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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 27888/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4820 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 6248/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma il 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di P.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la somma di euro 6.732.535,93, oltre interessi e spese.

Il debito dell’obbligata principale era rappresentato dal saldo passivo del conto anticipi su fatture n. 000030015240 intrattenuto da PES presso una filiale di [OSCURATO:SOCIETA]., dal saldo debitore del conto corrente n. 000002640203 intrattenuto dalla PES presso una filiale di [OSCURATO:SOCIETA]. e da quanto dovuto a titolo di rimborso dei finanziamenti nn. 921001653129 e 4064341 concessi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a PES.

2. ― L ’opposizione è stata respinta e il successivo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in cui, a mezzo della procuratrice doBank s.p.a., si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito controverso, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 2 ottobre 2023.

3. ─ Quest’ultima decisione della Corte di appello di Roma è stata impugnata per cassazione dallo stesso Accetta.

Il ricorso è articolato in due motivi ed è resistito, con controricorso, da [OSCURATO:SOCIETA]..

E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. — La proposta ha il tenore che segue.

«[I]l primo motivo oppone la violazione dell’art. 58 t.u.b. e la violazione degli artt. 1260 c.c. e 1264 c.c., oltre che l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia; «il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1945 c.c., la Sez.

I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 violazione dell’art. 58, comma 3, t.u.b., la violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990, l’omesso esame di un punto determinante della controversia e la nullità della fideiussione azionata; «il ricorso è inammissibile; «la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto non rispondente a quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c.: nel dispositivo di sentenza la statuizione è, per la verità, di rigetto, ma il contenuto della motivazione non lascia adito ad alcun dubbio al riguardo, perché essa si apre con la locuzione ‘L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis’ e si chiude con analoga proposizione: ‘In conclusione, l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 10522/2018 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24 maggio 2018 deve essere dichiarato inammissibile’; «il ricorrente deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe provato di essere subentrata nella titolarità del credito fatto valere in giudizio e che la fideiussione da lui prestata risulterebbe essere nulla, con riferimento ad alcune clausole, in considerazione dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005, secondo cui ‘gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990’; «a fronte, tuttavia, di un atto inidoneo a introdurre il giudizio di gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare alcuna sentenza di riforma della pronuncia con cui il Giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; «era dunque necessario aggredire la ratio decidendi posta a fondamento di detta statuizione: Sez.

I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 «è da rammentare, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989) e che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni.

Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che in appello non venne constatata la qualità, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], di successore nel diritto controverso e che la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, ma sempre che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116). 3, ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al Sez.

I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 pagamento delle ulteriori somme di euro 17.000,00 nei confronti della parte controricorrente e di euro 2.500,00 nei confronti della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, facente capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4820 R.G. anno 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 6248/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma il 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di P.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la somma di euro 6.732.535,93, oltre interessi e spese. Il debito dell’obbligata principale era rappresentato dal saldo passivo del conto anticipi su fatture n. 000030015240 intrattenuto da PES presso una filiale di [OSCURATO:SOCIETA]., dal saldo debitore del conto corrente n. 000002640203 intrattenuto dalla PES presso una filiale di [OSCURATO:SOCIETA]. e da quanto dovuto a titolo di rimborso dei finanziamenti nn. 921001653129 e 4064341 concessi da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a PES. 2. ― L ’opposizione è stata respinta e il successivo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in cui, a mezzo della procuratrice doBank s.p.a., si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito controverso, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 2 ottobre 2023. 3. ─ Quest’ultima decisione della Corte di appello di Roma è stata impugnata per cassazione dallo stesso Accetta. Il ricorso è articolato in due motivi ed è resistito, con controricorso, da [OSCURATO:SOCIETA].. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La proposta ha il tenore che segue. «[I]l primo motivo oppone la violazione dell’art. 58 t.u.b. e la violazione degli artt. 1260 c.c. e 1264 c.c., oltre che l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia; «il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1945 c.c., la Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 violazione dell’art. 58, comma 3, t.u.b., la violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990, l’omesso esame di un punto determinante della controversia e la nullità della fideiussione azionata; «il ricorso è inammissibile; «la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto non rispondente a quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c.: nel dispositivo di sentenza la statuizione è, per la verità, di rigetto, ma il contenuto della motivazione non lascia adito ad alcun dubbio al riguardo, perché essa si apre con la locuzione ‘L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis’ e si chiude con analoga proposizione: ‘In conclusione, l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 10522/2018 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24 maggio 2018 deve essere dichiarato inammissibile’; «il ricorrente deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe provato di essere subentrata nella titolarità del credito fatto valere in giudizio e che la fideiussione da lui prestata risulterebbe essere nulla, con riferimento ad alcune clausole, in considerazione dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005, secondo cui ‘gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990’; «a fronte, tuttavia, di un atto inidoneo a introdurre il giudizio di gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare alcuna sentenza di riforma della pronuncia con cui il Giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; «era dunque necessario aggredire la ratio decidendi posta a fondamento di detta statuizione: Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 «è da rammentare, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989) e che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni. Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che in appello non venne constatata la qualità, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], di successore nel diritto controverso e che la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, ma sempre che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 2 marzo 2016, n. 4116). 3, ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 pagamento delle ulteriori somme di euro 17.000,00 nei confronti della parte controricorrente e di euro 2.500,00 nei confronti della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, facente capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dov
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