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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29235/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LHWF5) nato,,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si lamenta la mancata considerazione dell'elemento psicologico che ha animato la Bacalanovic nella commissione dei reati di furto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che invece nell'ordinanza ora impugnata risulta connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove, ai fini della valutazione sulla sussistenza di un unico originario programma delittuoso, il giudice del merito analizza il dato temporale, quello organizzativo e quello esecutivo delle condotte); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01LHWF5) nato,,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si lamenta la mancata considerazione dell'elemento psicologico che ha animato la Bacalanovic nella commissione dei reati di furto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che invece nell'ordinanza ora impugnata risulta connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove, ai fini della valutazione sulla sussistenza di un unico originario programma delittuoso, il giudice del merito analizza il dato temporale, quello organizzativo e quello esecutivo delle condotte); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris