CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Frosinone con la decisione indicata in epigrafe ha condannato l'imputato alla pena di C 5.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 727, cod. pen. 2. Il ricorrente con unico motivo prospetta la violazione di legge (art.727 cod. pen.) e il vizio della motivazione sull'affermazione di responsabilità. Manca la prova sulla sofferenza dei sei cani in quanto nessuno ha indicato elementi concreti di sofferenza; inoltre, un solo accesso è stato compiuto e pertanto il fatto risulta occasionale e non ripetuto. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente in soli 16 mq (in un recinto) deteneva sei cani di cui due legati con una catena di metri 1,5 con due sole cucce e due ciotole di acqua - vuote - e, peraltro, invasi da escrementi dei giorni precedenti. Il ricorso, articolato in fatto non si confronta con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata, e si limita a richiedere un nuovo giudizio di merito senza prospettare vizi di legittimità avverso la motivazione della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente &[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ito DI