CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 170. R.G. 24318 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di furto commesso in data 30/06/2019 oggetto della sentenza n. 889 del 2020 emessa dalla Corte di appello di Firenze è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di manifesta illogicità, hanno correttamente evidenziato che non sono stati rappresentati dal ricorrente specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa non essendo sufficiente la mera vicinanza temporale delle condotte e che la condotta di furto separatamente giudicata appare frutto di una estemporanea determinazione criminosa fondata su un elemento del tutto casuale (furgone lasciato con sportello aperto dal conducente). Sul punto deve esser ricordato che, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, la semplice reiterazione nel tempo di determinati comportamenti illeciti, ancorché espressivi di un animus delinquenziale del soggetto tendenzialmente volto a perpetrare reati contro il patrimonio, non rappresenta un elemento di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli episodi criminosi siano stati posti in essere in attuazione di una iniziale rappresentazione e deliberazione (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore