CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (15 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 14 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 56 - 629 e 582 cod. pen. Considerato che la censura inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è priva di specificità e manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5 sulla rilevante capacità a delinquere del reo); osservato che anche l'ulteriore doglianza, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata la pena base in misura inferiore alla media edittale, facendo riferimento alla capacità a delinquere ed alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il