CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 19606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 19842/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 345 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - Zot-Z, contro 2`bb [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 65 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5843/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/02/2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato al Tribunale di Avellino, sezione specializzata agraria, premesso di essere proprietaria del fondo sito in Serino alla località Panicare, riportato in NCT al foglio 36 part.11e 79 e 80, chiese di dichiarare occupanti abusivi di tale fondo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di condannare gli stessi al rilascio del bene, deducendo che tra il proprio dante causa, [OSCURATO:PERSONA], e il padre e suocero dei convenuti, [OSCURATO:PERSONA], intercorresse solo un rapporto di vendita delle castagne prodotte dal fondo, di durata annuale; la ricorrente chiese, in subordine, che, qualora fosse stato ritenuto sussistente un contratto di affitto intercorrente tra il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare il rapporto risolto alla data di decesso di questi, 2 settembre 2009, essendo i figli privi dei requisiti necessari a subentrargli; in ulteriore subordine, chiese di dichiarare la nullità dell'eventuale subaffitto concesso da [OSCURATO:PERSONA] in favore delle controparti; in ogni caso chiese di condannare i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in euro 25.000, pari alla mancata percezione dei frutti del fondo dal 2002. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 I convenuti si costituirono e rappresentarono di essere subentrati ad [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione del fondo al medesimo concesso in affitto dal fratello Silvio e di aver anche, autorizzati da quest'ultimo, eseguito alcune opere di miglioramento; dedussero che le somme previste quali canoni di affitto, rifiutate dal proprietario, erano state oggetto di loro offerta reale e poi depositate in un libretto aperto dall'ufficiale giudiziario; eccepita l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, i medesimi chiesero il rigetto della stessa e, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 10.000,00 per i miglioramenti recati al fondo consistiti in interventi di dendrochirurgia sui castagni, capitozzatura ed innesti con varietà locali, realizzazione di opere in terra per trattenere le acque piovane e ripristino di gradoni e piazzole. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 2076/2005, emessa e pubblicata in data 22 novembre 2015, dichiarò cessati gli effetti del contratto di affitto a far data dalla fine dell'annata agraria 2012; ordinò la restituzione del fondo alla parte concedente al termine dell'annata agraria in corso; condannò i resistenti al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; accolse la domanda riconvenzionale e condannò la parte ricorrente ai pagamento della somma di euro 3.500,00 per i miglioramenti apportati al fondo oltre interessi legali; compensò le spese di lite per metà e pose la restante metà a carico della ricorrente, cui addebitò anche le spese di c.t.u. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03 -02 -2022 Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame al quale resistette [OSCURATO:PERSONA], che propose, a sua volta, appello incidentale. La Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con sentenza n. 5843/2018, pubblicata il 22 gennaio 2019, rigettò l'appello principale; in riforma della sentenza gravata ed in accoglimento dell'appello incidentale, accertata l'inesistenza di un contratto di affitto agrario, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'immediato rilascio del fondo in questione in favore di [OSCURATO:PERSONA]; rigettò la domanda di pagamento di indennizzo per miglioramenti; confermò nel resto la sentenza impugnata; condannò gli appellanti principali alla restituzione, in favore dell'appellata e appellante incidentale, della somma di euro 3.906,03, oltre interessi dalla data del 6 settembre 2016; condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della metà delle spese del doppio grado del giudizio di merito compensò la residua metà, con attribuzione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; pose definitivamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] le spese di c.t.u. di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato su sei motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, denunciando «falsa applicazione di norme di diritto, art 342, 434 cpc, in relazione alla forma del proposto appello incidentale», i ricorrenti sostengono che la Ravallese avrebbe Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 violato l'articolo 342 c.p.c., non essendo l'atto di costituzione della medesima in sede di appello, nella sua complessiva redazione, rispettoso della previsione normativa sicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale. 1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato neppure riportato, nel mezzo, il tenore letterale dell'appello incidentale, almeno nelle parti essenziali per quanto di interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario (v., ex multis, Cass., ord., 4/02/2022, n. 3612; Cass., ord., 23/12/2020, n. 29495; Cass.10/01/2012, n. 86 che hanno affermato principi certamente applicabili anche all'appello incidentale). 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell'art. 420 cpc e 46 L. 203\82 e ss, circa la avvenuta nuova domanda di scadenza contrattuale nell'annata agraria al 2012», i ricorrenti deducono che la domanda riconvenzionale di rilascio del fondo per scadenza del termine a far data dall'anno 2012 era stata formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] successivamente al ricorso, con la memoria difensiva del 10 maggio 2015. Tale domanda avrebbe dovuto essere perciò dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 46, primo comma, della legge n. 203 del 1982 e per violazione dell'art. 420 c.p.c., come eccepito dagli attuali ricorrenti tempestivamente, in quanto la Corte di appello, ad avviso dei ricorrenti, «prima di affrontare il merito della lite, ... avrebbe Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 dovuto valutare, oltre la correttezza della proposizione dell'appello incidentale, la proponibilità di tale capo (scadenza contrattuale nell'anno 2012) rigettandola per carenza di tentativo di conciliazione ex art. 46 L. 20311982 e ss. per violazione dell'art. 420 cpc». 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti, alla luce della statuizione della Corte di merito che ha accertato l'inesistenza di un contratto di affitto agrario, nella specie, senza alcun riferimento, quindi, alla scadenza dello stesso. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell'art. 1324 cc, 1362 cod civ e ss, articoli 1363, 1369 e 1371 cod. civ., in riferimento all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., circa la interpretazione complessiva della volontà espressa in contratti\dichiarazioni unilaterali», i ricorrenti denunciano il netto contrasto tra l'interpretazione effettuata dal giudice di primo grado rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito di due dichiarazioni unilaterali rese da dal padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso dei ricorrenti, l'interpretazione di tali atti effettuata dal giudice di primo grado (secondo cui dagli stessi risulterebbe l'esistenza del contratto di fitto del fondo in lite) sarebbe quella che si attaglierebbe meglio al caso di specie, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la Corte di appello, nell'interpretare le due scritture private, ed in particolare quella del 1990, senza alcuna motivazione valutando esclusivamente il termine "conduttore", avrebbe «ipotizza[to] che tale dichiarazione possa non indicare la esistenza di un rapporto di fitto agrario», così violando «il principio dell'interpretazione letterale del significato della parola» e \,( quello, pure affermato più volte da questa Corte (a tale proposito( richiamano Cass. 7/09/2017, n. 20888), secondo cui va considerato il Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 negozio nella sua complessità ed occorre raffrontare tra loro parole e frasi al fine di ricondurle ad armonica unità e concordanza, in quanto la Corte territoriale avrebbe selezionato la parola conduttore senza "leggerla" nel contesto della scrittura privata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso dei ricorrenti, tale termine se ben può essere utilizzato da persone inesperte anche per indicare chi non sia affittuario ma mero acquirente di frutti pendenti, tuttavia, se inserito in un'autorizzazione a realizzare miglioramenti, non avrebbe potuto essere equivocato, in quanto la vendita di frutti pendenti non prevede la possibilità che «l'acquirente poti, pulisca ed addirittura realizzi miglioramenti sul fondo». L'interpretazione della scrittura, in considerazione degli ulteriori elementi non avrebbe potuto, secondo i ricorrenti, che far qualificare il rapporto intercorrente tra le parti quale rapporto di fitto agrario. 3.1. Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prova di un contratto di affitto agrario non solo sulla base delle predette scritture ma anche delle risultanze testimoniali. Quanto alle dichiarazioni scritte in parola, la Corte di merito risulta aver esaminato e motivatamente interpretato e valutato le stesse (v. sentenza impugnata, p. 6); ha, in particolare, evidenziato che quella datata 10 luglio 1990 è un'autorizzazione ad effettuare opere di miglioramento del fondo, in cui [OSCURATO:PERSONA] dichiara di autorizzare il fratello, quale "conduttore del fondo", ad effettuare lavori di miglioramento fondiario utilizzando i contributi previsti dalle norme vigenti e ha ritenuto trattarsi di una dichiarazione evidentemente funzionale ad ottenere il contributo, poi concesso, dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui l'uso del termine "conduttore" non necessariamente assume valenza tecnico- giuridica e non risulta Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 significativo di un preciso riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affitto, ben potendo essere stato utilizzato con generico riferimento alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] raccogliesse, anno per anno, il frutto del raccolto. La medesima Corte ha reputato come valide analoghe considerazioni con riferimento alla nota del 18 novembre 2005, in cui [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la sua ferma volontà di rientrare nel castagneto da frutto «da te non più direttamente condotto», con la ulteriore precisazione che nella stessa nota egli nega espressamente «di aver mai avuto rapporti di affitto agrario» con la titolare del conto da cui era stato emesso assegno bancario. 3.2. In punto di interpretazione degli atti unilaterali, valgono le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali atti, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9127). Al riguardo si osserva che questa Corte di legittimità già ha avuto modo di precisare che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136). Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6125; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 22/02/2007, n. 4178). 3.4. Nella specie l'interpretazione operata dalla Corte territoriale degli atti in parola, peraltro riportati solo parzialmente nel mezzo all'esame (v. ricorso, p. 14), con difetto di specificità sul punto, risulta plausibile e peraltro effettuata non tenendo conto del solo termine "conduttore" atomisticamente considerato, come invece assumono i ricorrenti, né le censure proposte al riguardo risultano specificamente veicolate secondo i ricordati canoni indicati dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi i ricorrenti sostanzialmente doluti del fatto che sia stata privilegiata dal giudice di secondo grado una piuttosto che un'altra delle interpretazioni possibili e plausibili. 3.5. Il motivo all'esame, sulla base delle ragioni appena evidenziate, va disatteso. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ... circa la erronea valutazione, l'omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali rese nel giudizio di I° grado, in relazione alla sussistenza del rapporto agrario, anche in relazione agli artt. 1324, 1362, 1363, 1371, già richiamati al motivo 3)». Rappresentano i ricorrenti di dolersi dell'omessa valutazione «di un (di più di un) fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione delle parti»; richiamano al riguardo: a) le due dichiarazioni già esaminate con il terzo motivo, b) le prove testimoniali, sostenendo che la valutazione delle stesse avrebbe dovuto «orientare diversamente il giudizio della CdA», e c) la c.t.p. depositata dai ricorrenti, ed assumono, conclusivamente, che il convincimento della Corte di merito non si sarebbe formato attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso. 4.1. Si osserva che i ricorrenti non hanno proposto le doglianze in esame, relative ai lamentati vizi motivazionali, nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito. Alla luce del vigente testo della norma appena richiamata, applicabile al caso di specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). Tutto ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all'esame non sussistente, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti - si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Rie. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque - come nella specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. In realtà con il mezzo in scrutinio i ricorrenti censurano l'apprezzamento degli elementi probatori acquisiti operato dalla Corte di merito e tendono, inammissibilmente, ad una diversa rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476). 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «errore in procedendo 360 n 4 per messa pronuncia sui capi dell'appello- 360 cpc 1.3 per falsa applicazione di norme di diritto.- violazione art. 112 c.p.c., circa la richiesta dei miglioramenti e la conseguenziale richiesta di rinnovazione di CTU, per la valutazione dei miglioramenti apportati al fondo de quo, anche in relazione agli art 936 e 937 cc, nonché agli art 16 e 17 L. 203\82 e ss» (così testualmente). I ricorrenti, con il mezzo all'esame, lamentano la mancata pronuncia sul capo di appello relativo alla richiesta di miglioramenti e comunque l'insufficiente motivazione sul punto e si dolgono pure del difetto di statuizione sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. al riguardo. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 5.1. Quanto alla prima censura sopra riportata, la stessa è infondata, avendo i medesimi ricorrenti riportato nel mezzo in scrutinio la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato la domanda in questione («Stante l'inapplicabilità della disciplina dei miglioramenti, deve essere altresì rigettata la relativa domanda»), evidenziandosi che gli artt. 16 e 17 della legge 203 del 1982 presuppongono la sussistenza di un contratto a coltivatore diretto, nella specie espressamente ritenuta non provata dalla Corte territoriale. 5.2. Quanto poi alla lamentata mancata applicazione degli artt.936 e 937 c.c., la doglianza è inammissibile per novità, come pure eccepito dalla controricorrente (v. controricorso p. 23), non avendo i ricorrenti precisato quando e in quali esatti termini sia stata proposta nel giudizio di merito una siffatta domanda. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915). Pertanto il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518; Cass.18/10/2013, n. 23675). 5.3. Infondata risulta l'ultima doglianza proposta, sul rilievo che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. 29/09/2017, n. 22799). Va pure osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, e a tali principi va data continuità in questa sede, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza ovvero di rinnovazione, in parte o in toto, della stessa (Cass., ord., 24/01/2019, n. 2103), senza che l'eventuale provvedimento negativo, che ben può essere implicito, possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass. 15/07/2011, n. 15666), come nel caso di specie in cui, è stata espressamente rigettata la domanda di indennizzo per miglioramenti (v. sentenza impugnata p. 10 e 11), sicché del tutto superflua risultava la rinnovazione della c.t.u. in relazione ai pretesi miglioramenti. 5.4. Il motivo va, quindi, complessivamente disatteso. Ric. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano «omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia circa la sussistenza dei richiesti miglioramenti». I ricorrenti con tale mezzo, strettamente connesso al quinto, come pure dedotto dalle parti predette, censurano la quantificazione dei miglioramenti operata immotivatamente dal Tribunale sulla base delle risultanze della c.t.u. senza tener conto delle contestazioni sollevate con la consulenza di parte e con gli scritti difensivi riconosciuti e lamentano che la Corte di merito avrebbe omesso l'esame del motivo di impugnazione al riguardo. 6.1. Il motivo è inammissibile, sia per la parte che si riferisce alla sentenza di primo grado, sia, comunque, per difetto di interesse, avendo, con statuizione non censurata con esito positivo, la Corte di merito rigettato la domanda relativa ai miglioramenti, con conseguente evidente assorbimento di ogni questione relativa alla loro quantificazione. 7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Rie. 2019 n. 19842 sez. S3 - ud. 03-02-2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore antistatario della controricorrente; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo