CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07563/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11702/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo pec.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., inliquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo.-controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 458/2023,pubblicata il 14/3/2023 e notificata il 22/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio, davanti al Tribunale diPesaro, [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 524 c.c., al fine di essere autorizzataad accettare, in luogo del predetto, l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] fino allaconcorrenza di € 117.412,59, assumendo essere creditrice di quest’ultimoper l’anzidetto importo, in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto(l’ammontare del debito derivava dalle somme che erano state versate alconvenuto dai soci della società in più tranches perché, quale consulente,provvedesse a effettuare, per conto della cliente, i pagamenti richiestidalla p.a., nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, che, invece, costuiaveva indebitamente trattenuto); che il procedimento esecutivo da essapromosso, in seguito all’ottenimento di decreto ingiuntivo, aveva rivelatol’insussistenza di beni aggredibili; che il convenuto aveva omesso dirispondere al termine concessogli dal giudice ai sensi dell’art. 481 c.c.,perdendo il diritto di accettare l’eredità, pervenuta di conseguenza, nellasua inerzia, alla figlia [OSCURATO:PERSONA], e che con tale condotta era statoarrecato pregiudizio ai suoi creditori.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, in via preliminare,l’inammissibilità dell’azione ex art. 524 c.c., in quanto non avevarinunciato all’eredità, ma si era limitato a non rispondere all’actiointerrogatoria; contestò in ogni caso, nel merito, la sussistenza delpregiudizio e rilevò che il credito era sorto in capo all’attricesuccessivamente al termine di cui all’art. 481 c.c.Intervenne volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo, a suavolta, di essere titolare di un credito di € 70.147,94 nei confronti delconvenuto.[OSCURATO:PERSONA] restò, invece, contumace.Il Tribunale di Pesaro accolse la domanda dell’attrice, autorizzandola adaccettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA],sino alla concorrenza di € 117.412,59, e respinse sia quella proposta neiNumero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026confronti della figlia Margherita per difetto di legittimazione passiva, siaquella spiegata da [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stesso intervenutosuccessivamente alle preclusioni istruttorie già maturate e non risultandoprovato il relativo credito.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e nella contumacia di MargheritaLazzari ed [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 458/2023, pubblicata il14/3/2023, con la quale la Corte d'Appello di Ancona respinse l’appello.Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un motivo. Si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Sono, invece, rimasti intimati[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Considerato che:Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 524 e 481 c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la non applicabilità e/o comunque inammissibilità delrimedio previsto dall’art. 524 c.c. nell'ipotesi di mancata accettazionedell'eredità, da parte del chiamato, in seguito all'esperimento nei suoiconfronti dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., per avere i giudici dimerito ritenuto ammissibile l’azione esercitata dalla creditrice ai sensidell’art. 524 c.c., senza considerare che la stessa, avente natura cautelareed eccezionale, non poteva essere applicata in via analogica a fattispeciesimilari, ma postulava la rinuncia all’accettazione dell’eredità, da farsiNumero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026nelle forme di legge, senza che potesse estendersi all’omessadichiarazione di accettazione entro il termine concesso dal giudice ai sensidell’art. 481 c.c., non essendo questa assimilabile alla rinuncia, in quantocomportava la mera decadenza dal diritto di accettare e la conseguentesua estinzione, valevole irrimediabilmente anche per i creditori.La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.c.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio previsto dall'art.524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza diuna rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel casoin cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimentodella cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesiassimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni deicreditori del chiamato (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021;Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 15664 del 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n.7735 del 2007).In particolare, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021, cit., purprendendo atto del dibattito esistente in dottrina sulla estensibilità delrimedio di cui all’art. 524 c.c. a casi diversi dalla rinuncia “formale”all’eredità e, dunque, anche alle ipotesi di decadenza del chiamato daldiritto di accettare l'eredità in seguito all'esperimento dell'actiointerrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art. 487, terzo comma, c.c.,ovvero al caso di maturata prescrizione, ha inteso dare continuitàall’interpretazione estensiva offerta da questa Corte con riferimento almeccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass., Sez. 3,sentenza n. 7735/2007), ricordando che soltanto in caso di prescrizionedel diritto di accettare ai sensi dell’art. 480 c.c. è inibito il ricorsoall’impugnazione ex art. 524 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 15664 del 2020).Si è detto, infatti, che quest’ultimo rimedio deve essere accordato aicreditori del chiamato anche nel caso in cui questi abbia lasciatoinfruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.,Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026reputando non condivisibili le argomentazioni a sostegnodell’interpretazione restrittiva dell’istituto, sia perché, in riferimento alsistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non puòdirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumentosingolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema, sia perchéuna siffatta interpretazione è conforme al principio di uguaglianza, stantela sostanziale assimilabilità delle due ipotesi (rinuncia e inerzia) rispetto alpregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021).Il ricorrente non fornisce argomenti avversativi convincenti del riportatounivoco e consolidato orientamento di legittimità.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna delricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:SUCCESSIONIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDavide [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11702/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo pec.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., inliquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo.-controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 458/2023,pubblicata il 14/3/2023 e notificata il 22/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio, davanti al Tribunale diPesaro, [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 524 c.c., al fine di essere autorizzataad accettare, in luogo del predetto, l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] fino allaconcorrenza di € 117.412,59, assumendo essere creditrice di quest’ultimoper l’anzidetto importo, in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto(l’ammontare del debito derivava dalle somme che erano state versate alconvenuto dai soci della società in più tranches perché, quale consulente,provvedesse a effettuare, per conto della cliente, i pagamenti richiestidalla p.a., nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, che, invece, costuiaveva indebitamente trattenuto); che il procedimento esecutivo da essapromosso, in seguito all’ottenimento di decreto ingiuntivo, aveva rivelatol’insussistenza di beni aggredibili; che il convenuto aveva omesso dirispondere al termine concessogli dal giudice ai sensi dell’art. 481 c.c.,perdendo il diritto di accettare l’eredità, pervenuta di conseguenza, nellasua inerzia, alla figlia [OSCURATO:PERSONA], e che con tale condotta era statoarrecato pregiudizio ai suoi creditori.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, in via preliminare,l’inammissibilità dell’azione ex art. 524 c.c., in quanto non avevarinunciato all’eredità, ma si era limitato a non rispondere all’actiointerrogatoria; contestò in ogni caso, nel merito, la sussistenza delpregiudizio e rilevò che il credito era sorto in capo all’attricesuccessivamente al termine di cui all’art. 481 c.c.Intervenne volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo, a suavolta, di essere titolare di un credito di € 70.147,94 nei confronti delconvenuto.[OSCURATO:PERSONA] restò, invece, contumace.Il Tribunale di Pesaro accolse la domanda dell’attrice, autorizzandola adaccettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA],sino alla concorrenza di € 117.412,59, e respinse sia quella proposta neiNumero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026confronti della figlia Margherita per difetto di legittimazione passiva, siaquella spiegata da [OSCURATO:PERSONA], essendo lo stesso intervenutosuccessivamente alle preclusioni istruttorie già maturate e non risultandoprovato il relativo credito.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e nella contumacia di MargheritaLazzari ed [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 458/2023, pubblicata il14/3/2023, con la quale la Corte d'Appello di Ancona respinse l’appello.Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a un motivo. Si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Sono, invece, rimasti intimati[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., le parti hanno depositato memorie illustrative.Considerato che:Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 524 e 481 c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la non applicabilità e/o comunque inammissibilità delrimedio previsto dall’art. 524 c.c. nell'ipotesi di mancata accettazionedell'eredità, da parte del chiamato, in seguito all'esperimento nei suoiconfronti dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., per avere i giudici dimerito ritenuto ammissibile l’azione esercitata dalla creditrice ai sensidell’art. 524 c.c., senza considerare che la stessa, avente natura cautelareed eccezionale, non poteva essere applicata in via analogica a fattispeciesimilari, ma postulava la rinuncia all’accettazione dell’eredità, da farsiNumero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026nelle forme di legge, senza che potesse estendersi all’omessadichiarazione di accettazione entro il termine concesso dal giudice ai sensidell’art. 481 c.c., non essendo questa assimilabile alla rinuncia, in quantocomportava la mera decadenza dal diritto di accettare e la conseguentesua estinzione, valevole irrimediabilmente anche per i creditori.La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.c.Questa Corte ha ripetutamente affermato che il rimedio previsto dall'art.524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza diuna rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel casoin cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimentodella cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesiassimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni deicreditori del chiamato (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021;Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 15664 del 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n.7735 del 2007).In particolare, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021, cit., purprendendo atto del dibattito esistente in dottrina sulla estensibilità delrimedio di cui all’art. 524 c.c. a casi diversi dalla rinuncia “formale”all’eredità e, dunque, anche alle ipotesi di decadenza del chiamato daldiritto di accettare l'eredità in seguito all'esperimento dell'actiointerrogatoria ex art. 481 c.c. o ai sensi dell'art. 487, terzo comma, c.c.,ovvero al caso di maturata prescrizione, ha inteso dare continuitàall’interpretazione estensiva offerta da questa Corte con riferimento almeccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass., Sez. 3,sentenza n. 7735/2007), ricordando che soltanto in caso di prescrizionedel diritto di accettare ai sensi dell’art. 480 c.c. è inibito il ricorsoall’impugnazione ex art. 524 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 15664 del 2020).Si è detto, infatti, che quest’ultimo rimedio deve essere accordato aicreditori del chiamato anche nel caso in cui questi abbia lasciatoinfruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c.,Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026reputando non condivisibili le argomentazioni a sostegnodell’interpretazione restrittiva dell’istituto, sia perché, in riferimento alsistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non puòdirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumentosingolare, è riducibile al principio di organizzazione del sistema, sia perchéuna siffatta interpretazione è conforme al principio di uguaglianza, stantela sostanziale assimilabilità delle due ipotesi (rinuncia e inerzia) rispetto alpregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021).Il ricorrente non fornisce argomenti avversativi convincenti del riportatounivoco e consolidato orientamento di legittimità.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna delricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;Numero registro generale 11702/2023Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 7563/2026Data pubblicazione 29/03/2026condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulterioreliquidata in € 5.000,00, nonché al pagamento della somma di euro3.000,00 in favore della cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso