Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 22125/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

06/02/2025 hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10924/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].GEN.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37 DOM.

DIG., presso lo studio dell ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoBELFIORE FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2914 /2023 depositatail 02/04/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza 2.4.2024 rilevava che, ai sensidell'art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, la se- zionespecializzata in materia di imprese è competente a conoscere dellecontroversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori,servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, secon- dola prevalente opinione (così Cass. n. 6327 /2017 ) i contratti sot- toposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile rationetemporis) (sul punto vedi anche T ri b . di Roma

27.5. 2019).

Osservavache tale competenza è inderogabile, come tale rilevabile exofficio ai sensi dell ' art. 38 , ult. c omma , c . p . c . , entro i limiti della prima udienza, non potendosi ravvisare, in mancanza di una espressa deroga, alcuna ulteriore preclusione desumibile dalla for- mulazione dell ' art. 171 c . p . c . , come invece pretende la difesa di parteattrice.

Riteneva che il contratto di appalto di opere pubbliche dedotto in giudizio era un contratto di appalto pubblico ratione temporis sog- getto alla disciplina del d.lgs n . 163/2006 , in quanto stipulato in data8.9.2008 (per come si evince va dal verbale di consegna) che indicava un valore dei lavori a base d ' asta in euro 5.998.892,23 al lordodel ribasso d ' asta , sicch é , nonostante la contestazione di par- tericorrente, andava rilevata, ai sensi dell ' art. 38 , comma 3 , c . p . c ., la incompetenza del T ribunale adito, essendo competente funzio- nalmente per materia il T ribunale di Catania , Sezione specializzata in materia di Imprese.

Il fallimento Si.Gen.Co .

S istemi G enerali C ostruzioni ha impugnato incassazione per regolamento di competenza sulla base di un unico articolato motivo , con cui denuncia violazione dell ' art . 3, secondo comma, lettera f) del decreto legislativo n. 168/2003 - violazione degli art t. 19 e 20 c.p.c. – violazione dell ' art . 34.3 del [OSCURATO:PERSONA] , per aver il Tribunale ritenuto il contratto di ap- palto sottoscritto tra le parti nella vigenza del d .lgs. n. 163/2006 soggettoalla norma in materia di competenza funzionale contenuta nelcitato art . 3, secondo comma, lettera f) del d.lgs. n. 168/2003.

Insubordine, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha classificato l ' appalto in esame, alla stregua dell'importoa base d ' asta della procedura di gara per l ' assegnazio- nedella commessa e non dell ' importo contrattuale, come rientrante inquelli di “rilevanza comunitaria” ed assoggettato quest ' ultimo al- lacompetenza funzionale.

Siè costituit o con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con- testandoil fondamento del ricorso.

Invista dell ' udienza camerale il Fallimento ha depositato memoria illustrativa.

IlProcuratore generale ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Preliminarmente deve essere affermata l ' ammissibilità della richie- stadi regolamento di competenza.

Comeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre il rap- porto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano partedel medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all ' ufficio giudi- ziario),rientra invece nell ' ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone, come nella fattispecie, tra Sezione specia- lizzata in materia di impresa e un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione specializzata sia istituita ( Cass., Sez.

U, Sentenzan. 19882 del 23/07/2019 ).

Ai fini di individuare la competenza della S ezione specializzata in materia di impresa, si rende necessario raccordare il petitum so- stanzialealla causa petendi .

Ciòpremesso, secondo quanto emerge dagli atti di causa la società [OSCURATO:SOCIETA], resasi aggiudicataria indata 8 luglio 2007 dei lavori di costruzione di un plesso scolasti- coda destinare a sede dell ' [OSCURATO:PERSONA] di Si- racusa,ha stipulato in data 12 maggio 2008 il contratto di appalto edha citato in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa , ritenendo di aversubito un danno per colpa della stazione appaltante.

Sostiene il fallimento ricorrente che nel caso di specie non trove- rebbe applicazione il d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto: a) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica richiama in termini chiari la disciplina contenuta nella legge regionale n. 7/2002 e s.m.i. e le relative disposizioni; b) il contratto di appalto richiama quest'ultimadisciplina alla lettera “b” dei “premesso” ed agli articoli 2,6, 8, 10 e 12 , i quali sottopongono il rapporto negoziale alla leg- geregionale n. 7/2002 ed alle normative nazionali con essa recepi- te; c) nel [OSCURATO:PERSONA] di appalto si legge, all ' articolo 7, che “per le opere da eseguire con finanziamento regionale l ' appalto è altresìsoggetto alla legislazione vigente in materia di [OSCURATO:PERSONA]- cinella Regione che ha promosso il finanziamento” .

Laddovedi converso, il legislatore siciliano, con riguardo agli appal- tibanditi e tenuti dagli enti regionali o dalle amministrazioni locali, ha recepito il d.lgs. n. 163/2006 con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 (cfr. “recepimento del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n.207/10e s.m. ed i.” ).

Le argomentazioni impiegate per criticare l ' ordinanza del primo giudicenon sono condivisibili.

QuestaCorte ha più volte affermato che “ai sensi del d . l gs. 27 giu- gno 2003, n. 168, art. 3 , nel testo sostituito dalla l . 24 marzo 2012, n. 27, art. 1 , comma 1, in sede di conversione del d . l . 24 gennaio 2012, n. 1, art. 1 , comma 1, le sezioni specializzate sono tral ' altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5,titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell ' 8 ottobre 2001,e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22luglio 2003, nonch é alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all ' estero, ovvero alle società che ri- spettoalle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coor- dinamento, per le cause e i procedimenti "f ) relativi a contratti pubblicidi appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comuni- tariadei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al rag- gruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario" (il testo originariofaceva invece esclusivo riferimento a "controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d ' autore, nonch é di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intel- lettuale").

Perl'individuazione dei "contratti pubblici di appalto di lavori, servi- zi o forniture di rilevanza comunitaria" occorre aver riguardo al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3 , comma 16 (abrogato dal d . l gs. 18aprile 2016, n. 50, art. 217 , comma 1, lett. e), recante il "Codi- cedei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua- zionedelle direttive 2004/17/CE, e 2004/18/CE", applicabile ratio- netemporis.

Esso stabilisce che: " i contratti "di rilevanza comunita- ria"sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell ' impo- sta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235,e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi".

Il successivo comma 18 della stessa disposizione precisa che: " i "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quellinon contemplati dal presente codice".

Poichésono contratti esclusi non soltanto quelli di cui alla parte 1, titolo2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del predetto codi- ce, ma più in generale quelli non contemplati dal codice degli ap- palti, occorre andare alla disposizione dettata dal d . l gs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 253 , il quale pone la regola secondo cui, fatte salvetalune deroghe qui non rilevanti, "le disposizioni di cui al pre- sentecodice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonch é , in caso di contratti senzapubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti incui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancorastati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Inbreve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forni- ture di rilevanza comunitaria, per i fini dell ' applicazione del d . l gs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 , nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell ' arco temporale di vigenza di quest ' ulti- mo)e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti (cfr .

Cass.n. 6327 del 2017 ; n . 31134 del 2018 ).

Ciòposto, nel caso in esame sia l ' aggiudicazione che il contratto di appaltosono stati stipulati nella vigenza del d. lgs . 12 aprile 2006, n.163, ratione temporis applicabile.

Al riguardo , giova ricordare che secondo la Corte costituzionale le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure digara sono riconducibili alla materia della tutela della concorren- za; esse inoltre vanno ascritte all ' area delle norme fondamentali delle riforme economico - sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell ' Italia all ' Unione europea ( cfr. sentenze n. 263 del 2016 , n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 , n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010 ).

Considerazioni queste che sono state espresse dalla Corte Costitu- zionale nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), e successivamente con- fermateanche in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016 (d ' ora in avanti: nuovocodice dei contratti pubblici ), che ne ha preso il posto, in at- tuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 ( cfr. sentenza n. 166 del 2019 ).

Le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Re- gionia statuto speciale , sicch é le stesse devono ritenersi operanti a prescinderedal formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norm e relativ e all ' area della concorrenza riservata alla competenzaesclusiva della legislazione statale ai sensi dell ' art. 117 Cost.,comma 2 , lett. e).

Si tratta pertanto , come ha sottolineato il Procuratore generale, di norme fondamental i di indirizzo politico dello Stato di immediata attuazioneanche nelle regioni a [OSCURATO:PERSONA], che l e possono sì adattare alla specifiche situazioni locali, ma senza contraddirne o derogarnei principi fondamentali.

Inrelazione al secondo profilo di censura il provvedimento qui im- pugnatosi sottrae alla critica che è stata mossa.

Con riguardo alle soglie di rilevanza comunitaria in materia di con- trattipubblici di appalto, esse si esprimono con delle classi di valo- ri,distinte a seconda che si tratti di appalti di lavori, di servizi o di forniture.

Qualorail valore del contratto sia superiore all ' importo indicato dal- la soglia, la stazione appaltante è tenuta al rispetto di specifiche procedure in tema di pubblicità e concorrenza, quali in particolare laobbligatoria osservanza di forme più ampie di pubblicità del ban- do a livello Europeo (pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell ' U- nione Europea), nonché l ' adozione della procedura aperta per la scelta del contraente, alla quale possono partecipare tutti gli inte- ressati,senza previo invito da parte della Stazione appaltante.

Attualmente, le soglie comunitarie sono disciplinate dal d . l gs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35 ( nuovo codice degli appalti ) e prima di esso trovavano regolamentazione nel precedente codice degli ap- palti(d. l gs. 12 aprile 2006, n. 163 , art. 28 ).

Ciò posto , venendo alla questione posta dalla ricorrente è di tutta evidenzache il valore dell ' appalto vada commisurato alla base d ' a- stache nella specie era pari ad euro 5.998.892,58 di importo supe- riorealla soglia comunitaria, fissata dall ' art. 28 del d . l gs. n. 163 del 2006, per gli appalti di lavori , a nulla rilevando che la Si .G en .C o . abbiain sede di gara offerto un ribasso del 33,646%.

Corretto è dunque l ' inquadramento operato dal Tribunale laddove haconsiderato il contratto in esame "sopra soglia comunitaria" per effettode

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/02/2025 hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10924/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].GEN.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37 DOM. DIG., presso lo studio dell ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoBELFIORE FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2914 /2023 depositatail 02/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza 2.4.2024 rilevava che, ai sensidell'art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, la se- zionespecializzata in materia di imprese è competente a conoscere dellecontroversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori,servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, secon- dola prevalente opinione (così Cass. n. 6327 /2017 ) i contratti sot- toposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile rationetemporis) (sul punto vedi anche T ri b . di Roma 27.5. 2019). Osservavache tale competenza è inderogabile, come tale rilevabile exofficio ai sensi dell ' art. 38 , ult. c omma , c . p . c . , entro i limiti della prima udienza, non potendosi ravvisare, in mancanza di una espressa deroga, alcuna ulteriore preclusione desumibile dalla for- mulazione dell ' art. 171 c . p . c . , come invece pretende la difesa di parteattrice. Riteneva che il contratto di appalto di opere pubbliche dedotto in giudizio era un contratto di appalto pubblico ratione temporis sog- getto alla disciplina del d.lgs n . 163/2006 , in quanto stipulato in data8.9.2008 (per come si evince va dal verbale di consegna) che indicava un valore dei lavori a base d ' asta in euro 5.998.892,23 al lordodel ribasso d ' asta , sicch é , nonostante la contestazione di par- tericorrente, andava rilevata, ai sensi dell ' art. 38 , comma 3 , c . p . c ., la incompetenza del T ribunale adito, essendo competente funzio- nalmente per materia il T ribunale di Catania , Sezione specializzata in materia di Imprese. Il fallimento Si.Gen.Co . S istemi G enerali C ostruzioni ha impugnato incassazione per regolamento di competenza sulla base di un unico articolato motivo , con cui denuncia violazione dell ' art . 3, secondo comma, lettera f) del decreto legislativo n. 168/2003 - violazione degli art t. 19 e 20 c.p.c. – violazione dell ' art . 34.3 del [OSCURATO:PERSONA] , per aver il Tribunale ritenuto il contratto di ap- palto sottoscritto tra le parti nella vigenza del d .lgs. n. 163/2006 soggettoalla norma in materia di competenza funzionale contenuta nelcitato art . 3, secondo comma, lettera f) del d.lgs. n. 168/2003. Insubordine, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha classificato l ' appalto in esame, alla stregua dell'importoa base d ' asta della procedura di gara per l ' assegnazio- nedella commessa e non dell ' importo contrattuale, come rientrante inquelli di “rilevanza comunitaria” ed assoggettato quest ' ultimo al- lacompetenza funzionale. Siè costituit o con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con- testandoil fondamento del ricorso. Invista dell ' udienza camerale il Fallimento ha depositato memoria illustrativa. IlProcuratore generale ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Ritenutoche: Preliminarmente deve essere affermata l ' ammissibilità della richie- stadi regolamento di competenza. Comeprecisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre il rap- porto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano partedel medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all ' ufficio giudi- ziario),rientra invece nell ' ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone, come nella fattispecie, tra Sezione specia- lizzata in materia di impresa e un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione specializzata sia istituita ( Cass., Sez. U, Sentenzan. 19882 del 23/07/2019 ). Ai fini di individuare la competenza della S ezione specializzata in materia di impresa, si rende necessario raccordare il petitum so- stanzialealla causa petendi . Ciòpremesso, secondo quanto emerge dagli atti di causa la società [OSCURATO:SOCIETA], resasi aggiudicataria indata 8 luglio 2007 dei lavori di costruzione di un plesso scolasti- coda destinare a sede dell ' [OSCURATO:PERSONA] di Si- racusa,ha stipulato in data 12 maggio 2008 il contratto di appalto edha citato in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa , ritenendo di aversubito un danno per colpa della stazione appaltante. Sostiene il fallimento ricorrente che nel caso di specie non trove- rebbe applicazione il d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto: a) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica richiama in termini chiari la disciplina contenuta nella legge regionale n. 7/2002 e s.m.i. e le relative disposizioni; b) il contratto di appalto richiama quest'ultimadisciplina alla lettera “b” dei “premesso” ed agli articoli 2,6, 8, 10 e 12 , i quali sottopongono il rapporto negoziale alla leg- geregionale n. 7/2002 ed alle normative nazionali con essa recepi- te; c) nel [OSCURATO:PERSONA] di appalto si legge, all ' articolo 7, che “per le opere da eseguire con finanziamento regionale l ' appalto è altresìsoggetto alla legislazione vigente in materia di [OSCURATO:PERSONA]- cinella Regione che ha promosso il finanziamento” . Laddovedi converso, il legislatore siciliano, con riguardo agli appal- tibanditi e tenuti dagli enti regionali o dalle amministrazioni locali, ha recepito il d.lgs. n. 163/2006 con la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 (cfr. “recepimento del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. n.207/10e s.m. ed i.” ). Le argomentazioni impiegate per criticare l ' ordinanza del primo giudicenon sono condivisibili. QuestaCorte ha più volte affermato che “ai sensi del d . l gs. 27 giu- gno 2003, n. 168, art. 3 , nel testo sostituito dalla l . 24 marzo 2012, n. 27, art. 1 , comma 1, in sede di conversione del d . l . 24 gennaio 2012, n. 1, art. 1 , comma 1, le sezioni specializzate sono tral ' altro oggi competenti, relativamente alle società di cui al libro 5,titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell ' 8 ottobre 2001,e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22luglio 2003, nonch é alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all ' estero, ovvero alle società che ri- spettoalle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coor- dinamento, per le cause e i procedimenti "f ) relativi a contratti pubblicidi appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comuni- tariadei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al rag- gruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario" (il testo originariofaceva invece esclusivo riferimento a "controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d ' autore, nonch é di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intel- lettuale"). Perl'individuazione dei "contratti pubblici di appalto di lavori, servi- zi o forniture di rilevanza comunitaria" occorre aver riguardo al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3 , comma 16 (abrogato dal d . l gs. 18aprile 2016, n. 50, art. 217 , comma 1, lett. e), recante il "Codi- cedei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua- zionedelle direttive 2004/17/CE, e 2004/18/CE", applicabile ratio- netemporis. Esso stabilisce che: " i contratti "di rilevanza comunita- ria"sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell ' impo- sta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli art. 28, art. 32, comma 1, lett. e), artt. 91, 99, 196, 215 e 235,e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi". Il successivo comma 18 della stessa disposizione precisa che: " i "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla parte 1, titolo 2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quellinon contemplati dal presente codice". Poichésono contratti esclusi non soltanto quelli di cui alla parte 1, titolo2, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del predetto codi- ce, ma più in generale quelli non contemplati dal codice degli ap- palti, occorre andare alla disposizione dettata dal d . l gs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 253 , il quale pone la regola secondo cui, fatte salvetalune deroghe qui non rilevanti, "le disposizioni di cui al pre- sentecodice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonch é , in caso di contratti senzapubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti incui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancorastati inviati gli inviti a presentare le offerte". Inbreve, sono contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forni- ture di rilevanza comunitaria, per i fini dell ' applicazione del d . l gs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 , nel testo vigente, quelli sottoposti al codice degli appalti (nell ' arco temporale di vigenza di quest ' ulti- mo)e, dunque, non lo sono quei contratti ad esso antecedenti (cfr . Cass.n. 6327 del 2017 ; n . 31134 del 2018 ). Ciòposto, nel caso in esame sia l ' aggiudicazione che il contratto di appaltosono stati stipulati nella vigenza del d. lgs . 12 aprile 2006, n.163, ratione temporis applicabile. Al riguardo , giova ricordare che secondo la Corte costituzionale le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure digara sono riconducibili alla materia della tutela della concorren- za; esse inoltre vanno ascritte all ' area delle norme fondamentali delle riforme economico - sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell ' Italia all ' Unione europea ( cfr. sentenze n. 263 del 2016 , n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 , n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010 ). Considerazioni queste che sono state espresse dalla Corte Costitu- zionale nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), e successivamente con- fermateanche in relazione al d.lgs. n. 50 del 2016 (d ' ora in avanti: nuovocodice dei contratti pubblici ), che ne ha preso il posto, in at- tuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 ( cfr. sentenza n. 166 del 2019 ). Le norme poste a tutela della concorrenza vincolano anche le Re- gionia statuto speciale , sicch é le stesse devono ritenersi operanti a prescinderedal formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norm e relativ e all ' area della concorrenza riservata alla competenzaesclusiva della legislazione statale ai sensi dell ' art. 117 Cost.,comma 2 , lett. e). Si tratta pertanto , come ha sottolineato il Procuratore generale, di norme fondamental i di indirizzo politico dello Stato di immediata attuazioneanche nelle regioni a [OSCURATO:PERSONA], che l e possono sì adattare alla specifiche situazioni locali, ma senza contraddirne o derogarnei principi fondamentali. Inrelazione al secondo profilo di censura il provvedimento qui im- pugnatosi sottrae alla critica che è stata mossa. Con riguardo alle soglie di rilevanza comunitaria in materia di con- trattipubblici di appalto, esse si esprimono con delle classi di valo- ri,distinte a seconda che si tratti di appalti di lavori, di servizi o di forniture. Qualorail valore del contratto sia superiore all ' importo indicato dal- la soglia, la stazione appaltante è tenuta al rispetto di specifiche procedure in tema di pubblicità e concorrenza, quali in particolare laobbligatoria osservanza di forme più ampie di pubblicità del ban- do a livello Europeo (pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell ' U- nione Europea), nonché l ' adozione della procedura aperta per la scelta del contraente, alla quale possono partecipare tutti gli inte- ressati,senza previo invito da parte della Stazione appaltante. Attualmente, le soglie comunitarie sono disciplinate dal d . l gs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 35 ( nuovo codice degli appalti ) e prima di esso trovavano regolamentazione nel precedente codice degli ap- palti(d. l gs. 12 aprile 2006, n. 163 , art. 28 ). Ciò posto , venendo alla questione posta dalla ricorrente è di tutta evidenzache il valore dell ' appalto vada commisurato alla base d ' a- stache nella specie era pari ad euro 5.998.892,58 di importo supe- riorealla soglia comunitaria, fissata dall ' art. 28 del d . l gs. n. 163 del 2006, per gli appalti di lavori , a nulla rilevando che la Si .G en .C o . abbiain sede di gara offerto un ribasso del 33,646%. Corretto è dunque l ' inquadramento operato dal Tribunale laddove haconsiderato il contratto in esame "sopra soglia comunitaria" per effettode
Sentenza Cassazione n. 22125/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris