Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00966/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4381/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via dei Gracchi, 39 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – operazioni simulate N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3348/29/14 depositata in data 20 giugno 2014 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquinonella camera di consiglio del 23novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le società contribuenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in qualità di consolidata e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in qualità di consolidante (all’epoca in forma di S.p.A.) hanno impugnato due avvisi di accertamento, notificati nel 2010 relativi ai periodi di imposta 2005, con cui venivano accertate a carico delle due società – come risulta dalla sentenza impugnata - maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla riclassificazione di diverse operazioni immobiliari poste in essere dalle società contribuenti.

Il primo avviso di accertamento era relativo all’accertamento della maggiore imposta teorica e il secondo atteneva alla relativa liquidazione; venivano, altresì, applicatesanzioni e accessori.

L’Ufficio contestava l’indeducibilità di costi non inerenti della società consolidata, ascrivibili a compravendite prive di effettività economica e realizzate tramite soggetti interposti, operazioni che avevanoridotto – stante l’opzione per il consolidato –il reddito della controllante.

2. La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 giugno 2014, ha rigettato l’appello delle società contribuenti.

Il giudice di appello ha N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino osservato che le società contribuenti avessero aderito al regime del consolidato fiscale per il periodo di imposta 2005, ritenendo come le medesime, servendosi di altre società, effettuavano operazioni contestuali di cessione e riacquisto di complessi immobiliari – esaminate in dettaglio - finalizzat e a l realizzo di minusvalenze da trasferire alla dichiarazione di gruppo, operazioniritenute finalizzat e al risparmio di imposta.

Il giudice ha, poi, ritenuto che le operazioni fossero simulate e prive di ragioni economiche.

4. Propongono ricorso per cassazione le società contribuenti, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primocomma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 4 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 109, quinto comma TUIR, 37-bis d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729, 2697 cod. civ., 23, 42, 53, 111 Cost. per avere il giudice di appello accertato che le operazioni compiute dalle società contribuenti fossero ascrivibili al realizzo di minusvalenzeprive di effettività economica.

Le ricorrenti deducono che le operazioni avrebbero, diversamente,realizzato componenti positive di reddito e non minusvalenze come accertato dal giudice di appello e sarebbero inerenti rispetto all’attività del gruppo.

Deducono, sotto un ulteriore profilo, nullità degli avvisi per essere gli accertamenti avvenuti a tavolino senza rispetto del contraddittorio preventivo, nonché senza il rispetto delle modalità procedimentali di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.

Deducono, inoltre, violazione del divieto di d oppia presunzione in relazione alle omissioni delle dichiarazioni da parte delle N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino società terze e si richiamano alla giurisprudenza eurounitaria in tema di abuso del diritto, ritenendo che le operazioni sarebbero state effettuate in neutralità fiscale. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio, nonché degli artt. 24, 53 e 97 Cost e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 7 l. n. 241/1990 e 12 l. n. 212/2000 in relazione agli artt. 41, 47 e 48 della Carte dei Diritti fondamentali dell’UE, per avere il giudice di appello omesso di verificare la violazione del contraddittorio preventivo, anche in relazione all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., omessa pronuncia e motivazione apparente, per avere il giudice di appello ritenuto che le operazioni realizzassero minusvalenze finalizzate al risparmio di imposta.

Le ricorrenti osservano che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apoditticae avulsa dai fatti oggetto di causa.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto intende giungere, attraverso la censura diviolazione di legge, a un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito.

Il giudice di appello ha, difatti, accertato che le due società ricorrenti ave vano cedut o sei com plessi immobiliari a terze società, estrane e al gruppo, a un prezzo determinato, società che rivendevanolo stesso giorno e a ministero del medesimo notaio rogante gli immobili al gruppo a un prezzo maggiorato.

Il giudice di appello ha, quindi, accertato in fatto che la seconda cessione (dalla società terza alle società del gruppo) aveva consentito il realizzo di una minusvalenza che aveva consentito l’abbattimento del carico fiscale.

Ha, inoltre, accertato il giudice di N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino appello che le società intermediate ( che avevano realizzato le plusvalenze) non avevanoassolto agli obblighi dichiarativi .

E’, inoltre, stato accertato che la maggiorazione di prezzo in un caso ( in cui la maggiorazione sarebbe stata formalmente ascrivibile a ristrutturazione)sarebbe stata priva di giustificazione ; negli altri casi la CTR ha accertato l’assenza di ogni ragione economica circa la detenzione diun compendio immobiliare gravato di costi di cessione a terzisenza ulteriore realizzo nell’esercizio, se non quella di consentire alle società del gruppo di realizzare minusvalenze da utilizzare e spesare nella dichiarazione del consolidato.

La circostanza secondo cui le compravendite avrebbero creato componenti positive di reddito (e non anche minusvalenze da spesare nella dichiarazione di gruppo, come accertato dal giudice di appello) in conformità a precisi accordi contrattuali, comporta no un diverso accertamento del fatto, non consentito nel giudizio di legittimità, né tanto meno attraverso la censura per violazione di legge.

3. Il secondo motivo è inammissibile in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973(articolata anche nel primo motivo) .

Per quanto la questione (ignorata dal giudice di appello) sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello (come risulta dal ricorso), deve rilevarsi come il ricorrente non ha trascritto né le osservazioni formulate all’Ufficio, né gli atti impugnati, al fine di verificare sulla base di quali presuppostisarebbe articolata la violazione del contraddittorio.

Né le argomentazioni contenute in memoria, incentrate sul principio del divieto di abuso del diritto, aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione.

4. Il motivo è, in ogni caso, inammissibile , non essendo stato censurato il capo di motivazione secondo cui le operazioni poste in essere dalle società contribuenti fossero «simulate e quindi realizzate N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino tramite una fittizia interposizione irrazionale e priva di ragioni economiche di rilievo ».

Per quanto tale ratio decidendi si aggiunga e concorra conquella secondo cui vi sarebbe stato nel caso di specie un abuso del diritto finalizzato al risparmio di imposta , la stessa non concreta un accertamento circa l’esistenza di operazioni lecite benché finalizzate a un indebito risparmio fiscale, bensì un accertamento di assoluta inesistenza delle operazioni medesime e, quindi, compiute in evasione di imposta, rispetto alle quali non ricorre – come osserva il controricorrente - la fattispe cie antielusiva di cui all’art. 37 - bis d.P.R. cit.Il passaggio in giudicato di tale statuizione del giudice di appello rende privo di interesse l’esame del suddetto profilo del secondo motivo di ricorso.

5. Il terzo motivo è infondato.

Il sindacato di leg ittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione.

La sentenza impugnata, come riassunto in narrativa, ha accertato con motivazione chiara e succinta che le società contribuenti si servivano di società esterne per maturare all’interno del gruppo minusvalenze, attraverso operazioni fittizie,da portare in detrazione del reddito del consolidato e abbattere le imposte.

La sentenza impugnata rende un quadro motivazionale adeguatamente comprensibile in ordine al percorso decisionale seguito.

