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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23044/2026

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sco Lombardo;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 2019/22/2018, depositata in data 3 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente, cittadino italiano residente all’estero ediscritto all’AIRE da febbraio 2008, impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano l’intimazione n.06820159016528371000, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.richiedeva il pagamento di Euro 11.272,24, portati da una cartella diNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026pagamento (per IRPEF 2004), successivamente (pendente iudicio)Data pubblicazione 10/07/2026oggetto di annullamento in autotutela, e da un avviso diaccertamento (n.

TNLM01352, per IRPEF 2007), lamentando vizi dinotifica sia dell’intimazione di pagamento, effettuata il 3 aprile 2015presso il vecchio indirizzo di residenza in Italia, sia del prodromicoavviso di accertamento.L’Agenzia delle entrate si costituiva contestando l’avversoassunto.Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la CTP dichiarava lacessazione della materia del contendere con riferimento alle impostedell’anno 2004 ed accoglieva il ricorso con riferimento alle impostedell’anno 2007, evidenziando che l’avviso di accertamento era statonotificato il 9 maggio 2011 in Italia, 3 anni dopo l’iscrizione all’AIREdel Comune di Milano.2.

L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, contestando la decisione deigiudici di prossimità; la contribuente si costituiva chiedendo laconferma della sentenza; l’agente della riscossione non venivaevocato in giudizio.La CTR, dopo aver ritenuto non necessaria l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, accoglieval’appello: l’avviso di accertamento era stato, invero, notificatoregolarmente presso il vecchio indirizzo di residenza del contribuentein Milano, e ritirato dal portiere che aveva sottoscritto la relativaricevuta di ritorno; l’iscrizione all’AIRE non escludeva ex se laresidenza fiscale del ricorrente in Italia, a fronte della disponibilità diuna unità immobiliare in Milano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ‘usata per breviperiodi per far visita ai suoi familiari’.Riteneva, quindi, da un lato, definitivo l’avviso di accertamentopresupposto, dall’altro, rituale la notifica dell’intimazione dipagamento.3.

Contro la sentenza della CTR il contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi.

L’ADE ha depositato attoNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza diData pubblicazione 10/07/2026discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazionedell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per la mancata notifica all’agente dellariscossione dell’atto di appello avverso la sentenza dellacommissione tributaria provinciale di Milano proposto dall’agenziadelle entrate».

Sostiene che, diversamente da quanto affermatodalla CTR, nel ricorso introduttivo erano state mosse censure(anche) all’intimazione di pagamento e, quindi, al procedimento diriscossione; per tale motivo era stato evocato in giudizio anchel’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che, quindi, dovevapartecipare anche al giudizio di appello.2.

Con il secondo motivo lamenta la «violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – nullità dellasentenza per ultrapetizione in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato» per avere la CTRillegittimamente esteso il giudizio all’accertamento della residenzadel contribuente nel territorio dello Stato italiano.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973, 60 deld.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. – nullità della notificazione degli attiimpugnati stante la residenza all’estero dell’odierno ricorrente adecorrere dall’11 febbraio 2208, data di iscrizione all’AIRE».4.

Con il quarto motivo lamenta la «violazione degli articoli 26del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1. n. 3 c.p.c.– nullità dellanotificazione dell’ingiunzione di pagamento e dell’avviso diaccertamento effettuata al precedente indirizzo di residenza in Italiaanziché all’indirizzo risultante dall’AIRE».Numero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/20265.

Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportaData pubblicazione 10/07/2026l’assorbimento degli altri.5.1.

La questione della sussistenza di un’ipotesi dilitisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente dellariscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle dipagamento e/o intimazioni di pagamento, è stata affrontata e risoltada questa Corte, anche a Sezioni Unite.L'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sotto larubrica «chiamata in causa dell'ente creditore», dispone che «ilconcessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardanoesclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza,risponde delle conseguenze della lite».In applicazione di tale norma, Cass. Sez.

U. 25/07/2007 n.16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito(Cass. 11/01/2008, n. 476, Cass. 30/06/2009, n. 15310, Cass.15/06/2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui ilcontribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullitàper omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in viaalternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, lalegittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario enon al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione,incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudiziol'ente.

