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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42021/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; whiito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 10-4 .2.401-‘11A co em, 1-t ove c.c 14-c eére-ke-ee~o chiedendo ce almikrodts.

O% Met, vs,453.5 !k. g Zi n -T" [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso." 44CAS01 rytAvà," k o< • 04,4 bieeri Prw. .c udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 4 giugno 2018 dal Tribunale di Pordenone in relazione a fattispecie di truffa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Carlo con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza di una querela idonea a determinare la procedibilità dell'azione penale in relazione ai fatti di cui al capo 1) dell'imputazione.

Secondo il ricorrente, l'atto di impulso ricevuto dalla questura di Pordenone da parte delle persone offese, benché titolato quale "denuncia/querela", allegata all'atto di appello, non poteva essere considerato alla stregua di valida querela in quanto mancante dell'istanza di punire il responsabile dei fatti denunciati

2.2. Violazione di legge in punto ritenuta penale responsabilità in relazione ai fatti di cui al capo 19) dell'imputazione in quanto la condotta violenta o minacciosa descritta nel capo di imputazione risulterebbe intervenuta dopo la stipula di un contratto di vendita al più annullabile e quindi non potrebbe essere considerata come condotta finalizzata all'impossessamento ovvero a garantirsi l'impunità difettando in radice l'altruità dell'automobile.

Risulterebbero inoltre mancanti condotte che possano univocamente essere considerate come minacce.

2.3. Violazione degli articoli 521-522 codice di procedura penale in difetto di correlazione tra l'imputazione contestata al capo 19) e la statuizione di condanna resa dalla Corte di appello di Trieste in quanto la contestazione riguardava una rapina propria e la condanna risultava determinata dalla qualificazione dei fatti in termini di rapina impropria.

2.4. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per i fatti di cui al capo 19) dell'imputazione nella parte in cui la Corte territoriale reputa esatta la configurazione del reato descritto in rubrica e, contestualmente, pronuncia una condanna per rapina impropria.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'affermazione della Corte territoriale per cui " la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto qualificato dalla persona offesa che l'aveva sporta come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata" risulta coerente al contenuto dell'atto - depositato in allegato dalla difesa - in cui la volontà punitiva emerge per lo meno implicitamente dalle circostanze che la stessa persona offesa ha riferito di avere rincorso lo stesso soggetto e si è riservata anche di depositare le immagini del proprio sistema di videosorveglianza all'evidente fine di permettere alla PG di procedere nei confronti del responsabile.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. La vicenda riguarda il violento impossessamento di un bene (un'automobile) da parte di un soggetto successivamente alla trascrizione al PRA del proprio acquisto.

3.1.1. Al proposito, va debitamente premesso che la dichiarazione afferente al passaggio di proprietà presso il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una semplice presunzione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, ma non ha alcuna portata in termini di prova del momento di perfezionamento del contratto, individuabile solo sulla base del consenso delle parti (cfr. Sez. 6 - 1 civ., ord. 10 ottobre 2017 n. 5667).

3.1.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno valutato in concreto la condotta dei contraenti e le dichiarazioni della persona offesa -ritenute logiche, lineari e prive di finalità calunniatorie - e hanno coerentemente ritenuto che la vendita dell'automobile fosse sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo (come del resto ritenuto possibile dalla giurisprudenza civile di questa Corte - cfr. Sez. 2 civ., sent. n. 9504 del 21/04/2010 - Rv. 612568 - 01; Sez. 2 civ., sent. n. 17859 del 24/11/2003 - Rv. 568399 - 01; Sez. 2 civ., sent. n. 3415 del 08/04/1999 - Rv. 525047 - 01).

Risulta infatti incontestato che la consegna dell'automobile avrebbe dovuto avvenire solo dopo il pagamento - tramite bonifico - del prezzo della stessa come del resto riscontrato dal fatto - pacifico in atti - che il venditore ha continuato ad accompagnare il ricorrente anche successivamente alla trascrizione al PRA, segno evidente del fatto che entrambe le parti non ritenevano perfezionata la compravendita né trasferito il possesso.

Tale interpretazione è ulteriormente riscontrata dal comportamento successivo di entrambe le parti (rifiuto di consegna da una parte e uso di minacce e violenza dall'altra).

Tale ricostruzione appare risulta logica lineare e legittima e rende palese che - al momento dell'azione violenta - la persona offesa risultava ancora proprietario dell'autovettura.

3.2. Aspecifiche e comunque del tutto infondate le doglianze con cui si contesta la presenza di violenza o minacce.

In sede di imputazione, si contestava al ricorrente di avere spinto fuori dall'abitacolo della vettura la persona offesa impossessandosi del mezzo.

Tale circostanza risulta emergere dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, è richiamata nella ricostruzione dei fatti nel provvedimento di appello e rimane ignorata nello svolgimento dei motivi di ricorso.

Tale condotta integra la violenza ipotizzata in sede di imputazione e determina la sussistenza del relativo elemento strutturale del delitto contestato.

3.2.1. Deve comunque rilevarsi che anche la condotta successiva - idonea a far insorgere nella persona offesa il timore per la propria incolumità ove non avesse lasciato la disponibilità del veicolo all'imputato - appare minaccia idonea e rilevante ai fini della contestata rapina.

4. Le questioni (articolate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso) relative alla sussistenza e alla illegittimità di una modifica dell'imputazione risultano essere invece del tutto infondate.

4.1. Le considerazioni già svolte nei punti che precedono permettono di evidenziare che - stando alla ricostruzione in fatto offerta dai giudici del merito - risulta che la persona offesa - al momento di minacce e violenza -era ancora proprietaria del mezzo.

Ne consegue che pienamente corretta è la qualificazione della condotta in termini di rapina ai sensi del primo comma dell'art. 628 cod pen.

La Corte territoriale - così come il giudice di primo grado non risulta avere effettuato alcuna riqualificazione - né implicita né esplicita - di tale fattispecie .

4.2. Va peraltro rilevato che - anche a volere ritenere sussistente tale riqualificazione - la stessa sarebbe avvenuta nell'alveo di una contestazione fattuale immutata il che palesa che l'imputato ha comunque concretamente avuto modo di svolgere le proprie difese confrontandosi con il fatto identificato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, nesso causale, evento (Sez. 2 - , Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 - Rv. 279410 - 01).

5. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Rimane inammissibile l'avanzata richiesta di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato in quanto ammesso al gratuito patrocino posto che tale istanza deve essere rivolta alla Corte di appello.

Infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 - dep. 12/09/2017 - Rv. 271339 - 01).

P.Q.M. & Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i o a, il 7 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; whiito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 10-4 .2.401-‘11A co em, 1-t ove c.c 14-c eére-ke-ee~o chiedendo ce almikrodts. O% Met, vs,453.5 !k. g Zi n -T" [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso." 44CAS01 rytAvà," k o< • 04,4 bieeri Prw. .c udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 4 giugno 2018 dal Tribunale di Pordenone in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Carlo con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pordenone articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza di una querela idonea a determinare la procedibilità dell'azione penale in relazione ai fatti di cui al capo 1) dell'imputazione. Secondo il ricorrente, l'atto di impulso ricevuto dalla questura di Pordenone da parte delle persone offese, benché titolato quale "denuncia/querela", allegata all'atto di appello, non poteva essere considerato alla stregua di valida querela in quanto mancante dell'istanza di punire il responsabile dei fatti denunciati 2.2. Violazione di legge in punto ritenuta penale responsabilità in relazione ai fatti di cui al capo 19) dell'imputazione in quanto la condotta violenta o minacciosa descritta nel capo di imputazione risulterebbe intervenuta dopo la stipula di un contratto di vendita al più annullabile e quindi non potrebbe essere considerata come condotta finalizzata all'impossessamento ovvero a garantirsi l'impunità difettando in radice l'altruità dell'automobile. Risulterebbero inoltre mancanti condotte che possano univocamente essere considerate come minacce. 2.3. Violazione degli articoli 521-522 codice di procedura penale in difetto di correlazione tra l'imputazione contestata al capo 19) e la statuizione di condanna resa dalla Corte di appello di Trieste in quanto la contestazione riguardava una rapina propria e la condanna risultava determinata dalla qualificazione dei fatti in termini di rapina impropria. 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla condanna per i fatti di cui al capo 19) dell'imputazione nella parte in cui la Corte territoriale reputa esatta la configurazione del reato descritto in rubrica e, contestualmente, pronuncia una condanna per rapina impropria. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'affermazione della Corte territoriale per cui " la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto qualificato dalla persona offesa che l'aveva sporta come denuncia-querela, in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata" risulta coerente al contenuto dell'atto - depositato in allegato dalla difesa - in cui la volontà punitiva emerge per lo meno implicitamente dalle circostanze che la stessa persona offesa ha riferito di avere rincorso lo stesso soggetto e si è riservata anche di depositare le immagini del proprio sistema di videosorveglianza all'evidente fine di permettere alla PG di procedere nei confronti del responsabile. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La vicenda riguarda il violento impossessamento di un bene (un'automobile) da parte di un soggetto successivamente alla trascrizione al PRA del proprio acquisto. 3.1.1. Al proposito, va debitamente premesso che la dichiarazione afferente al passaggio di proprietà presso il [OSCURATO:PERSONA] costituisce una semplice presunzione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, ma non ha alcuna portata in termini di prova del momento di perfezionamento del contratto, individuabile solo sulla base del consenso delle parti (cfr. Sez. 6 - 1 civ., ord. 10 ottobre 2017 n. 5667). 3.1.2. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno valutato in concreto la condotta dei contraenti e le dichiarazioni della persona offesa -ritenute logiche, lineari e prive di finalità calunniatorie - e hanno coerentemente ritenuto che la vendita dell'automobile fosse sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo (come del resto ritenuto possibile dalla giurisprudenza civile di questa Corte - cfr. Sez. 2 civ., sent. n. 9504 del 21/04/2010 - Rv. 612568 - 01; Sez. 2 civ., sent. n. 17859 del 24/11/2003 - Rv. 568399 - 01; Sez. 2 civ., sent. n. 3415 del 08/04/1999 - Rv. 525047 - 01). Risulta infatti incontestato che la consegna dell'automobile avrebbe dovuto avvenire solo dopo il pagamento - tramite bonifico - del prezzo della stessa come del resto riscontrato dal fatto - pacifico in atti - che il venditore ha continuato ad accompagnare il ricorrente anche successivamente alla trascrizione al PRA, segno evidente del fatto che entrambe le parti non ritenevano perfezionata la compravendita né trasferito il possesso. Tale interpretazione è ulteriormente riscontrata dal comportamento successivo di entrambe le parti (rifiuto di consegna da una parte e uso di minacce e violenza dall'altra). Tale ricostruzione appare risulta logica lineare e legittima e rende palese che - al momento dell'azione violenta - la persona offesa risultava ancora proprietario dell'autovettura. 3.2. Aspecifiche e comunque del tutto infondate le doglianze con cui si contesta la presenza di violenza o minacce. In sede di imputazione, si contestava al ricorrente di avere spinto fuori dall'abitacolo della vettura la persona offesa impossessandosi del mezzo. Tale circostanza risulta emergere dalle dichiarazioni della stessa persona offesa, è richiamata nella ricostruzione dei fatti nel provvedimento di appello e rimane ignorata nello svolgimento dei motivi di ricorso. Tale condotta integra la violenza ipotizzata in sede di imputazione e determina la sussistenza del relativo elemento strutturale del delitto contestato. 3.2.1. Deve comunque rilevarsi che anche la condotta successiva - idonea a far insorgere nella persona offesa il timore per la propria incolumità ove non avesse lasciato la disponibilità del veicolo all'imputato - appare minaccia idonea e rilevante ai fini della contestata rapina. 4. Le questioni (articolate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso) relative alla sussistenza e alla illegittimità di una modifica dell'imputazione risultano essere invece del tutto infondate. 4.1. Le considerazioni già svolte nei punti che precedono permettono di evidenziare che - stando alla ricostruzione in fatto offerta dai giudici del merito - risulta che la persona offesa - al momento di minacce e violenza -era ancora proprietaria del mezzo. Ne consegue che pienamente corretta è la qualificazione della condotta in termini di rapina ai sensi del primo comma dell'art. 628 cod pen. La Corte territoriale - così come il giudice di primo grado non risulta avere effettuato alcuna riqualificazione - né implicita né esplicita - di tale fattispecie . 4.2. Va peraltro rilevato che - anche a volere ritenere sussistente tale riqualificazione - la stessa sarebbe avvenuta nell'alveo di una contestazione fattuale immutata il che palesa che l'imputato ha comunque concretamente avuto modo di svolgere le proprie difese confrontandosi con il fatto identificato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, nesso causale, evento (Sez. 2 - , Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 - Rv. 279410 - 01). 5. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Rimane inammissibile l'avanzata richiesta di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato in quanto ammesso al gratuito patrocino posto che tale istanza deve essere rivolta alla Corte di appello. Infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità è il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016 - dep. 12/09/2017 - Rv. 271339 - 01). P.Q.M. & Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i o a, il 7 ottobre
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