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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 14798/2026

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N [OSCURATO:PERSONA],in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1463 - controricorrente –avverso la sentenza n. 29/2023 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 09/03/2023 R.G.N. 27/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Potenza, premesso un lungo excursusin materia di riparto di giurisdizione in cui affermava, da unlato la giurisdizione del giudice amministrativo nNuemlelero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026controversie aventi ad oggetto la decisione o meno di utilNizumzearor edi raccolta generale 14798/2026le graduatorie e, quindi, il potere di scorrere le graduatorieD ata pubblicazione 18/05/2026stesse e, dall'altro, quella del giudice ordinario nel caso in cuila pubblica amministrazione si fosse già determinata nel sensodi utilizzare il sistema dello scorrimento, rilevava la carenza digiurisdizione del giudice ordinario (vedi pagina 8 dellasentenza impugnata) sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Lacetera nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCarlo di Potenza.

Affermava che la posizione vantata dallalavoratrice era di interesse legittimo” tanto più che nel caso inesame l'[OSCURATO:PERSONA] non ha indetto un nuovo concorsoper la copertura di due posti di dirigente amministrativo né haprovveduto all'assunzione di altri candidati idonei, così nonincludendo nel novero l'odierna appellante, non potendo alcontempo non evidenziarsi che quest'ultima occupa la quintaposizione della graduatoria dell'ASM”.La Corte territoriale confermava, pertanto, la sentenza diprimo grado che aveva declinato la giurisdizione in ordine allacontestazione del mancato assolvimento dell'impegnoassunzionale tramite procedura di attingimento da graduatoriadi ente diverso afferente ad un potere discrezionaledell'amministrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenzacon ricorso articolato in due motivi cui resiste con controricorsol'[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 63,commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 1 - Motivi attinenti alla giurisdizione.Numero registro generale 18259/2023La sentenza impugnata viola le norme richiamate, che Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026disciplinano il riparto di giurisdizione.

In particolare, con laD ata pubblicazione 18/05/2026sentenza appellata si è denegata la giurisdizione del G.O. pura fronte di provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] con i qualila stessa aveva manifestato la volontà, per la copertura di n.2 posti vacanti di dirigente amministrativo, di scorrere lagraduatoria in cui la ricorrente risultava utilmente collocata.Si sostiene, in sintesi, che i candidati idonei di una graduatoriaancora efficace possono ricorrere al giudice ordinario nel casoin cui vantino un diritto all'assunzione derivante dalla decisionedell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediantescorrimento della graduatoria.2.

Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, co. 1n. 4, la violazione dell’art. 111, co. 6 Cost. - Motivazioneapparente, perplessa, incomprensibile e contraddittoria.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe soloapparente, atteso che la stessa si risolve nel richiamo diorientamenti giurisprudenziali riferiti alle posizioni giuridichedei graduati non vincitori di procedure concorsuali svolte dallePP.AA., senza che detti richiami tengano in minimaconsiderazione la specifica situazione dedotta in giudizio(volontà espressa dall'Amministrazione di utilizzare perscorrimento la graduatoria, mancanza di atti successividell'Azienda intimata che neghino, anche successivamente, ilconseguente diritto allo scorrimento e all'assunzione).3.

Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento delsecondo, alla luce del consolidato orientamento confermato direcente da questa Corte (Cass. n. 33737/2025) che si richiamaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1.

Occorre preliminarmente precisare che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevatoNumero registro generale 18259/2023che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiegoD ata pubblicazione 18/05/2026contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari cheaffrontano dette questioni.3.2.

È ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione sidetermina sulla base della domanda ed occorre avere riguardoal petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossiadell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, daindividuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridicodi cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass.

S.U. 8agosto 2025 n. 22943; Cass.

S.U. 12 luglio 2023 n. 19966;Cass.

S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass.

S.U. 18 maggio2021, n. 13492).

Pertanto, ai fini della soluzione dellaquestione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fattiallegati dalle parti, al fine di verificare la natura della situazionegiuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza deifatti dedotti e dalla fondatezza dell’azione, trattandosi di unprofilo afferente al merito della controversia, da scrutinare acura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.3.3.

E’ stato anche affermato che la giurisdizione, come sidesume dal principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., sidetermina sulla base della domanda proposta dall’attore, e nonanche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dalconvenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesagiudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichil’accertamento di situazioni soggettive esulanti dallacognizione del giudice adito.

Il principio è stato ribaditoevidenziando che, ai fini dell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, trova applicazione il criterio del petNituummero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa eNsumseeror edi raccolta generale 14798/2026determinata secundum eventum litis, imponendo invece diD ata pubblicazione 18/05/2026avere riguardo ai fatti allegati dall’attore, e quindi diprescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovràtenersi conto nel momento logicamente successivo dellavalutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione delmerito della controversia (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 30346 del 14ottobre 2022; Cass., Sez.

Un., n. 13702 del 29 aprile 2022;Cass., Sez.

Un., n. 17123 del 26 giugno 2019; Cass., Sez.

Un.,n. 2360 del 9 febbraio 2015).3.4.

In tema di scorrimento della graduatoria, poi, le SezioniUnite (cfr. 22566/2022) hanno da tempo evidenziato che lacognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmentecollocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo“scorrimento” della graduatoria del concorso espletato,appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosivalere il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito dellaprocedura concorsuale.

Qualora, invece, la pretesa alriconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale allanegazione degli effetti del provvedimento che, per coprire iposti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anzichéavvalersi dello scorrimento della graduatoria di altroprecedente concorso, si è in presenza di una contestazione cheinveste l'esercizio del potere dell'amministrazione, cuicorrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabileinnanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, quartocomma d.lgs. 165/2001 (Cass. s.u. 16 novembre 2009, n.24185; Cass. s.u. 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. s.u. 20dicembre 2016, n. 26272; Cass. s.u. 22 agosto 2019, n.21607; Cass. s.u. 12 agosto 2021, n. 22746).Numero registro generale 18259/20233.5.

Orbene, nel caso di specie la ricorrente, sull’assunto che Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026lo scorrimento della graduatoria sarebbe già stato deliberatoD ata pubblicazione 18/05/2026dall’amministrazione, ha fatto valere in giudizio un suo pretesodiritto soggettivo all’assunzione, fondato sugli atti deliberativigià adottati dall’amministrazione e non sulla asseritaillegittimità dell’indizione di altra procedura concorsuale (chel’amministrazione secondo quanto accertato dalla Corte diappello non ha indetto).3.6.

Pertanto, la giurisdizione, sulla scorta dei principi soprarichiamati che distinguono anche il piano della giurisdizione daquello della fondatezza della domanda, appartiene al giudiceordinario.4.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Potenza, in ragione dell’avvenutaabrogazione dell’art. 353 c.p.c. (cfr. Cass.

S.U. n.23712/2024).

P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario inaccoglimento del primo motivo di ricorso.

Cassa la sentenzaimpugnata e rimette le parti dinanzi alla Corte di appello diPotenza alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026Data pubblicazione 18/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N [OSCURATO:PERSONA],in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1463 - controricorrente –avverso la sentenza n. 29/2023 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 09/03/2023 R.G.N. 27/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Potenza, premesso un lungo excursusin materia di riparto di giurisdizione in cui affermava, da unlato la giurisdizione del giudice amministrativo nNuemlelero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026controversie aventi ad oggetto la decisione o meno di utilNizumzearor edi raccolta generale 14798/2026le graduatorie e, quindi, il potere di scorrere le graduatorieD ata pubblicazione 18/05/2026stesse e, dall'altro, quella del giudice ordinario nel caso in cuila pubblica amministrazione si fosse già determinata nel sensodi utilizzare il sistema dello scorrimento, rilevava la carenza digiurisdizione del giudice ordinario (vedi pagina 8 dellasentenza impugnata) sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Lacetera nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] SanCarlo di Potenza. Affermava che la posizione vantata dallalavoratrice era di interesse legittimo” tanto più che nel caso inesame l'[OSCURATO:PERSONA] non ha indetto un nuovo concorsoper la copertura di due posti di dirigente amministrativo né haprovveduto all'assunzione di altri candidati idonei, così nonincludendo nel novero l'odierna appellante, non potendo alcontempo non evidenziarsi che quest'ultima occupa la quintaposizione della graduatoria dell'ASM”.La Corte territoriale confermava, pertanto, la sentenza diprimo grado che aveva declinato la giurisdizione in ordine allacontestazione del mancato assolvimento dell'impegnoassunzionale tramite procedura di attingimento da graduatoriadi ente diverso afferente ad un potere discrezionaledell'amministrazione.2. [OSCURATO:PERSONA] domanda la cassazione della sentenzacon ricorso articolato in due motivi cui resiste con controricorsol'[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 63,commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 1 - Motivi attinenti alla giurisdizione.Numero registro generale 18259/2023La sentenza impugnata viola le norme richiamate, che Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026disciplinano il riparto di giurisdizione. In particolare, con laD ata pubblicazione 18/05/2026sentenza appellata si è denegata la giurisdizione del G.O. pura fronte di provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] con i qualila stessa aveva manifestato la volontà, per la copertura di n.2 posti vacanti di dirigente amministrativo, di scorrere lagraduatoria in cui la ricorrente risultava utilmente collocata.Si sostiene, in sintesi, che i candidati idonei di una graduatoriaancora efficace possono ricorrere al giudice ordinario nel casoin cui vantino un diritto all'assunzione derivante dalla decisionedell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediantescorrimento della graduatoria.2. Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, co. 1n. 4, la violazione dell’art. 111, co. 6 Cost. - Motivazioneapparente, perplessa, incomprensibile e contraddittoria.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe soloapparente, atteso che la stessa si risolve nel richiamo diorientamenti giurisprudenziali riferiti alle posizioni giuridichedei graduati non vincitori di procedure concorsuali svolte dallePP.AA., senza che detti richiami tengano in minimaconsiderazione la specifica situazione dedotta in giudizio(volontà espressa dall'Amministrazione di utilizzare perscorrimento la graduatoria, mancanza di atti successividell'Azienda intimata che neghino, anche successivamente, ilconseguente diritto allo scorrimento e all'assunzione).3. Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento delsecondo, alla luce del consolidato orientamento confermato direcente da questa Corte (Cass. n. 33737/2025) che si richiamaanche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.1. Occorre preliminarmente precisare che con decreto del 10settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevatoNumero registro generale 18259/2023che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiegoD ata pubblicazione 18/05/2026contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi percassazione avverso le sentenze di giudici ordinari cheaffrontano dette questioni.3.2. È ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione sidetermina sulla base della domanda ed occorre avere riguardoal petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto infunzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice,quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossiadell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, daindividuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridicodi cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 8agosto 2025 n. 22943; Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966;Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio2021, n. 13492). Pertanto, ai fini della soluzione dellaquestione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fattiallegati dalle parti, al fine di verificare la natura della situazionegiuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza deifatti dedotti e dalla fondatezza dell’azione, trattandosi di unprofilo afferente al merito della controversia, da scrutinare acura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.3.3. E’ stato anche affermato che la giurisdizione, come sidesume dal principio di cui all’art. 5 cod. proc. civ., sidetermina sulla base della domanda proposta dall’attore, e nonanche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dalconvenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesagiudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichil’accertamento di situazioni soggettive esulanti dallacognizione del giudice adito. Il principio è stato ribaditoevidenziando che, ai fini dell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, trova applicazione il criterio del petNituummero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa eNsumseeror edi raccolta generale 14798/2026determinata secundum eventum litis, imponendo invece diD ata pubblicazione 18/05/2026avere riguardo ai fatti allegati dall’attore, e quindi diprescindere dalle eccezioni del convenuto, delle quali dovràtenersi conto nel momento logicamente successivo dellavalutazione delle risultanze istruttorie ai fini della decisione delmerito della controversia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30346 del 14ottobre 2022; Cass., Sez. Un., n. 13702 del 29 aprile 2022;Cass., Sez. Un., n. 17123 del 26 giugno 2019; Cass., Sez. Un.,n. 2360 del 9 febbraio 2015).3.4. In tema di scorrimento della graduatoria, poi, le SezioniUnite (cfr. 22566/2022) hanno da tempo evidenziato che lacognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmentecollocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo“scorrimento” della graduatoria del concorso espletato,appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosivalere il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito dellaprocedura concorsuale. Qualora, invece, la pretesa alriconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale allanegazione degli effetti del provvedimento che, per coprire iposti resisi vacanti, indice una diversa procedura, anzichéavvalersi dello scorrimento della graduatoria di altroprecedente concorso, si è in presenza di una contestazione cheinveste l'esercizio del potere dell'amministrazione, cuicorrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabileinnanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, quartocomma d.lgs. 165/2001 (Cass. s.u. 16 novembre 2009, n.24185; Cass. s.u. 6 maggio 2013, n. 10404; Cass. s.u. 20dicembre 2016, n. 26272; Cass. s.u. 22 agosto 2019, n.21607; Cass. s.u. 12 agosto 2021, n. 22746).Numero registro generale 18259/20233.5. Orbene, nel caso di specie la ricorrente, sull’assunto che Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026lo scorrimento della graduatoria sarebbe già stato deliberatoD ata pubblicazione 18/05/2026dall’amministrazione, ha fatto valere in giudizio un suo pretesodiritto soggettivo all’assunzione, fondato sugli atti deliberativigià adottati dall’amministrazione e non sulla asseritaillegittimità dell’indizione di altra procedura concorsuale (chel’amministrazione secondo quanto accertato dalla Corte diappello non ha indetto).3.6. Pertanto, la giurisdizione, sulla scorta dei principi soprarichiamati che distinguono anche il piano della giurisdizione daquello della fondatezza della domanda, appartiene al giudiceordinario.4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio allaCorte d’Appello di Potenza, in ragione dell’avvenutaabrogazione dell’art. 353 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n.23712/2024). P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario inaccoglimento del primo motivo di ricorso. Cassa la sentenzaimpugnata e rimette le parti dinanzi alla Corte di appello diPotenza alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 18259/2023Numero sezionale 1463/2026Numero di raccolta generale 14798/2026Data pubblicazione 18/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14798/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris