Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 35660/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

19 ORDINANZA sul ricorso 30498/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 30 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. - Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza).

L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 6418/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 30 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 19 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata il 2 settembre 2019.

4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 30498/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 è domiciliato; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia, reso pubblico il 30 luglio 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Il ricorso è improcedibile (ciò esimendo il Collegio di dover dar conto dei motivi di doglianza). L'atto di impugnazione in cassazione del decreto n. 6418/2019 del Tribunale di Venezia, pubblicato il 30 luglio 2019, è stato depositato, a mezzo posta, con plico spedito il 19 ottobre 2019, ben oltre il termine - imposto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. a pena di improcedibilità - di 20 giorni dall'ultima notificazione effettuata il 2 settembre 2019. 4. - Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.200,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021
Decreto Cassazione n. 35660/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris