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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32358/2022

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29592 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via dei Gracchi n. 128; -ricorrenti- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 985/05/2020 depositata il 20 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 902/31/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso avviso di rettifica e liquidazione inerente a dichiarazione di successione; - la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, avendo gli appellanti, prodotto "due tagliandi di spedizione di raccomandate del 18 luglio 2017 ma non gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, in luogo dei quali, [avevano] esibito una scheda di Poste italiane indicante la data di consegna delle raccomandate"; con ciò non provando, in mancanza di costituzione della parte appellata, il perfezionamento della notifica a mezzo con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi 2 GO dell'art. 20 del d.lgs. n. 546/92, richiamato dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 890/1982 , 20 e 22 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell'art. 184bis c.p.c. per avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del gravame per mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto di appello, là dove, lo stesso, in base alla documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (stampa rilasciata da Poste italiane del tracciamento di spedizione delle due raccomandate con i relativi passaggi fino alle relative consegne avvenute in data 20.7.2017) avrebbe dovuto ritenere perfezionata la notifica e, comunque, in considerazione del deposito, all'udienza 13 gennaio 2020, della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del duplicato dei rispettivi avvisi di ricevimenti, avrebbe dovuto concedere un rinvio di udienza ex art. 184bis c.p.c. al fine di permettere ai contribuenti tale deposito avvenuto comunque in data 28.1.2020 (dopo che la causa era stata trattenuta in decisione ma prima del deposito della sentenza); - il motivo è manifestamente infondato; -in tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta «si considera fatta nella data di spedizione» anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890 (Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2014, n. 22932; Cass., Sez. 5", 30 settembre 2015, n. 19440; Cass., Sez. 6"-5, 30 ottobre 2017, n. 25794; Cass., Sez. 6"-5, 28 ottobre 2021, n. 30499; n. 11339 del 2022); in particolare, sempre in tema di forma della notifica "diretta" a mezzo posta, la giurisprudenza costituzionale e quella di questa Corte hanno poi evidenziato che, se è vero che il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato non entra nel procedimento di notifica "diretta", perché dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, comma 1, viene soltanto disposto il deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento ridetto rileva però come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica (Corte cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007).

E tant'è che la sua mancanza da luogo a nullità, seppur sanabile con la costituzione ai sensi dell'art.156 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 29387 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9769 del 2008; le quali, nella sostanza, si rifanno allo schema logico di Cass. sez. un. n. 627 del 2008); -in particolare, si è precisato che, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass., sez. 5, n. 6524 del 2018); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel dichiarare inammissibile l'appello stante - a fronte della mancata costituzione di parte appellata - la produzione in giudizio da parte dei contribuenti di "due tagliandi di spedizione di raccomandate de118 luglio 2017 ma non [de]gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, in luogo dei quali, [avevano] esibito una scheda di Poste italiane indicante la data di consegna delle raccomandate", non essendo tale documentazione equipollente agli avvisi di ricevimento del plico raccomandato; - quanto alla denunciata violazione dell'art. 184bis c.p.c. - per non avere la CTR rinviato la causa al fine di consentire agli appellanti di produrre le richieste copie dei menzionati avvisi di ricevimento - in disparte il difetto in punto di autosufficienza, per non avere i contribuenti trascritto o allegato al ricorso i verbali di udienza nei quali sarebbe stata formulata l'assunta istanza di rimessione in termini- trattasi di norma inconferente essendo stato tale articolo abrogato dalla legge n. 69 del 2009 (in vigore dal 4.7.2009) ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (in data 13.1.2014 come si evince a pag. 2 del ricorso per cassazione); -peraltro, ove anche si facesse riferimento all'art. 153 c.p.c., quanto alla rimessione in termini, il motivo resta infondato, avendo avuto le parti contribuenti circa un anno di tempo per chiedere il duplicato degli avvisi di ricevimento ed essendo, comunque, tardiva la produzione documentale degli stessi (in data 28.01.2020) dopo l'assunzione della causa in decisione; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2300,00 per eA compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29592 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via dei Gracchi n. 128; -ricorrenti- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 985/05/2020 depositata il 20 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 902/31/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso avviso di rettifica e liquidazione inerente a dichiarazione di successione; - la CTR ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, avendo gli appellanti, prodotto "due tagliandi di spedizione di raccomandate del 18 luglio 2017 ma non gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, in luogo dei quali, [avevano] esibito una scheda di Poste italiane indicante la data di consegna delle raccomandate"; con ciò non provando, in mancanza di costituzione della parte appellata, il perfezionamento della notifica a mezzo con raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi 2 GO dell'art. 20 del d.lgs. n. 546/92, richiamato dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i ricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 890/1982 , 20 e 22 del d.lgs. n. 546/92 nonché dell'art. 184bis c.p.c. per avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del gravame per mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti l'atto di appello, là dove, lo stesso, in base alla documentazione prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (stampa rilasciata da Poste italiane del tracciamento di spedizione delle due raccomandate con i relativi passaggi fino alle relative consegne avvenute in data 20.7.2017) avrebbe dovuto ritenere perfezionata la notifica e, comunque, in considerazione del deposito, all'udienza 13 gennaio 2020, della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del duplicato dei rispettivi avvisi di ricevimenti, avrebbe dovuto concedere un rinvio di udienza ex art. 184bis c.p.c. al fine di permettere ai contribuenti tale deposito avvenuto comunque in data 28.1.2020 (dopo che la causa era stata trattenuta in decisione ma prima del deposito della sentenza); - il motivo è manifestamente infondato; -in tema di processo tributario, la notifica "diretta" del ricorso a mezzo posta «si considera fatta nella data di spedizione» anche per l'appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2, e 53, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, fermo restando che l'avviso di ricevimento, pur non previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, che fa riferimento soltanto al deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, costituisce prova indispensabile per dimostrare il suo perfezionamento, che può avvenire, comunque, anche per compiuta giacenza ex art. 8, comma 2, della Legge 20 novembre 1982 n. 890 (Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2014, n. 22932; Cass., Sez. 5", 30 settembre 2015, n. 19440; Cass., Sez. 6"-5, 30 ottobre 2017, n. 25794; Cass., Sez. 6"-5, 28 ottobre 2021, n. 30499; n. 11339 del 2022); in particolare, sempre in tema di forma della notifica "diretta" a mezzo posta, la giurisprudenza costituzionale e quella di questa Corte hanno poi evidenziato che, se è vero che il deposito dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato non entra nel procedimento di notifica "diretta", perché dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 22, comma 1, viene soltanto disposto il deposito dell'avviso della ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento ridetto rileva però come prova indispensabile a stabilire il perfezionamento della notifica (Corte cost. n. 454 del 2005; Cass. sez. trib. n. 16572 del 2011; Cass. sez. trib. n. 16354 del 2007). E tant'è che la sua mancanza da luogo a nullità, seppur sanabile con la costituzione ai sensi dell'art.156 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 29387 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9769 del 2008; le quali, nella sostanza, si rifanno allo schema logico di Cass. sez. un. n. 627 del 2008); -in particolare, si è precisato che, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass., sez. 5, n. 6524 del 2018); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel dichiarare inammissibile l'appello stante - a fronte della mancata costituzione di parte appellata - la produzione in giudizio da parte dei contribuenti di "due tagliandi di spedizione di raccomandate de118 luglio 2017 ma non [de]gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, in luogo dei quali, [avevano] esibito una scheda di Poste italiane indicante la data di consegna delle raccomandate", non essendo tale documentazione equipollente agli avvisi di ricevimento del plico raccomandato; - quanto alla denunciata violazione dell'art. 184bis c.p.c. - per non avere la CTR rinviato la causa al fine di consentire agli appellanti di produrre le richieste copie dei menzionati avvisi di ricevimento - in disparte il difetto in punto di autosufficienza, per non avere i contribuenti trascritto o allegato al ricorso i verbali di udienza nei quali sarebbe stata formulata l'assunta istanza di rimessione in termini- trattasi di norma inconferente essendo stato tale articolo abrogato dalla legge n. 69 del 2009 (in vigore dal 4.7.2009) ancor prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado (in data 13.1.2014 come si evince a pag. 2 del ricorso per cassazione); -peraltro, ove anche si facesse riferimento all'art. 153 c.p.c., quanto alla rimessione in termini, il motivo resta infondato, avendo avuto le parti contribuenti circa un anno di tempo per chiedere il duplicato degli avvisi di ricevimento ed essendo, comunque, tardiva la produzione documentale degli stessi (in data 28.01.2020) dopo l'assunzione della causa in decisione; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2300,00 per eA compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p
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