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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07787/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva.

2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, non è deducibile con ricorso per Cassazione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale concerne una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934-01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva. 2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia difetto di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale in favore del fallimento, non è deducibile con ricorso per Cassazione in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale concerne una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773- 02; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 5, Sentenza n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934-01). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 07787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris