CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renti -avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4689 del 2025, pubblicata indata 29 maggio 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente in data 10 febbraio 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 24546/2025Numero sezionale 26/2026Numero di raccolta generale 8040/2026Data pubblicazione 01/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Roma, 31 marzo 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola