CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione )n`-f 1. [OSCURATO:PERSONA] (lha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2021. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esaustivamente, logicamente congruamente motivata, dal momento che i i temi probatori risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per la colpevolezza dell'imputato, rilevando che l'involucro contenente la droga era occultato in una nicchia posta tra il condizionatore e il muro, all'altezza del piano calpestabile del balcone del Candeh; che era impossibile inserire l'involucro dalla strada, poiché la nicchia ove era nascosto l'involucro era posta ad almeno tre metri dal piano strada; che in tal senso deponevano sia le foto dello stato dei luoghi che la deposizione del maresciallo dei carabinieri che aveva svolto le operazioni, a mente del quale per recuperare l'involucro era stato necessario sollevare l'altro carabiniere operante e usare un bastone, mentre, allungando la mano dal balcone del Candeh si poteva agevolmente inserire l'involucro nella nicchia. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (rivalutazione delle dichiarazioni del'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA], smentite dalla argomentata impossibilità dell'inserimento dell'involucro dal piano strada) e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità. Del pari, sono pienamente rispondenti ai principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità sia la statuizione concernente l'applicazione della recidiva, sia il diniego delle attenuanti generiche. Quanto al primo punto, la sentenza impugnata richiama i precedenti specifici dell'imputato e la maggiore proclività a delinquere dimostrata da quest'ultimo con l'azione criminosa accertata, commessa quando si trovava agli arresti domiciliari. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Relativamente alla concessione della attenuanti generiche, la Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento all'assenza di elementi positivi valutabili, ed, anzi, alla negativa connotazione della personalità del reo (ex multis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489- 01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de