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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13368/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 13/8/2020 - 13/3/2021; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente censura la motivazione con argomentazioni di merito, evidenziando la circostanza che i provvedimenti disciplinari erano stati impugnati, dato che non impediva affatto al Tribunale di ritenere incidentalmente avvenute le gravi condotte contestate al detenuto; sottolineando che la relazione dello psicologo riguardava anche il periodo successivo al 2019 e producendo una relazione del tutto generica e palesemente inidonea a incidere sulla valutazione da parte del Tribunale in ordine alla mancata partecipazione all'opera rieducativa; censurando, infine, come "non particolarmente penetrante" la valutazione del Tribunale e, quindi, sollecitando una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Genova respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 13/8/2020 - 13/3/2021; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente censura la motivazione con argomentazioni di merito, evidenziando la circostanza che i provvedimenti disciplinari erano stati impugnati, dato che non impediva affatto al Tribunale di ritenere incidentalmente avvenute le gravi condotte contestate al detenuto; sottolineando che la relazione dello psicologo riguardava anche il periodo successivo al 2019 e producendo una relazione del tutto generica e palesemente inidonea a incidere sulla valutazione da parte del Tribunale in ordine alla mancata partecipazione all'opera rieducativa; censurando, infine, come "non particolarmente penetrante" la valutazione del Tribunale e, quindi, sollecitando una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 13368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris