Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 08848/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato-axadso-alle-Pa-r-t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare, come opinato dal ricorrente, sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522).

2. Ritenuto che, pertanto, sussiste la causa di inammissibilità di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017 alla cui declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato-axadso-alle-Pa-r-t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare, come opinato dal ricorrente, sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522). 2. Ritenuto che, pertanto, sussiste la causa di inammissibilità di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017 alla cui declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris