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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 13440/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/9/2020 della Corte d"appello di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ric:orso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitui:o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 A

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto, alterando la data di scadenza, l'autorizzazione all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti rilasciatale dal SUAP.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per la concorrente contravvenzione di cui all'art. 6 d.

Igs. n. 193/2007 perché estinta per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte territoriale avrebbe infatti ignorato come dagli atti emerga che l'imputata nemmeno era stata a conoscenza dell'avvenuta alterazione dell'autorizzazione, effettuata dal marito, come dallo stesso riferito agli inquirenti.

Affermazione questa che sarebbe credibile nella misura in cui risulta come la Zotta, pur essendo la rappresentante legale dell'azienda, non se ne sia mai occupata lasciando la gestione al coniuge.

Il che per il ricorrente esclude anche l'ipotizzabilità di un concorso morale dell'imputata nella consumazione del reato, cui non sarebbe addebitabile alcuna omissione dolosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure della ricorrente risultano generiche nella misura in cui ella lamenta in definitiva l'omessa considerazione di risultanze probatorie non specificamente indicate (l'attribuzione da parte del marito dell'esclusiva responsabilità della contraffazione, di cui nemmeno l'atto d'appello ha fatto menzione) e di circostanze di cui nemmeno viene precisata la fonte (il disinteresse per la gestione dell'azienda).

Il ricorso eccepisce dunque in maniera del tutto assertiva che l'imputata sarebbe stata all'oscuro dell'alterazione dell'autorizzazione, mentre del tutto logicamente la Corte territoriale ha desunto la responsabilità della Zotta dal fatto che la stessa sia la rappresentante legale dell'azienda cui è stata rilasciata l'autorizzazione e sia stata presente nei suoi locali al momento dell'accertamento dell'illecito.

Superflue risultano a questo punto le annotazioni svolte ad colorandum dai giudici di merito sul concorso morale nel reato (non evocata nella sentenza di primo grado), funzionali esclusivamente a confutare gli indimostrati rilievi difensivi sull'identità dell'autore materiale del falso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

L P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/9/2020 della Corte d"appello di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ric:orso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitui:o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 A 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver contraffatto, alterando la data di scadenza, l'autorizzazione all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti rilasciatale dal SUAP. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per la concorrente contravvenzione di cui all'art. 6 d. Igs. n. 193/2007 perché estinta per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale avrebbe infatti ignorato come dagli atti emerga che l'imputata nemmeno era stata a conoscenza dell'avvenuta alterazione dell'autorizzazione, effettuata dal marito, come dallo stesso riferito agli inquirenti. Affermazione questa che sarebbe credibile nella misura in cui risulta come la Zotta, pur essendo la rappresentante legale dell'azienda, non se ne sia mai occupata lasciando la gestione al coniuge. Il che per il ricorrente esclude anche l'ipotizzabilità di un concorso morale dell'imputata nella consumazione del reato, cui non sarebbe addebitabile alcuna omissione dolosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure della ricorrente risultano generiche nella misura in cui ella lamenta in definitiva l'omessa considerazione di risultanze probatorie non specificamente indicate (l'attribuzione da parte del marito dell'esclusiva responsabilità della contraffazione, di cui nemmeno l'atto d'appello ha fatto menzione) e di circostanze di cui nemmeno viene precisata la fonte (il disinteresse per la gestione dell'azienda). Il ricorso eccepisce dunque in maniera del tutto assertiva che l'imputata sarebbe stata all'oscuro dell'alterazione dell'autorizzazione, mentre del tutto logicamente la Corte territoriale ha desunto la responsabilità della Zotta dal fatto che la stessa sia la rappresentante legale dell'azienda cui è stata rilasciata l'autorizzazione e sia stata presente nei suoi locali al momento dell'accertamento dell'illecito. Superflue risultano a questo punto le annotazioni svolte ad colorandum dai giudici di merito sul concorso morale nel reato (non evocata nella sentenza di primo grado), funzionali esclusivamente a confutare gli indimostrati rilievi difensivi sull'identità dell'autore materiale del falso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. L P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris