Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 25343/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dagli artt.74 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.

Il ricorso è inammissibile.

I due motivi di ricorso, contenenti una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena - anche in riferimento al quantum della diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione non distante rispetto al minimo edittale e dando congruamente atto delle ragioni ostative all'applicazione nella misura massima delle predette attenuanti, attesa la sussistenza di plurimi precedenti penali e delle concrete modalità dei fatti (il tutto nel rispetto degli oneri motivazionali su cui Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 sigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dagli artt.74 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. I due motivi di ricorso, contenenti una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena - anche in riferimento al quantum della diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione non distante rispetto al minimo edittale e dando congruamente atto delle ragioni ostative all'applicazione nella misura massima delle predette attenuanti, attesa la sussistenza di plurimi precedenti penali e delle concrete modalità dei fatti (il tutto nel rispetto degli oneri motivazionali su cui Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 sigliere est
Sentenza Cassazione n. 25343/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris