CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 3 della sentenza sia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. sia sull'applicazione dell'attenuante speciale dell'art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975 n. 110), non rilevando che le circostanze su cui il giudice di appello ha fondato il diniego dei due benefici (tempi e modalità della detenzione, natura dell'arma, precedenti penali del ricorrente) siano o meno ostative alla concessione degli stessi, atteso che, anche quando non ostative, possono in modo non illogico essere utilizzate come elemento di valutazione, mentre l'insistenza del ricorso sulla circostanza che, al controllo di polizia, il coltello era nella tasca degli abiti del ricorrente non elide le considerazioni della Corte d'appello sul contesto aggressivo in cui è avvenuto il porto ex art. 4 citato, essendo logico ritenere che il porto del coltello abbia reso potenzialmente più pericoloso il comportamento dell'uomo che stava tentando di entrare con forza nell'abitazione dell'ex fidanzata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb