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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25789/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]controQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n.273/2025 depositatail 21/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7697/2026Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 25789/2026Data pubblicazione 25/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controQuestura [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n.273/2025 depositatail 21/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7697/2026Numero sezionale 571/2026Numero di raccolta generale 25789/2026Data pubblicazione 25/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 25789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris