CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 24981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 30/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocatoMARIA PASSARELLI.1. Si discute della fondatezza della pretesa dell’INPS diottenere in restituzione l’indennità N.A.S.p.I erogata airicorrenti per il periodo 8 dicembre 2016-30 aprile 2018 edella sospensione dell’erogazione dell’indennità a far data damaggio 2018.2. Gli attuali ricorrenti, licenziati nell’ambito di una proceduradi licenziamento collettivo, con lettera del 10.11.2016,impugnavano il licenziamento davanti al Tribunale di Milanoche lo annullava ordinando la reintegrazione e condannavail datore di lavoro, la [OSCURATO:SOCIETA]., a corrisponderel’indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, L.n.300/1970; entrambi i lavoratori esercitavano il diritto diopzione e chiedevano, pertanto, l’indennità sostitutiva dellareintegrazione ex art. 18, terzo comma, cit.; l'INPS avevacontestato loro l'indebita percezione della NASpI nel periodo8.12.2016 - 30.4.2018 ed aveva chiesto la restituzione diquanto percepito a tale titolo nel predetto periodo (euro17.281,90 al Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed euro 16.785,40 al Sig. [OSCURATO:PERSONA]);inoltre, dal maggio 2018, l’INPS aveva sospeso l'erogazionedella NASpI nei confronti di entrambi.3. I lavoratori, affermando che il d.lgs. n. 22/2015includerebbe, fra le ipotesi di decadenza dalla NASpI,soltanto la perdita dello stato di disoccupazione, eassumendo l’insussistenza, nel caso di specie, della dettacondizione in quanto, per effetto dell'esercizio del diritto diNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026opzione, i loro rapporti di lavoro si sarebbero estinti,N uhmaerno ndi ora ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026chiesto l'accertamento del loro diritto a percepire la NASpldal dicembre 2016 o, in subordine, dal 16.5.2017, in ognicaso con durata biennale a partire dall'inizio della suaerogazione e, conseguentemente, la condanna dell'NPS apagare loro tutte le indennità maturate, e non corrisposte,dal maggio 2018 sino al termine biennale prescritto perlegge.4. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenticonsiderazioni: ove il licenziamento sia stato dichiaratolegittimo e, conseguentemente, sia stato ripristinato ilrapporto di lavoro per effetto della reintegrazione, la NASpIe tutte le altre indennità previdenziali erogate sulpresupposto della sussistenza in capo all'assicurato dellostato di disoccupazione debbono essere restituite all'istitutoprevidenziale, essendone venuto meno il presupposto (cfr.Cass. n. 6265/2000); l’esercizio dell'opzione di cui all'art.18, terzo comma, St. Lav. è una dichiarazione negoziale divolontà del lavoratore che produce l'effetto di risolvere ilrapporto di lavoro e di determinare una condizione didisoccupazione che non si può definire involontaria, conconseguente diritto dell'INPS di sospendere l'erogazionedella NASpI ai due ricorrenti e di ripetere quanto lorocorrisposto a tale titolo.5. La sentenza è stata gravata dai lavoratori deducendo chel'esercizio dell'opzione per le quindici mensilità non è fruttodi una libera scelta ma è assimilabile alle dimissioni pergiusta causa; che l’art. 3, comma 2, d.lgs.n.22/2015prevede che l'indennità di disoccupazione venga erogataanche nel caso di risoluzione consensuale del rapportointervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione exNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026art. 7 L.n.604/1966 (come modificato dall'art. 1, comNmumaer o4 d0i r,a ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026L. n.92/2012); che la tesi difensiva trovava conferma inCass.n. 28295/2019, secondo cui non può ritenersi idoneaad escludere l'indennità di disoccupazione la meraricostituzione de iure del rapporto di lavoro, sia pure consentenza esecutiva, essendo necessario per garantirel'effettività della tutela che a detta reintegra sia dataeffettiva attuazione; in via subordinata, hanno chiesto ilriconoscimento del loro diritto a percepire la NASpI almenodalla data di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutivadella reintegrazione.6. La Corte di merito ha rigettato il gravame sulla scorta deiseguenti snodi argomentativi: per il periodo intercorrentedalla data del licenziamento alla data di eserciziodell'opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav. - periodo inrelazione al quale il rapporto di lavoro era stato ripristinatoex tunc dalla sentenza di annullamento del licenziamento,con condanna del datore di lavoro al pagamentodell'indennità risarcitoria ex art. 18, quarto comma, St. Lav.commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalgiorno del licenziamento sino all’esercizio dell'opzione - nonsussiste lo Stato di disoccupazione e viene meno ilpresupposto della NASpI, che deve necessariamente essererestituita all'INPS (all’uopo richiamando Cass. nn.6265/2000e 8150/2018).7. La domanda subordinata dei lavoratori, con riferimento alperiodo successivo all'esercizio dell'opzione, veniva ritenutainfondata alla stregua degli argomenti già svolti da altradecisione della medesima Corte di merito (sentenzan.450/2019), puntellati dalla natura negoziale delladichiarazione di volontà espressa dal lavoratore perNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026l’’indennità sostitutiva ai sensi dell'art. 18, quinto Ncuommerom di ara ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026(ora terzo comma, legge n. 300/1970), dichiarazione divolontà, di per sé irreversibile, idonea a determinare lacessazione del rapporto (Cass.n. 3775/2009), con l’ effettodi risolvere il rapporto di lavoro, in forza di una facoltà discelta che il legislatore rimette al lavoratore, conconseguenze predeterminate dalla legge, restandoirrilevanti i motivi che inducono il lavoratore a scegliere lequindici mensilità di retribuzione e la risoluzione del rapportoin luogo della sua ricostituzione e della reintegrazione nelposto di lavoro; la risoluzione del rapporto di lavorodiscende, in tal caso, da una manifestazione di volontà dellavoratore e ha l'effetto di porre lo stesso in una condizionedi disoccupazione che non si può definire involontaria, chenon può essere assimilata né alla condizione del lavoratorelicenziato né a quella de lavoratore che abbia presentato ledimissioni per giusta causa, con diritto all'indennitàsostitutiva del preavviso; per avere esercitato l'opzione exart. 18, 3° comma, St. Lav., il lavoratore non ha più dirittoa percepire un trattamento di disoccupazione, perché non sìtrova in stato di disoccupazione involontaria; non valeinvocare, in contrario, l'art. 3, comma 2, d.lgs n.22/2015,norma eccezionale, di stretta interpretazione, che non puòessere estesa ad una fattispecie, come quella in esame,completamente diversa dalla risoluzione consensuale delrapporto nell'ambito della procedura di conciliazione ex art.7 L. n. 604/1966; neanche risulta utile il richiamo aCass.n.28295/2019 riferita a fattispecie in cui lo stato didisoccupazione era stato determinato dalla scadenza di uncontratto a termine, cioè da un evento non derivantedall'iniziativa del lavoratore, diversamente dal caso inNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026esame, nel quale la condizione di disoccupazione Nèu msetroa dti ara ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026determinata dalla dichiarazione di volontà dei lavoratori, chehanno optato per l'indennità ex art. 18, terzo comma, St.Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro.8. Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniLa Porta, con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria,affidato a tre motivi, avverso il quale resiste l'INPS concontroricorso, ulteriormente illustrato con memoria.9. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso èstato avviato alla pubblica udienza.10. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE11. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti sidolgono di violazione di legge (artt.1,2,3,5,7,9,10,11, d.lgs.n.22/2015) per non avere la Corte di merito equiparato lostato di disoccupazione volontaria, in cui viene a trovarsi illavoratore a seguito della propria scelta di risolvere ilrapporto di lavoro in luogo della sua ricostituzione e dellareintegrazione nel posto di lavoro, allo stato didisoccupazione involontaria quale presupposto per il sorgeredel diritto alla NASpI così come richiesto dall'art. 1 d.lgs.n.22 cit.12. Con il terzo mezzo, deducendo violazione dell'art. 3, co.2,d.lgs. n.22 del 2015 e 14 disp prel. c.c., si dolgono dellamancata automatica estensione, per analogia alla specie,della norma prevista espressamente nell’ambito dellaprocedura di conciliazione ex art. 7 L. n.604 del 1966 comemodificato dall'art. 1, co.40, legge n.92 del 2012.13. Evidenziano i ricorrenti nell’illustrare i mezzid’impugnazione, il carattere decisivo, per l’accoglimento delNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026ricorso per cassazione, di quanto affermato dalle prNounmueron dci era ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026di questa Corte, nn. 28295/2019 e 17793/2020 a cui hannofatto seguito le successive conformi nn. 24950/2021 e30553/2022.14. Assumono che il contrario orientamento emergente dallepronunce nn. 384/2024 e 854/2024, rese in materia diindennità di mobilità, sia fondato su presupposti erronei e suun ragionamento essenzialmente tautologico e, in ogni caso,a fronte e in conseguenza del contrasto, da un lato, tra Cass.nn. 384/2024 e 854/2024 e, dall’altro, Cass. nn.28295/2019 e 17793/2020, nonché Cass.nn. 24950/2021,30553/2022 e 22850/2022, l’ordinanza interlocutoria n.22985/2024 ha rimesso gli atti alla Prima Presidente perl’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, mutuando ipassaggi argomentativi della detta ordinanza a sostegnodell’esigenza di dirimere il contrasto, definito come latente,e della ratio definitoria dello stato di involontariadisoccupazione nel tempo, decorrente tra la scadenza deltermine del contratto e la sentenza che ne accertil'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale daassicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoroformalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione dellafinalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamentefinalizzata l'indennità che, come ripetutamente affermatodalla Corte di legittimità, ha natura previdenziale e svolge lafunzione di fornire, nel periodo di involontariadisoccupazione, ai lavoratori (e alle loro famiglie) unsostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art.38 secondo comma della Costituzione.15. La memoria illustrativa, depositata in prossimità dellatrattazione camerale e della pubblica udienza, rammentaNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite dellaN uCmoeror tdei r,a ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025, alla cui stregua ildiritto alla misura previdenziale viene meno soltanto con ilripristino, di fatto, del sinallagma, ad ogni effetto, ancheeconomico, e non con il mero ripristino de iure operato conla pronuncia giurisdizionale contenente l’ordine direintegrazione, rimarcando come non dubitabile che ilripristino di fatto non vi sia stato, nella specie.16. Nella cornice del ridetto intervento nomofilattico i ricorrentiripongono anche il secondo profilo del thema decidendum,ossia l’intervenuto esercizio dell’opzione per l’indennitàsostitutiva, richiamando la valorizzazione anche dell’apporto della volontà del lavoratore a far sì che il ripristinodi fatto non vi fosse, inidoneo a determinare il venir menodel diritto all’indennità previdenziale, proprio inconsiderazione della continuità data dalle Sezioni Unite allagiurisprudenza in tema di riconoscimento dell’indennità inipotesi di mancata impugnazione, da parte del lavoratore, diun licenziamento pur palesemente illegittimo, di transazioneintervenuta prima del giudizio, di transazione intervenutadopo l’instaurazione del giudizio, di inerzia del lavoratore,anche con colpa, nel dare corso all’esecuzione dellapronuncia contenente l’ordine di reintegrazione.17. La fattispecie di cui al presente giudizio, assumono iricorrenti, deve necessariamente essere considerata allastregua delle fattispecie appena menzionate.18. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono, esaminaticongiuntamente i motivi di censura per la loro logicaconnessione.19. Sul primo nodo posto dal ricorso all’esame, vale a dire lasussistenza dell’ordine giudiziale di reintegrazione conNumero registro generale 29038/2020condanna all’indennità risarcitoria normativamente previstaN, umero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 24981/2026ogni dubbio ermeneutico risulta ormai dissipatoData pubblicazione 03/09/2026dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questaCorte, sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025, quirichiamato integralmente il relativo impianto argomentativo,che hanno ritenuto cedevole il diritto al trattamentoprevidenziale soltanto con il ripristino di fatto del sinallagma,ad ogni effetto, anche economico, non rilevando il meroripristino de jure per effetto della pronuncia giurisdizionalecontenente l’ordine di reintegrazione dei lavoratori rivolto aldatore di lavoro e, altresì, la condanna del datore alpagamento dell’indennità ex art. 18, quarto comma [OSCURATO:PERSONA] nel testo modificato dalla legge n. 92 del2012.20. Diventa dirimente, pertanto, all’applicazione del principioappena esposto, l’accertamento che il ripristino di fatto nonvi sia stato.21. Quanto al periodo temporale successivo all’eserciziodell’opzione, si ricordano di seguito i passaggi salienti delledue pronunce nomofilattiche.22. [OSCURATO:PERSONA].U. n. 23476/2025 afferma: «Quanto poi alcomportamento richiesto al lavoratore in circostanze qualiquelle in esame, (questione posta nell'ordinanzainterlocutoria), deve richiamarsi, condividendola, lastatuizione sul punto assunta da Cass. n. 28295/2019secondo cui "neppure rileva in senso ostativo alla percezionedell'indennità in discussione un'eventuale inerzia dellavoratore nel portare ad esecuzione una sentenzafavorevole. Difetta allo scopo un'esplicita previsione di leggetale da escludere in tale ipotesi la ricorrenza dell'eventoprotetto, né sarebbe conferente il richiamo all'art. 1227 c.c.,Numero registro generale 29038/2020che concerne i criteri di liquidazione del danno, mentre quNi umero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 24981/2026si discute del fatto genetico d'una prestazione assistenzialeData pubblicazione 03/09/2026prevista per legge. Non vi è luogo, dunque, ad indagare (contutte le difficoltà che ciò comporterebbe) circa le ragioni el'imputabilità o meno di tale eventuale inerzia, collegateanche ad una sempre difficile prognosi circa l'esito positivodelle necessarie iniziative, giudiziali e stragiudiziali.».23. Cass. Sez.U.n. 23876/2025 afferma: «67. [OSCURATO:PERSONA]. n. 5850del 1998 - resa con riferimento al trattamento speciale didisoccupazione di cui all'art. 8, legge 5 novembre 1968, n.1115 - aveva affermato che l'effetto estintivo del rapportodi lavoro, derivante dall'atto di recesso, determina lo statodi disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo deldiritto alla prestazione, e sul quale non incide lacontestazione, in sede giudiziale, della legittimità dellicenziamento. 68. Secondo le norme che la disciplinano, laprestazione di disoccupazione è erogata al lavoratore cheversa in stato di "disoccupazione involontaria", in presenzadi tutti gli altri presupposti, assicurativi e contributivi,previsti dalla legge, e dei quali si è dato atto infra, in ragionedi una situazione di fatto - la mancanza di lavoro e diretribuzione, involontaria - cui si connette, per presunzionedi legge, una immediata situazione di bisogno che laprestazione vale a tutelare; e questo a prescindere daqualunque considerazione in ordine alla legittimità delcontratto e/o dell'atto che ha determinato la collocazione inmobilità o lo stato di disoccupazione involontaria (v. art. 7,comma 1, legge n. 223 del 1991 e artt.1 e 3, commi 1,alinea, e 2, d.lgs. n. 22 del 2015). 69. I diversi piani entro iquali operano la tutela previdenziale e la tutela lavoristicasono già stati evidenziati da Cass. n. 28295 del 2019 cit.Numero registro generale 29038/2020che, in riferimento all'impugnazione giudiziale deNl umero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 24981/2026licenziamento, ha ritenuto la relativa azione costituire unData pubblicazione 03/09/2026diritto, e non un obbligo del lavoratore, sicché l'intervenutadisoccupazione involontaria deve valutarsi al momentodell'atto risolutivo perché, diversamente opinando, sifinirebbe per negare la protezione previdenziale allavoratore che, per qualsivoglia motivo, omettessed'impugnare un licenziamento pur manifestamenteillegittimo. Dall'autonomo rapporto previdenziale tralavoratore assicurato e INPS, nel cui alveo si collocal'erogazione della prestazione previdenziale, esula ognieventuale valutazione circa la fondatezza dell'azionecoltivata dall'assicurato - d'impugnazione del licenziamentoo di nullità del termine di durata del contratto di lavoro -che, ab origine, non esercita alcuna incidenza sul diritto allaprestazione. Ciò che fonda e giustifica l'erogazione dellaprestazione previdenziale è esclusivamente la condizione dibisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finchéquesta perdura; l'ordinamento prevede decadenza e/osospensione e/o riduzione del trattamento quando talesituazione cessi o si attenui perché il lavoratore si èrioccupato (cfr. artt. 9, 10 e 11 d.lgs. n. 22 cit.).».24. Richiamati gli snodi argomentativi degli interventi coevi dellerecenti decisioni delle Sezioni Unite, vale ricordare i principiacquisiti, di questa Corte, in tema di diritto di opzione perl’indennità sostitutiva della reintegrazione.25. Per tutte, vale richiamare Cass. n. 5759 del 2019 che, sullascia delle precedenti elaborazioni di questa Corte, haricondotto l’espressione della volontà del lavoratore diavvalersi del diritto riconosciuto dall'art. 18, quinto comma,della legge n. 300 del 1970 (nel testo novellato dalla leggeNumero registro generale 29038/202011 maggio 1990, n. 108, e antecedentemente alle modificheN umero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 24981/2026apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92) e, dunque, diData pubblicazione 03/09/2026optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennitàsostitutiva, nell’alveo dell’atto negoziale autonomonell'esercizio di un diritto potestativo derivante dalladeclaratoria di illegittimità del licenziamento, attribuendocarattere irreversibile alla scelta del lavoratore, inesecuzione della sentenza di primo grado che abbiadichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto lareintegrazione nel posto di lavoro, di rinunciare all'indennitàsostitutiva e riprendere il lavoro, con l’effetto di consumare,in via definitiva, il diritto di opzione (in continuità con Cass.n. 4874 del 2015, principio affermato per escludere gli effettiespansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336,secondo comma, cod.proc.civ.).26. Del pari, nello snodarsi degli argomenti interpretativi, Cass.n. 5759 cit. ha ricordato gli effetti estintivi del rapporto dilavoro connessi all’esercizio dell’opzione (dando cosìcontinuità ai principi affermati da Cass. Sez. U. n. 18353 del2014) e, volgendo lo sguardo alla cornice temporaleassegnata per l’esercizio dell’opzione, ha ritenuto esulare,dall’esercizio del diritto, una restrizione temporale con laricaduta, quanto al termine iniziale, di non soggiacerenecessariamente all'emissione dell'ordine di reintegrazionedel giudice (Cass. n. 12366 del 1997), ben potendo essereesercitato anche a prescindere da tale ordine (Cass. nn.25210 del 2006 e 12100 del 2008).27. I suddetti principi, espressione di consolidatagiurisprudenza, sono stati tenuti fermi anche all’esito dellaformulazione dell'art. 18, terzo comma, della legge n. 300del 1970 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, conNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026disposizione che rinnova il medesimo tenore del precNeumdeeron dti era ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026quinto comma, salvo precisare espressamente che larichiesta dell'indennità sostitutiva della reintegrazionedetermina la risoluzione del rapporto di lavoro.28. Dunque, al cuore della soluzione ermeneutica va posta lafacoltà di scelta che il legislatore ha rimesso esclusivamenteal lavoratore, annettendovi conseguenze normativamentepredeterminate, restando irrilevanti, sul piano soggettivo, imotivi che possano indurre il lavoratore a sceglierel’indennità sostitutiva e la risoluzione del rapporto in luogodella sua ricostituzione e della reintegrazione nel posto dilavoro.29. La risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tali ipotesi,da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l'effettodi porre lo stesso in una condizione di disoccupazione chenon può definirsi involontaria e non è assimilabile allacondizione del lavoratore licenziato.30. Per avere esercitato l'opzione ex art. 18, terzo comma, St.Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire untrattamento di disoccupazione, perché non versa in unostato di disoccupazione involontaria.31. Neanche vale invocare, in contrario, l'art. 3, comma 2,d.lgs.n.22/2015, norma eccezionale, di strettainterpretazione, che non può essere estesa ad unafattispecie, come quella in esame, completamente diversadalla risoluzione consensuale del rapporto nell'ambito dellaprocedura di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966.32. Dunque, in definitiva, è l'espressione stessa di volontà dellavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione etanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzioneper l'indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., inNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro,N umpeoros dsi ara ccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestatedall’ordinamento per la condizione di disoccupazioneinvolontaria.33. In conclusione, accolto il ricorso nei sensi di cui inmotivazione, la sentenza va cassata e, per essere necessarionuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto,la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversacomposizione, alla quale è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diTorino, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile2026Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 29038/2020Numero sezionale 2091/2026Numero di raccolta generale 24981/2026Data pubblicazione 03/09/2026