di quelli previsti, a dimostrazione che probabilmente era stato quest'ultimo ad incidere sulla determinazione del numero o, comunque, a relazionarsi con colui che aveva deciso il numero di migranti da trasportare. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 fe
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