CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35660/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 30498/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 30 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza). L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 6418/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 30 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 19 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata il 2 settembre 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021