CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13093/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R . L ., in persona del legale rappresen- tante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]),domiciliata presso l a Can- celleriadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita al solo fine di Oggetto:impugnazione estrattodiruolo eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma1 cod. proc. civ. ; –resistente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA](Pec: [OSCURATO:EMAIL]), do- miciliatapresso la Cancelleria della Corte di Cassazione; avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Si- cilia,sez. staccata di Catania , n. 1419 / 3 4 /201 5 depositata l’8 aprile 2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 5 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania , è stato rigettato l’appello proposto dalla societàOrtofrutticola Iblea S. r . l . avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 750 / 2 /201 0 che aveva ri- gettatoil ricorso introduttivo della contribuente contro l'iscrizione a ruolon. 2008/300010 e, attraverso essa , la cartell a di pagamento n.2972008 000531140 11 di complessivi euro 23.533,28, per il pe- riodo d'imposta 2004, scaturente dal recupero di somme dovute e non versate a seguito di adesione al provvedimento di definizione agevolata,di cui all'art.9 della l . n.289 / 2002 . 2. Il ricorrente rendeva noto di non aver appreso della pendenza dall’estrattodi ruolo e di non aver ricevuto rituale notifica dell a car- tella emessa dall’agente della riscossione a ll'esito di controllo auto- matizzatodelle dichiarazion i ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 dei 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 . I l ricorso introduttivo venivanotificato anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e , tra l’altro, prospettava la pretesa nullità conseguente a vizi di notifica, l’intervenuta decadenza dall’azione impositiva, la maturata prescri- zione quinquennale dei crediti portati da alcune di esse , il vizio di motivazione, l’ omessa ap p licazione del cumulo giuridico con riferi- mento a lle sanzioni , l’ errato calcolo dell'aggio e degli interessi di morasulle somme iscritte a ruolo. 3.Sia i l giudice di prime cure sia il giudice d’appello rigettava no in- tegralmentele doglianze della contribuente, confermando la ritualità dellanotificazione della cartella di pagamen to sottesa all’estratto di ruolo,e l’assenza di violazione de gli a r t t . 2 del d.l gs. n . 462/ 97 e 6 comma5 della l . n . 212/2000 e concludevano per la fondatezza della pretesadell’Amministrazione finanziaria . 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società,affidato a d otto motiv i , cui replic a l’agente della r iscossione concontroricorso. L ’Agenzia ha depositato mera comparsa di costi- tuzione al fine di eventualmente partecipare all’udienza di discus- sioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 5.Il primo motivo a pag.4 del ricorso prospetta la v iolazione e falsa applicazionedegli ar t t . 26 del d .P.R. 602/ 73, 45 del d .gs. 112/ 99, 60del d .P.R. 600/73 e 137, 141 148 e 210 cod. proc. civ. in materia dinotifica dell'atto, in relazione all'art. 360 comma 1 n . 3 cod. proc. civ., per non aver la CTR accertato l’ inesistenza della notificazione dellacartella impugnata , adempimento perfezionato in luogo diverso daldomicilio eletto , e la conseguente decadenza dal potere di riscos- sionein capo all’Amministrazione . 6.Con i l secondo motivo denominato “B” a pag.7 del ricorso la so- cietà, i n relazione all'art. 360 comm a 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , deducel’omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della con- troversia,nonché la f alsa applicazione degli ar t t. 13 e 148 cod. proc.civ.e 26 del d. P . R . n. 602/73 , sempre con riferimento alla nullità o inesistenzadella notifica della cartella , in relazione alla relata di no- tificaesibita dall’agente della riscossione in giudizio . 7. Con i l terzo motivo denominato “B” a pag.8 del ricorso , ai fini dell'art. 360 comm a 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , si prospetta « l’omessae falsa applicazione su un punto decisivo della controver- sia,omessa motivazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 148 - Inesistenzadella copia della cartella » .La ricorrente nella censura in buona sostanza prospetta la nullità della notifica della cartella in quantola relata sarebbe stata apposta sul frontespizio e non in calce all'attonotificato. 8.Con i l quarto motivo , denominato “C” a pag.10 del ricorso , in re- lazioneall'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c od . p roc . c iv . , viene prospet- tata « l’omessa e falsa applicazione su un punto decisivo della con- troversia, omessa motivazione e falsa applicazione inesistenza del debitoda condono legge n.289/2002 ed illegittimit à della iscrizione aruolo. » . 9.Con il quinto motivo , denominato “D” a p.12 del ricorso , in rela- zioneall'art. 360 comma 1, nn.3 e 5 cod. proc. civ., viene dedotta l’ « omessae falsa applicazione su un punto decisivo della controver- sia, omessa motivazione e falsa applicazione violazione dell'art 6 comma 5 dell a legge n 212/2000 . » . Secondo la contribuente, sa- rebbe « evidente che a seguito della sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria e, comunque, della assoluta incertezza dellaliquidazione del tributo nascente dalla dichiarazione di condono fattadal contribuente, l'ufficio avrebbe avuto l'onere ex art 6 comma vdella legge 212/2000, di chiedere informazioni. » . 10.Con il sesto motivo , denominato “E” a p.13 del ricorso , in rela- zione all'art. 360 comma 1, nn.3 e 5 cod. proc. civ., si deduce « l’omessae falsa applicazione su un punto decisivo della controver- sia,omessa motivazione e falsa applicazione - violazione all'art.2 del d.lgs.462/97 » ,sempre con riferimento al mancato invio dell’avviso bonario. 11.Con il settimo motivo, denominato “F” a p.14 del ricorso, in re- lazione all'art. 360 comma 1, nn.3 e 5 cod. proc. civ., si deduce «l’omessae falsa applicazione su un punto decisivo della controver- sia,omessa motivazione e falsa applicazione dello statuto del con- tribuentee dell’obbligo di motivazione e inesistenza della cartella e degliatti propedeutici » . 12.Con l’ottavo motivo, denominato “G” a p.15 del ricorso, in rela- zioneall'art. 360 comma 1, nn.4 e 5 cod. proc. civ., si prospetta « il mancatoesame e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia– Inesistenza dell’ atto di iscrizione a ruolo » , per difetto dilegittima sottoscrizione. 13.Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente rende noto nel corpo del ricorso di aver impugnato il ruoloe per esso la cartella di pagamento sottesa, che assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esi- stenza proprio tramite estratto di ruolo . Questo si legge già nelle primerighe del ricorso ( « in data 12 maggio 2008 la ricorrente veniva aconoscenza del ruolo esattoriale (…) » ) e dalla qualificazione della fattispecieda parte del giudice. A pag.3 del ricorso la contribuente riporta la seguente motivazione espressa dalla CTP: « si qualifica il ricorsocontro l’estratto di ruolo e non contro la cartella di pagamento (…)». Ciò è del resto confermato dal fatto che l’ottava censura fa espressoriferimento all’inesistenza del ruolo specificando a pag.15 delricorso, che « l’allegato estratto di ruolo nulla riporta in materia, ilche lascia presumere che pure il ruolo da cui è estratto non riporti talidati che sono essenziali » . Le restanti sette censure sono un modo perimpugnare, attraverso l’estratto di ruolo suddetto, la cartella di pagamentosottesa.14. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 14.1.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bilidi diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 15. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 16.La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art.12 comma 4 - bis cit. ha avallato l’operato delle Sezioni Unite, stabilendo:«Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettentedel resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferi- mentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatore siè preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ».17. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e, pronun- ciando sul ricorso introduttivo , questo dev’essere dichiarato inam- missibileex art.100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non potevaessere proposta ex art.382 u