CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1851/2023depositata il 31/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decretoingiuntivo n. 452/2015, emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso dellaNumero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/2026società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per l’importo di € 25.983,95 oltre adaccessori, a titolo di corrispettivo dovuto per fornitura di energia elettrica.A sostegno dell’opposizione il Musso deduceva sia l’inidoneità dellafattura e dell’estratto conto del libro giornale (dimessi dall’ingiungente) afornire la prova del credito vantato, sia il proprio difetto di legittimazionepassiva, dal momento che i consumi in questione dovevano ricondursiall’attività illecita dei soggetti cui era stata concessa in locazionel’abitazione cui si riferiva la fornitura in esame (i quali avevano installatolampade alogene, climatizzatori e vari cavi elettrici, onde creare lecondizioni per l’attività di coltivazione di piante di marijuana, con attivitàcriminosa da cui era poi scaturito un procedimento penale cui il Musso eratuttavia rimasto estraneo).La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. la fondatezzadell’opposizione.Con sentenza n. 4911/2017 il Tribunale di Palermo respingeval’opposizione sulla base dei riscontri emergenti dalla misurazione deiprelievi eseguita dai tecnici dell’opposta al punto di prelievo relativoall’utenza intestata al Musso, oltre che in considerazione del fatto chequest’ultimo, in quanto intestatario, era tenuto al pagamento degli importirelativi alla predetta utenza, in ordine alla quale era anche custode delcontatore di proprietà della convenuta opposta.2. Successivamente, la Corte d’Appello di Palermo dichiarava ilgravame interposto gravame dal Musso improcedibile ex art. 348 c.p.c., inragione della tardività della costituzione in giudizio –in via telematica–dell’appellante.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Mussopropone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.Resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] NazionaleS.p.a., depositando anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/20261. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione, errata efalsa applicazione dell’art. 348 C.P.C.” in riferimento all’art. 360, 1° co. n.3, c.p.c.Si duole dell’erroneità della valutazione contenuta nella sentenzaimpugnata, per aver ritenuto ravvisabile in capo al Musso una decadenzanon suscettibile di condurre alla rimessione in termini al fine di una nuovacostituzione in giudizio di quest’ultimo, dopo che la prima era risultatagravata da “errore fatale”.Lamenta che, dopo avere in data 21/3/2018 effettuato regolarenotifica dell’atto di appello alla controparte, in data 29/3/2018 si eracostituito in giudizio, ricevendo la prima e la seconda delle p.e.c. correlatealla costituzione; e che alle 19.24 dello stesso giorno riceveva peraltro laterza p.e.c. attestante l’assenza dell’atto di citazione tra gli allegati,mentre in data 3/4/2018 (ultimo giorno utile per effettuaretempestivamente il deposito) gli perveniva la quarta p.e.c., con cui gliveniva comunicato il codice esito “-1” e la necessità di procederenuovamente al deposito.Si duole non essersi considerato che aveva pertanto contattato lacancelleria della corte d’appello, ricevendo la comunicazione per cuil’errore era frutto del sistema telematico e l’indicazione “…di attendereancora una settimana prima di eseguire un eventuale nuovo depositotelematico, sempreché nelle more il problema non si fosse risolto”.In data 10/4/2018 aveva quindi dato corso a nuovo deposito,anch’esso rigettato dal sistema.In data 11/4/2018 aveva contattato nuovamente la cancelleria dellacorte d’appello, procedendo a un ulteriore nuovo deposito, che venivainfine accettato grazie all’intervento di “forzatura” del sistema da parte delcancelliere.Lamenta non essersi considerata l’assenza a tale stregua di errori alui imputabili, e in ogni caso che l’esito della seconda p.e.c. era statoNumero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/2026positivo, sicché l’eventuale mancanza dell’atto di citazione tra gli allegatinon avrebbe potuto condurre alla declaratoria di inammissibilitàdell’appello.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguitoindicati.Risulta -non essendo stata contestata (ed anzi espressamenteammessa) la ricostruzione operata sul punto dalla corte territoriale- che afronte della ricezione della terza p.e.c. in data 29/3/2018, attestante lasussistenza di un deficit nel deposito degli atti, e della quarta p.e.c., indata 3/4/2018 recante la comunicazione del definitivo esito negativo dellaprocedura, ha successivamente perfezionato la procedura di costituzionein data 11/4/2018.In tema di deposito telematico questa Corte ha già avuto modo diaffermare che «la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd.seconda p.e.c.) individua il momento di perfezionamento del deposito, alfine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramenteprovvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, dellep.e.c. successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace ildeposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsitempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestivaistanza di rimessione in termini» (v. Cass. n. 69 del 03/01/2025, Rv.673599 – 01).Con la precisazione che «Nel caso in cui il rifiuto del depositotelematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlliautomatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., conmessaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazionimute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio perindagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante,sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessionein termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito medianteNumero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/2026un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine ditale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza» (così Cass. n.27766 del 17/10/2025, Rv. 676602 - 02).La ricezione della seconda p.e.c. non esplica invero efficacia di sortain ordine al definitivo perfezionamento della procedura, essendo ormaiconsolidato l’orientamento per cui, se il deposito si considera perfezionatoal momento del rilascio della seconda p.e.c. (e cioè la ricevuta di avvenutaconsegna), tale effetto rimane «anticipato e provvisorio rispetto all’ultimap.e.c.» e, cioè subordinato «al buon fine dell’intero procedimento dideposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicchéesclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e soloa seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui allaseconda p.e.c. e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico,divenendo così visibile alle controparti» (v. Cass. n. 28982 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Cass. n. 17404 del 20/8/2020; Cass. n. 27654 del 21/9/2022; Cass. n.29357 del 10/10/2022; Cass. Sez. U. n. 28403 del 2023; Cass. n. 69 del3/1/2025; n. 15801 del 13/6/2025).Questa Corte ha altresì precisato che «Nel caso in cui il rifiuto deldeposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo deicontrolli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c..,contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o"errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanearipresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico,non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto deldepositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosineppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestivaesecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta»(v. Cass. n. 1411 del 22/1/2026, Rv. 677051 – 01, ove si è disposta lacassazione del provvedimento impugnato di inammissibilità del ricorsoridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza delNumero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/2026termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, maentro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo permotivi tecnici).A tale stregua non si appalesa invero corretta la valutazione operatadalla corte territoriale di ritardo ingiustificato da parte dell’odiernoricorrente per avere atteso una settimana prima di dare corso a nuovotentativo di notificazione per via telematica dopo la ricevutacomunicazione dell’esistenza di problemi del sistema nella ricezionedell’effettuato deposito e della successiva conferma del definitivo esitonegativo della procedura stessa.Attesa l’esiguità dell’arco cronologico in argomento (una settimana),va osservato come non risultino contestate dalla controricorrente leallegazioni del (e la documentazione dimessa dal) ricorrente in ordine alfatto che anche in data 10/4/2018 era stato tentato un nuovo deposito,che parimenti era stato rigettato dal sistema telematico e che pure in data11/4/2018 era stato rigettato un nuovo tentativo di deposito, mentre soloall’esito di un intervento di “forzatura” del sistema medesimo è statopossibile definire l’accettazione del deposito operato dall’odiernoricorrente.Ne consegue che anche l’attesa di una settimana (peraltro inaderenza ad indicazioni della cancelleria della corte territoriale -circostanza allegata dal ricorrente e non idoneamente contestata dallacontroricorrente- ) si è rivelata invero infruttuosa, in quanto i problemitelematici correlati all’operazione in oggetto risultano essere stati nellaspecie risolti solo all’esito del suindicato intervento di forzatura posto inessere dalla cancelleria della corte di merito, dopo ulteriori plurimiinfruttuosi tentativi di deposito da parte dell’odierno ricorrente.A tale stregua, stante l’irrilevanza delle problematiche correlate allaterza p.e.c. (dal momento che ai fini in esame assume rilievo unicamentela definitiva attestazione dell’esito negativo della procedura di deposito,Numero registro generale 10443/2024Numero sezionale 1797/2026Numero di raccolta generale 22299/2026Data pubblicazione 29/06/2026operata con la comunicazione dell’esito della quarta p.e.c.), il decorso diuna settimana prima di procedere al nuovo tentativo di deposito de quonon può pertanto ritenersi nella specie ascriversi alla mancanza didiligenza e prudenza dell’odierno ricorrente né alla tardività dellareiterazione da parte del medesimo del procedimento notificatorio per viatelematica in argomento ( cfr. Cass., 3/1/2025, n. 69 ).Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo, assorbitiogni altra questione e diverso profilo, consegue l’accoglimento del ricorsoe la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted'Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazionedichiara. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]