CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Bari, in data 28 settembre 2021, rigettava l'istanza, depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di ammissione all'affidamento in prova per l'esecuzione della pena di anni due e mesi sei di reclusione in relazione alla condanna per omicidio colposo plurimo e crollo di costruzioni. La condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] era relativa all'aver provocato, nella esecuzione di lavori edili il crollo di una palazzina, da cui era derivato il decesso di cinque persone e il ferimento dì altri soggetti. I lavori eseguiti nel centro storico di Barletta erano attuati in violazione delle regole di buona tecnica, avendo proceduto alla demolizione con mezzi meccanici anziché a mano, come prescritto dal direttore dei lavori. La condanna era comprensiva della statuizione civile che riconosceva alle parti civili un risarcimento pari a 1 milione e mezzo di euro. Ricostruita la storia personale di [OSCURATO:PERSONA] si è evidenziato come non constino a suo carico altri procedimenti e come, attraverso la misura alternativa, non sarebbe stato possibile conseguire la finalità rieducativa e il pericolo di recidiva. Il mancato risarcimento da anni verso le parti civili era elemento significativo e ledeva l'interesse di esse parti che neppure parzialmente erano state soddisfatte di quanto dovuto. Né il versamento in caso di ammissione alla misura alternativa della somma di 50 euro in favore di una Onlus, costituita parte civile, ha un significato equipollente e può fungere da sostitutivo del ristoro per il quale vi era stata condanna. Né per il pericolo di reiterazione si è ritenuto che esso sia eliso, in quanto svolgendo l'attività di muratore l'istante potrebbe incorrere nuovamente in quel tipo di illecito. 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della misura prevista dall'art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354. In particolare ferma l'esistenza dei decessi -che nella specie si erano verificati- la vicenda si incentra su fatti colposi che vedevano coinvolti in una catena di responsabilità diversi soggetti e un intervento edilizio-urbanistico, cui l'istante stesso era rimasto estraneo. Egli era stato lavoratore e operaio sin da giovane e aveva ammesso il suo dolore e lo sgomento per l'accaduto, che qualificava come "tragico incidente". Il Tribunale aveva omesso di considerare la circostanza che l'istante si era immediatamente attivato in maniera collaborativa e costruttiva nei confronti I dell'Uepe manifestando tra cui quello simbolico verso la Onlus, atti idonei a esprimere il proprio ravvedimento e la maturata consapevolezza della gravità del gesto. Illogica e abnorme sarebbe stata l'affermazione della necessità di una prova positiva che il soggetto aveva compiuto del suo passato essendo sufficiente che un procedimento di tal fatta sarebbe stato, comunque, avviato. Altro aspetto su cui si coglieva la illogicità del ragionamento era relativo alla mancanza di documentazioni sul risarcimento del danno e comunque sulla volontà di provvedere. La provvisionale era stata posta a carico anche di altri concorrenti maggiormente solvibili rispetto ad un semplice operaio. In questa logica non si era considerato che tra i soggetti tenuti al pagamento vi era il comune di Barletta e che [OSCURATO:PERSONA] era titolare di due polizze che avrebbe escusso là dove le parti civili si fossero attivate per ottenere le poste risarcitorie. Egualmente illogica era l'ordinza nella parte in cui aveva ritenuto esistente il pericolo di recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Corretta risulta la valutazione del Tribunale di sorveglianza e, contrariamente a quanto dedotto, non ricorre alcuno dei vizi denunciati con il motivo di ricorso. Il Tribunale ha ricostruito la storia personale e giudiziaria del ricorrente dando atto della assenza di altre condanne a carico del [OSCURATO:PERSONA], della prospettiva di riprendere la stessa attività lavorativa in occasione della quale ha commesso il reato di crollo di costruzioni e omicidio colposo plurimo con condotta qualificata "gravemente superficiale e spregiudicata", del completo disinteresse nei confronti delle diverse vittime del grave reato commesso, dell'assenza di alcuna forma di risarcimento a favore delle parti civili. Riguardo questo ultimo aspetto, il Tribunale ha evidenziato che non sono state spiegate le ragioni ostative all'eventuale ristoro del danno indotto dalla condotta delittuosa nonostante le condizioni economiche non risultino ostative. Questo elemento risulta correttamente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza ed è stato ritenuto indicativo del difetto di una effettiva consapevolezza della gravità del fatto e, quindi, dell'avvio di un percorso di risocializzazione, presupposti necessari per l'ammissione alla misura alternativa di così ampia portata dell'affidamento in prova, invocata dall'istante. La disponibilità ad un versamento meramente simbolico di 50 euro mensili a favore di una parte civile durante l'esecuzione della misura è stata ritenuta non significativa di un responsabile ravvedimento. La motivazione appare corretta e sul punto si adegua all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.), pur non essendo subordinato al risarcimento del danno in favore della vittima (difettando una disposizione prescrittiva in tal senso), può essere condizionato negativamente dall'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima dei danni arrecati, in assenza di una valida giustificazione. Si tratta, infatti, di una condotta che rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili e valorizzabili dal Tribunale per il diniego della misura (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Legiani, Rv. 219606; Sez. 1, n. 17032 del 27/03/2003, Rv. 224003; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Rv. 237740). Con il ricorso, dunque, si tende ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti e una distinta valutazione sul quadro materiale che ha indotto al rigetto della richiesta di ammissione alla misura alternativa, secondo un ragionamento inammissibile in questa sede. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ig ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo