CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25345/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20650/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 1203/05/2019 emessa dalla CTR Veneto il 26/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 3> U 1. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] nr. 1253/12/2017 che aveva, tra l'altro, annullato l'atto di irrogazione delle sanzioni nr. IR1100016/2013 per l'anno 2007 conseguente all'avviso di accertamento nr. T6Z011101565/2012, concernenti redditi non dichiarati da disponibilità all'estero, in quanto, e per la parte in cui risultava difforme alla sentenza nr. 1311/15/2015 resa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], non impugnata e, quindi passata in giudicato. 2. [OSCURATO:PERSONA] del Veneto accoglieva il ricorso limitatamente alla irrogazione delle sanzioni per l'anno 2007, da ricalcolare in rapporto al reddito da proventi conseguiti all'estero accertato in via definitiva nella misura di C 1.267,20. 3. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio l'Agenzia delle Entrate ha prodotto memoria illustrativa. Ritenuto in diritto ‘:$1 1. Con il motivo di impugnazione denuncia il- ricorrente la <<nullità della sentenza per travisamento dei fatti per violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 36 d.lvo nr. 546/92 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.>>; si sostiene che la CTR sia incorsa in un errore nel ritenere accertato dalla sentenza della CTR passata in giudicato il reddito di capitale sul quale parametrare la sanzione in C 1.267,20, in quanto, come risultava inequivocabilmente dalla lettura della motivazione della sentenza, le somme detenute all'estero erano pari ad C 33.000,00 e su tale importo andavano calcolate le sanzioni. 1. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritenere che ricorso vada accolto.Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione (cfr. Cass. 3557/2004 e 6441/2007; di recente, Cass. sez. VI-V, n. 28452 del 15/12/2020). Tuttavia, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Nel caso di specie, la CTR ha, sulla base di un errato giudizio, affermato che le sanzioni dovranno essere ricalcolate dall'Ufficio in rapporto al reddito da proventi conseguiti all'estero "accertato in via definitivo, nella misura di C 1.267,20 per il 2007", laddove la sentenza passata in giudicato aveva quantificato la somma nella misura di C 33.000,00. Ragion per cui in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. 2. Il ricorso va, quindi, accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Veneto in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,