CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - volti a sostenere l'erronea qualificazione giuridica del furto aggravato in relazione al quale è stato condannato, che sarebbe tentato piuttosto che consumato, nonché l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose e la configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. - sono inammissibili perché reiterativi e generici rispetto ai motivi d'appello ed alle argomentazioni in proposito svolte dalla sentenza impugnata. 2. Considerato, altresì, che i suddetti motivi (in particolare, il primo ed il secondo) si pongono, da un lato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: - ai fini della consumazione del delitto di furto, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente ed anzi il reato può dirsi consumato anche nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato per un brevissimo periodo di tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Non rileva, infatti, che l'agente - come nel caso di specie - sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento della persona offesa ovvero delle forze di polizia da questa chiamate in soccorso ovvero di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato (vedi, in proposito, Sez. 4, n. 31461 del 3/7/2002, Carbone, Rv. 222270; Sez. 5, n. 21881 del 9/4/2010, Mezzasalma, Rv. 247311; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278); - l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di rip-istino (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; : nel caso di specie, è stata effratta la vetrina della farmacia ove è poi avvenuto il furto; Il terzo argomento di censura è manifestamente infondato alla luce dell'entità del denaro sottratto, ben 500 euro, e dell'effrazione di una vetrina, che ha determinato la sua rottura, con conseguenze complessive di danno certo non lievi. 3. Ritenuto, altresì, che, tenuto conto della formulazione in fatto dei motivi di ricorso, deve evidenziarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/411997, Dessimone, Rv. 207944). 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così