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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 28706/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25930-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 298/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25930 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 25930/2020 INPS-SANNA La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 4 febbraio 2020, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata richiesta dall'INPS per gli anni 2007-2008, in quanto caduti in prescrizione.

La corte di merito ha ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del debitore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso.

Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di libero professionista (architetto), cheiscritto d'ufficio alla Gestione separata per gli anni 2007-2008, ometta di compilare il cosiddetto quadro RR.

In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo.

Il ricorso è inammissibile.

Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).

È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile man automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo».

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25930-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 298/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25930 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 25930/2020 INPS-SANNA La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 4 febbraio 2020, ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, ha dichiarato non dovuti i contributi alla Gestione separata richiesta dall'INPS per gli anni 2007-2008, in quanto caduti in prescrizione. La corte di merito ha ritenuto che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del debitore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di libero professionista (architetto), cheiscritto d'ufficio alla Gestione separata per gli anni 2007-2008, ometta di compilare il cosiddetto quadro RR. In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile. Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità). È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile man automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso n
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