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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 17516/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto per titoli di reato ostativi ex art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - previo negativo accertamento del pregiudiziale requisito dell'impossibilità del condannato di collaborare con la giustizia, nonché previa valutazione in punto di sua capacità di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Calamato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al rilievo degli elementi tali da riscontrare l'attualità dei collegamenti, l'esistenza dei quali sarebbe stata, al tempo stesso, affermata e negata nello sviluppo argomentativo dell'ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al requisito pregiudiziale della impossibilità di collaborazione da integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, che non sarebbe stato adeguatamente esplorato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi in cui si articola, da esaminare in ordine logico inverso a quello proposto.

2. L'accertamento incidentale dell'impossibilità, o meno, dì collaborazione del condannato con la giustizia è, infatti, compito cui il Tribunale di sorveglianza deve attendere in via preliminare, ai fini della definizione delle istanze di ammissione a misura alternativa relative ai delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen.

Ciò posto, la possibilità di collaborazione, sotto l'aspetto nel motivo evocato, è affermata dall'ordinanza impugnata in termini meramente enunciativi e sulla base del paralogismo, secondo cui i molteplici e continui rapporti, intrattenutì dal condannato con i vertici dell'organizzazione, avrebbero permesso ulteriori sviluppi investigativi.

In realtà, la rilevata «vicinanza ai capi» è argomento conferente al fine di escludere il ruolo marginale già ricoperto dall'interessato, e con esso la limitata partecipazione ai perpetrati fatti criminosi, che renderebbe ad altro titolo inesigibile la sua collaborazione.

Non è, invece, elemento da cui ragionevolmente desumere se sia, o non sia, già intervenuto, nel giudizio di cognizione, o dopo la sua conclusione, l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in esso dibattute.

Al riguardo, occorre tener presente che l'accertamento dell'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, stante il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., alle sole circostanze e situazioni di fatto, riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le condanne in esecuzione, non potendo essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui al successivo art. 58- ter, comma 1, che consente anche il superamento delle soglie minime dì pena espiata per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 14158 del 19/2/2020, Minardi, Rv. 279120-01).

3. Quanto al profilo ulteriore, concernente la valutazione sull'assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata (profilo distinto, da apprezzarsi solo all'esito della delibazione precedente: da ultimo, Sez. 1, n. 48717 del 17/9/2019, Caterino, Rv. 277792-01), la criticità motivazionale denunciata è palese.

L'ordinanza impugnata esordisce, predicando l'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di quei collegamenti, e specificamente argomentando in tal senso, ma nelle sue proposizioni finali nega assertivamente la premessa, esponendosi fatalmente alla svolta censura di contraddittorietà interna del ragionamento.

4. Segue l'annullamento del provvedimento, ai fini di una rinnovata valutazione da parte del medesimo Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Così deciso il 18/2/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare avanzate da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto per titoli di reato ostativi ex art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - previo negativo accertamento del pregiudiziale requisito dell'impossibilità del condannato di collaborare con la giustizia, nonché previa valutazione in punto di sua capacità di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata. 2. Calamato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al rilievo degli elementi tali da riscontrare l'attualità dei collegamenti, l'esistenza dei quali sarebbe stata, al tempo stesso, affermata e negata nello sviluppo argomentativo dell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al requisito pregiudiziale della impossibilità di collaborazione da integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, che non sarebbe stato adeguatamente esplorato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi in cui si articola, da esaminare in ordine logico inverso a quello proposto. 2. L'accertamento incidentale dell'impossibilità, o meno, dì collaborazione del condannato con la giustizia è, infatti, compito cui il Tribunale di sorveglianza deve attendere in via preliminare, ai fini della definizione delle istanze di ammissione a misura alternativa relative ai delitti ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. Ciò posto, la possibilità di collaborazione, sotto l'aspetto nel motivo evocato, è affermata dall'ordinanza impugnata in termini meramente enunciativi e sulla base del paralogismo, secondo cui i molteplici e continui rapporti, intrattenutì dal condannato con i vertici dell'organizzazione, avrebbero permesso ulteriori sviluppi investigativi. In realtà, la rilevata «vicinanza ai capi» è argomento conferente al fine di escludere il ruolo marginale già ricoperto dall'interessato, e con esso la limitata partecipazione ai perpetrati fatti criminosi, che renderebbe ad altro titolo inesigibile la sua collaborazione. Non è, invece, elemento da cui ragionevolmente desumere se sia, o non sia, già intervenuto, nel giudizio di cognizione, o dopo la sua conclusione, l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità in esso dibattute. Al riguardo, occorre tener presente che l'accertamento dell'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, stante il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord. pen., alle sole circostanze e situazioni di fatto, riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le condanne in esecuzione, non potendo essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui al successivo art. 58- ter, comma 1, che consente anche il superamento delle soglie minime dì pena espiata per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 14158 del 19/2/2020, Minardi, Rv. 279120-01). 3. Quanto al profilo ulteriore, concernente la valutazione sull'assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata (profilo distinto, da apprezzarsi solo all'esito della delibazione precedente: da ultimo, Sez. 1, n. 48717 del 17/9/2019, Caterino, Rv. 277792-01), la criticità motivazionale denunciata è palese. L'ordinanza impugnata esordisce, predicando l'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di quei collegamenti, e specificamente argomentando in tal senso, ma nelle sue proposizioni finali nega assertivamente la premessa, esponendosi fatalmente alla svolta censura di contraddittorietà interna del ragionamento. 4. Segue l'annullamento del provvedimento, ai fini di una rinnovata valutazione da parte del medesimo Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso il 18/2/2022