N.4381/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Il ricorso va pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4381/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’ (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via dei Gracchi, 39 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – operazioni simulate N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3348/29/14 depositata in data 20 giugno 2014 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquinonella camera di consiglio del 23novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le società contribuenti [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in qualità di consolidata e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in qualità di consolidante (all’epoca in forma di S.p.A.) hanno impugnato due avvisi di accertamento, notificati nel 2010 relativi ai periodi di imposta 2005, con cui venivano accertate a carico delle due società – come risulta dalla sentenza impugnata - maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione alla riclassificazione di diverse operazioni immobiliari poste in essere dalle società contribuenti. Il primo avviso di accertamento era relativo all’accertamento della maggiore imposta teorica e il secondo atteneva alla relativa liquidazione; venivano, altresì, applicatesanzioni e accessori. L’Ufficio contestava l’indeducibilità di costi non inerenti della società consolidata, ascrivibili a compravendite prive di effettività economica e realizzate tramite soggetti interposti, operazioni che avevanoridotto – stante l’opzione per il consolidato –il reddito della controllante. 2. La CTP di Milano ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 20 giugno 2014, ha rigettato l’appello delle società contribuenti. Il giudice di appello ha N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino osservato che le società contribuenti avessero aderito al regime del consolidato fiscale per il periodo di imposta 2005, ritenendo come le medesime, servendosi di altre società, effettuavano operazioni contestuali di cessione e riacquisto di complessi immobiliari – esaminate in dettaglio - finalizzat e a l realizzo di minusvalenze da trasferire alla dichiarazione di gruppo, operazioniritenute finalizzat e al risparmio di imposta. Il giudice ha, poi, ritenuto che le operazioni fossero simulate e prive di ragioni economiche. 4. Propongono ricorso per cassazione le società contribuenti, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primocomma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 4 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 446, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 109, quinto comma TUIR, 37-bis d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729, 2697 cod. civ., 23, 42, 53, 111 Cost. per avere il giudice di appello accertato che le operazioni compiute dalle società contribuenti fossero ascrivibili al realizzo di minusvalenzeprive di effettività economica. Le ricorrenti deducono che le operazioni avrebbero, diversamente,realizzato componenti positive di reddito e non minusvalenze come accertato dal giudice di appello e sarebbero inerenti rispetto all’attività del gruppo. Deducono, sotto un ulteriore profilo, nullità degli avvisi per essere gli accertamenti avvenuti a tavolino senza rispetto del contraddittorio preventivo, nonché senza il rispetto delle modalità procedimentali di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. Deducono, inoltre, violazione del divieto di d oppia presunzione in relazione alle omissioni delle dichiarazioni da parte delle N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino società terze e si richiamano alla giurisprudenza eurounitaria in tema di abuso del diritto, ritenendo che le operazioni sarebbero state effettuate in neutralità fiscale. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., violazione del principio del contraddittorio, nonché degli artt. 24, 53 e 97 Cost e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., degli artt. 7 l. n. 241/1990 e 12 l. n. 212/2000 in relazione agli artt. 41, 47 e 48 della Carte dei Diritti fondamentali dell’UE, per avere il giudice di appello omesso di verificare la violazione del contraddittorio preventivo, anche in relazione all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., nullità della sentenza e violazione degli artt. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., omessa pronuncia e motivazione apparente, per avere il giudice di appello ritenuto che le operazioni realizzassero minusvalenze finalizzate al risparmio di imposta. Le ricorrenti osservano che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apoditticae avulsa dai fatti oggetto di causa. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto intende giungere, attraverso la censura diviolazione di legge, a un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito. Il giudice di appello ha, difatti, accertato che le due società ricorrenti ave vano cedut o sei com plessi immobiliari a terze società, estrane e al gruppo, a un prezzo determinato, società che rivendevanolo stesso giorno e a ministero del medesimo notaio rogante gli immobili al gruppo a un prezzo maggiorato. Il giudice di appello ha, quindi, accertato in fatto che la seconda cessione (dalla società terza alle società del gruppo) aveva consentito il realizzo di una minusvalenza che aveva consentito l’abbattimento del carico fiscale. Ha, inoltre, accertato il giudice di N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino appello che le società intermediate ( che avevano realizzato le plusvalenze) non avevanoassolto agli obblighi dichiarativi . E’, inoltre, stato accertato che la maggiorazione di prezzo in un caso ( in cui la maggiorazione sarebbe stata formalmente ascrivibile a ristrutturazione)sarebbe stata priva di giustificazione ; negli altri casi la CTR ha accertato l’assenza di ogni ragione economica circa la detenzione diun compendio immobiliare gravato di costi di cessione a terzisenza ulteriore realizzo nell’esercizio, se non quella di consentire alle società del gruppo di realizzare minusvalenze da utilizzare e spesare nella dichiarazione del consolidato. La circostanza secondo cui le compravendite avrebbero creato componenti positive di reddito (e non anche minusvalenze da spesare nella dichiarazione di gruppo, come accertato dal giudice di appello) in conformità a precisi accordi contrattuali, comporta no un diverso accertamento del fatto, non consentito nel giudizio di legittimità, né tanto meno attraverso la censura per violazione di legge. 3. Il secondo motivo è inammissibile in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973(articolata anche nel primo motivo) . Per quanto la questione (ignorata dal giudice di appello) sia stata proposta in primo grado e riproposta in appello (come risulta dal ricorso), deve rilevarsi come il ricorrente non ha trascritto né le osservazioni formulate all’Ufficio, né gli atti impugnati, al fine di verificare sulla base di quali presuppostisarebbe articolata la violazione del contraddittorio. Né le argomentazioni contenute in memoria, incentrate sul principio del divieto di abuso del diritto, aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione. 4. Il motivo è, in ogni caso, inammissibile , non essendo stato censurato il capo di motivazione secondo cui le operazioni poste in essere dalle società contribuenti fossero «simulate e quindi realizzate N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino tramite una fittizia interposizione irrazionale e priva di ragioni economiche di rilievo ». Per quanto tale ratio decidendi si aggiunga e concorra conquella secondo cui vi sarebbe stato nel caso di specie un abuso del diritto finalizzato al risparmio di imposta , la stessa non concreta un accertamento circa l’esistenza di operazioni lecite benché finalizzate a un indebito risparmio fiscale, bensì un accertamento di assoluta inesistenza delle operazioni medesime e, quindi, compiute in evasione di imposta, rispetto alle quali non ricorre – come osserva il controricorrente - la fattispe cie antielusiva di cui all’art. 37 - bis d.P.R. cit.Il passaggio in giudicato di tale statuizione del giudice di appello rende privo di interesse l’esame del suddetto profilo del secondo motivo di ricorso. 5. Il terzo motivo è infondato. Il sindacato di leg ittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione. La sentenza impugnata, come riassunto in narrativa, ha accertato con motivazione chiara e succinta che le società contribuenti si servivano di società esterne per maturare all’interno del gruppo minusvalenze, attraverso operazioni fittizie,da portare in detrazione del reddito del consolidato e abbattere le imposte. La sentenza impugnata rende un quadro motivazionale adeguatamente comprensibile in ordine al percorso decisionale seguito. N.4381/15 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Il ricorso va pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titol
Sentenza Cassazione n. 00966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris