CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso dedotti da Molino e Noto sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, in ordine al primo motivo, ha rilevato come le dichiarazioni della persona offesa fossero coerenti e logiche, anche confortate da plurime emergenze probatorie quali testimonianze e file delle registrazioni; che generica risulta la parte del motivo in ordine al collegamento probatorio esistente tra i fatti di causa ed altri che avrebbero visto la persona offesa nella veste di imputato: innanzitutto, non si comprende l'esatto oggetto della censura rivolta alla decisione della Corte di appello che, in risposta ai rilievi in ordine alla dedotta inattendibilità della persona offesa, ha espressamente argomentato, come sopra enunciato, in termini di attendibilità e riscontro; quanto al motivo che, invece, ipotizza la dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni in quanto il propalante non sarebbe stato sentito con le garanzie previste dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., si osserva che nessuna connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. risulta essere stata prospettata, né in sede di gravame, ove la questione non risulta dedotta, né nei motivi di ricorso ove si accenna genericamente alla pendenza di altro procedimento; che, nondimeno, per giurisprudenza costante, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie del testimone assistito, solo allorché penda nei suoi confronti procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato (Sez. 5, n. 599 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242384); rilevato che il secondo motivo dei ricorsi di Molino e Noto con cui si censura il ritenuto tentativo ex art. 56 e 393 cod. pen. è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione sul punto espressa dalla Corte che ha ritenuto la condotta idonea, con valutazione ex ante, a coartare la volontà del ricorrente ad effettuare il pagamento (pagg. 7 e 8); rilevato che il terzo motivo con cui Molino e Noto censurano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui è stata esclusa la scarsa offensività della condotta in ragione della violenta manomissione concorsuale della incolumità fisica della persona offesa rivelatore della particolare intensità del dolo; ritenuto che analogo limite incontra il quarto motivo dedotto dal Molino in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, avendo la Corte territoriale messo in risalto come l'omesso pagamento della retribuzione violentemente rivendicata dai ricorrenti si fosse realizzato in un periodo di tempo decisamente precedente rispetto ai fatti contestati; ritenuto che anche il quarto motivo della Noto risulta mera reiterazione di censura confutata dalla Corte territoriale che, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha valorizzato l'assenza di revisione critica rispetto alla vicenda, motivazione che, in quanto non illogica, si sottrae al giudizio di legittimità; ritenuto che il quinto motivo del Molino in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e manifestamente infondato avendo la Corte di appello dato conto del complessivo apprezzamento del fatto con rideterminazione della pena, anche alla luce della ritenuta ipotesi tentata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa