CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 39517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il Tribunale del Riesame di Salerno confermava il decreto del G.I.P. del Tribunale di Salerno del 21 marzo 2022, che, nell'ambito di un'ampia indagine relativa a fatti verificati presso l'Ufficio delle Dogane di Salerno, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 10 ter lett. b) e c), 43 comma 1 lett. a) e 45 commi 1 e 2 del d. Igs. n. 504 del 1995 (capo 2), 479 cod. pen. (capo 2.1), 615 ter cod. pen. (capo 2.2) e 319-320 cod. pen. (capo 2.3), reati asseritamente commessi in Salerno nel giugno 2018. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale del Riesame rispetto all'eccezione difensiva relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni raccolte nell'ambito del diverso procedimento penale instaurato presso la DDA di Napoli (R.G.N.R. 46388/14). Si sottolinea, in particolare, l'assoluta mancanza di collegamento, anche ai sensi del richiamato art. 371 cod. proc. pen., tra i fatti oggetto dell'indagine della Procura partenopea e quelli che si assumono accertati il 20 maggio 2019, allorquando la P.G. intercettava l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] e procedeva all'appostamento presso il centro commerciale "Apollo", avendo peraltro lo stesso Tribunale riconosciuto che i fatti oggetto del procedimento pendente presso la D.D.A. di Napoli riguardavano non [OSCURATO:PERSONA], ma altri soggetti indagati. Con il secondo motivo, la difesa contesta la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, eccependo anche il travisamento dei fatti da parte del Tribunale del Riesame, sottolineando in particolare che è rimasta di prova di riscontro probatorio la circostanza che l'interlocutore 1, ovvero l'utilizzatore dell'utenza nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno e poi anche nel dicembre 2018, fosse proprio [OSCURATO:PERSONA], così come sarebbe rimasta ignota l'identità dell'utilizzatore dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2019. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservandosi che, a tutto concedere, l'applicazione della misura cautelare poteva giustificarsi semmai nell'immediatezza dei fatti e non certo a distanza di tempo, risultando del tutto scollegati con la vicenda in esame gli accadimenti successivi richiamati dal Tribunale, risalenti pur sempre al 2019. In ogni caso, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] è indagato per una sola vicenda e per associazione a delinquere; non ha posto in essere condotte sistematiche o reiterate come riconosciuto dagli stessi giudici cautelari e non ha precedenti penali, in un contesto in cui non può neanche ritenersi che sia stato identificato. Con memoria trasmessa 1'8 luglio 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni per ciascuno dei motivi sollevati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre osservare che il Tribunale del Riesame ha legittimamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, rimarcando innanzitutto la genericità della doglianza difensiva, sollevata senza alcuna indicazione o allegazione dei RIT di riferimento e dei decreti autorizzativi, a ciò aggiungendo che, in ogni caso, le intercettazioni di cui al RIT 1820/2018, costituenti l'elemento investigativo di preminente rilievo ai fini dell'inquadramento della condotta del ricorrente, erano pienamente utilizzabili, posto che le operazioni doganali illecite contestate ai capi da 2 a 19 erano emerse nell'originario procedimento n. 46338/14/21 R.G.N.R. DDA Napoli, dal quale venivano stralciate, assumendo il n. di procedimento 14887/20/21 R.G.N.R. DDA Napoli, che veniva poi trasmesso per competenza all'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, per essere riunito al procedimento in esame: in tale contesto investigativo, nel quale erano state già autorizzate attività di intercettazione telefonica e ambientale in ordine all'originaria contestazione dei reati "di cui agli art. 416 cod. pen. e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 e altro", incentrati sulla realizzazione di frodi carosello, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] 1 segnalava, a far data dal 4 giugno 2018, l'emersione di un'associazione volta alla realizzazione di operazioni doganali fraudolente connesse al contrabbando di alcol e tabacchi di provenienza estera mediante ricorso a finti appuramenti di documenti doganali di esportazione, nella quale erano coinvolti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operazioni queste che venivano ricostruite compiutamente e che coincidono con quelle contestate ai capi da 2 a 19. E proprio in ragione del necessario approfondimento di tali nuovi sviluppi investigativi veniva disposta, e successivamente prorogata, l'intercettazione di urgenza dell'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], di cui al RIT 1820/20 del 18 giugno 2018, in relazione alle ipotesi qualificate ai sensi degli art. 416, 648, 319 cod. pen. e 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, segmento di indagine questo in seguito stralciato e trasmesso per competenza all'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno. Tanto premesso, è stata correttamente ritenuta non operante la preclusione di cui all'art. 270 comma 1 cod. proc. pen., nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il fatto storico che legittimava l'avvio delle operazioni di intercettazione di cui al RIT 1820/18, nel cui ambito venivano intercettate le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], era identico a quello oggetto del procedimento fE in esame, consistendo appunto nella emersione delle contestate operazioni doganali fraudolente effettuate nell'alveo di un contesto associativo; in definitiva, doveva ritenersi evidente l'identità del procedimento, indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica del titolo di reato, ciò in coerenza con i principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, ric. Cavallo, Rv. 277395), secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., essendo stato chiarito che la nozione di "procedimento diverso" di cui all'art. 270 comma 1 cod. proc. pen. è più ampia di quella di "reato diverso" e non può collegarsi al dato meramente formale del numero di iscrizione del procedimento penale nel registro delle notizie di reato, assumendo rilievo decisivo il dato sostanziale del contenuto della notizia di reato, ovvero il fatto-reato in relazione al quale il Pubblico Ministero e la [OSCURATO:PERSONA] svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, con la ulteriore precisazione che il legame tra la notizia di reato rispetto alla quale veniva autorizzata l'intercettazione e quella emersa dai risultati dell'intercettazione esclude la diversità dei procedimenti e il correlato divieto di utilizzazione solo in ragione della cd. "connessione forte" di cui all'art. 12 cod. proc. pen. e non della mera connessione probatoria ex art. 371 comma 2 lett. B cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata, come detto, si è posta in sintonia con tale impostazione ermeneutica, per cui non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva, di cui invero va innanzitutto rimarcata pure in questa sede la genericità, stante la mancata specificazione dei decreti autorizzativi di cui si invoca la illegittimità. 2. Passando al secondo motivo, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici cautelari, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non presenta profili di incoerenza argonnentativa. Occorre a tal proposito richiamare innanzitutto il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. AI fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato. 2.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato sia dal G.I.P. che dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero i giudici cautelari, nel richiamare gli esiti delle intercettazioni e delle attività investigative di P.G., hanno evidenziato come dalle stesse sia emersa l'esistenza di una struttura associativa volta alla realizzazione dei reati di contrabbando di prodotti alcolici ad alta fiscalità mediante accesso abusivo al sistema informatico dell'Ufficio delle Dogane di Salerno e la falsificazione di bollette doganali di esportazione, che venivano create attestando falsamente l'uscita dagli spazi doganali di merce, che in realtà non usciva dal porto di Salerno, ma veniva immessa nel mercato europeo in evasione dell'imposta. Tale meccanismo veniva realizzato, in una prima fase, collocata tra giugno 2018 e gennaio 2019, da [OSCURATO:PERSONA], il quale fungeva da collegamento tra lo spedizioniere [OSCURATO:PERSONA] e i committenti dell'operazione, rappresentanti da [OSCURATO:PERSONA], che ne curava gli interessi: in particolare, dalle numerose conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è emerso che il primo, che gestiva i contatti con i committenti, suoi clienti, forniva materialmente al secondo la bolletta doganale falsificata, consentendo in tal modo, con la complicità dei referenti presso l'Ufficio delle Dogane di Salerno, la concretizzazione dell'operazione illecita di esportazione doganale fittizia. Quanto al tema dell'identificazione del ricorrente, è stato evidenziato nell'ordinanza impugnata che, al fine di individuare l'interlocutore di alcune delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] intercettate nel corso delle indagini, gli operanti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caserta, in data 20 maggio 2019, nell'orario (ore 16) fissato poco prima per un appuntamento con l'utilizzatore dell'utenza in uso a tale [OSCURATO:PERSONA], predisponevano un servizio di osservazione e accertavano che [OSCURATO:PERSONA], proprio nell'orario concordato, si incontrava nel centro commerciale "Apollo" di Casagiove con un uomo giunto a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:TARGA], il cui intestatario era [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dunque l'utilizzatore dell'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Dal confronto con il timbro della voce, inoltre, gli operanti pervenivano alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse anche l'utilizzatore dell'utenza intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] che, dal giugno 2018 in poi, aveva avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA], essendo altresì significativa la circostanza che, nella conversazione di cui al progr. 1526 del 20 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], nel dialogare con l'utilizzatore dell'utenza in uso a Chourdhry, per indicare il luogo dell'appuntamento fissato alle 16, faceva riferimento a un precedente incontro avvenuto in presenza di una ragazza, risultando dalla conversazione di cui al progr. 1820 del 21 dicembre 2018 che, in quell'occasione, l'utilizzatore dell'utenza in uso a Grassi avvisava DI Caprio che si sarebbe presentato a un appuntamento tra loro già fissato in compagnia di una donna. Di qui la conclusione dei giudici cautelari, non certo manifestamente illogica, secondo cui l'utilizzatore nel 2018 dell'utenza intestata a Grassi fosse la stessa persona che, nel relazionarsi sempre con [OSCURATO:PERSONA], utilizzava nel 2019 l'utenza intestata a Chourdhry, ossia [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando che, in occasione del servizio di osservazione, il conducente dell'auto recatasi all'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] non sia stato identificato, essendo [OSCURATO:PERSONA] proprietario dell'auto de qua ed essendo rimasta assertiva la tesi secondo cui altri avrebbero guidato l'auto al suo posto, come pure non è stato ritenuto decisivo, in senso contrario alla prospettazione accusatoria, il fatto che, all'epoca, al ricorrente fosse stata sospesa la patente, non escludendo di per sé tale circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto comunque guidare la sua autovettura. 2.2. In definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria della fase cautelare e fatti salvi gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale, deve ribadirsi che, allo stato, il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al suo coinvolgimento nei fatti di causa non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 3. Parimenti immune da censure è la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla configurabilità del concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati e alla conferma della scelta della misura della detenzione domestica. In tal senso, i giudici dell'impugnazione cautelare, in maniera non illogica, hanno sottolineato la propensione a delinquere manifestata da [OSCURATO:PERSONA], valorizzando sia le "modalità particolarmente allarmanti della condotta, non particolarmente risalente e commessa in un più ampio contesto del quale il ricorrente non era inconsapevole, sebbene estraneo", sia e soprattutto "la personalità dell'indagato, per come emergente dall'attività intercettiva, che rimarcava il suo coinvolgimento in attività di analogo tenore, desumibile, in particolare, dal riferimento alla presenza di clienti internazionali, committenti delle operazioni doganali fittizie commissionate a [OSCURATO:PERSONA], che lasciavano intendere come il committente [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente in grado di procurare ulteriori affari illeciti al suo interlocutore; nonché, infine, dalla non trascurabile circostanza che era proprio [OSCURATO:PERSONA], dopo avere manifestato le sue perplessità sulla affidabilità del referente al porto di Salerno, a far incontrare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto che commissionerà le successive operazioni doganali fittizie contestate ai capi da 3 a 19 dell'imputazione; elementi questi ultimi che rimandavano a un pieno inserimento del ricorrente nell'ambiente illegale del contrabbando. Tali elementi, a parere del Tribunale, escludono la natura occasionale della condotta, mostrando, piuttosto, una notevole propensione del ricorrente alla realizzazione di condotte del medesimo tenore". Alla stregua di tali considerazioni, è stata dunque ritenuta adeguata nella ordinanza impugnata la misura degli arresti donniciliari, rilevandosi in proposito che il peculiare atteggiarsi della condotta contestata non richiede la presenza del soggetto interessato negli spazi portuali, ovvero presso gli uffici delle Dogane, ben potendo l'indagato avvalersi di intermediari, avendo il ricorrente dato prova di una piena operatività in un contesto territoriale certamente non circoscritto. 3.1. Orbene, la motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, in quanto non manifestamente irrazionale, resiste alle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche, risultando l'impostazione dei giudici della impugnazione cautelare coerente, anche nel richiamo alla valenza dimostrativa dei comportamenti illeciti oggetto di imputazione provvisoria, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403 e Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216), secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita; tale valutazione prognostica, che non richiede tuttavia la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, estranea alle facoltà del giudice, nel caso di specie risulta affidata ad argomentazioni non illogiche e, dunque, non censurabili nell'ambito del giudizio di legittimità. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, ribadita l'assenza di profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con co