La richiamata decisione precisa che se l'azione delcontribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore,il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella suaqualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione èsvolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuolerispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, devechiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver ilcontribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo neicui confronti dirigere la propria impugnazione non determinal'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata inNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso ilData pubblicazione 10/07/2026concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza cheil giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio...inquanto non sussiste tra ente creditore e concessionario unafattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragionedell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tral'esattore e l'ente impositore».5.2.

Nella diversa ipotesi (ricorrente nella specie) in cui ilcontribuente impugni un’intimazione di pagamento (e/o una cartelladi pagamento), deduca vizi sia della pretesa tributaria sottostantesia della procedura di riscossione ed evochi in giudizio sia l’enteimpositore sia l’agente della riscossione, quest’ultimo è litisconsortenecessario processuale in causa dipendente, ai sensi dell’art. 331c.p.c., avendo la controversia ad oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento anche per motivi sostanziali afferenti lafondatezza della pretesa tributaria di cui è titolare, ciò che impone lapartecipazione di ambedue gli enti ai successivi gradi di lite (cfr.Cass. 07/06/2022, n. 18310; da ultimo Cass. 10/06/2026, n.19008).5.3.

Si è osservato che la mancata notificazione all’agente dellariscossione dell’impugnazione della sentenza di primo grado,proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti del contribuente, si è tradotta neldifetto di contraddittorio nei confronti di una parte litisconsortenecessaria processuale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dal momentoche il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione dipagamento non solo per vizi propri (di notifica) ma anche per vizirelativi agli atti prodromici relativi all’obbligazione tributaria.5.4.

La giurisprudenza della Corte ha chiarito, infatti, che intema di impugnazione della cartella di pagamento (e/odell’intimazione di pagamento), non sussiste un litisconsorzionecessario sostanziale tra l'Agente della riscossione el'Amministrazione finanziaria ma, ove le censure abbiano investitoanche il merito della pretesa tributaria, vi è una legittimazioneNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026concorrente dei due enti e si configura un litisconsorzio necessarioData pubblicazione 10/07/2026processuale in ragione della inscindibilità delle cause, qualora sianostati entrambi presenti nella precedente fase del giudizio (Cass.04/07/2024, n. 18328).5.5.

La CTR, sull’erroneo presupposto dell’avere il contribuentededotto vizi di notifica dell’avviso di accertamento e non dell’attosuccessivo, ha ritenuto non necessaria la notifica dell’appelloall’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado; intal modo non si è adeguata ai principi sopra richiamati (risultando,di contro, espressamente avanzato un motivo di doglianza ancherelativamente all’intimazione di pagamento).6.

Il primo motivo va, quindi, accolto, assorbiti gli altri; lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione,perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, e per laliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovogiudizio previa integrazione del contraddittorio nei confrontidell’agente della riscossione, e per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sco Lombardo;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 2019/22/2018, depositata in data 3 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente, cittadino italiano residente all’estero ediscritto all’AIRE da febbraio 2008, impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano l’intimazione n.06820159016528371000, con la quale l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.richiedeva il pagamento di Euro 11.272,24, portati da una cartella diNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026pagamento (per IRPEF 2004), successivamente (pendente iudicio)Data pubblicazione 10/07/2026oggetto di annullamento in autotutela, e da un avviso diaccertamento (n. TNLM01352, per IRPEF 2007), lamentando vizi dinotifica sia dell’intimazione di pagamento, effettuata il 3 aprile 2015presso il vecchio indirizzo di residenza in Italia, sia del prodromicoavviso di accertamento.L’Agenzia delle entrate si costituiva contestando l’avversoassunto.Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la CTP dichiarava lacessazione della materia del contendere con riferimento alle impostedell’anno 2004 ed accoglieva il ricorso con riferimento alle impostedell’anno 2007, evidenziando che l’avviso di accertamento era statonotificato il 9 maggio 2011 in Italia, 3 anni dopo l’iscrizione all’AIREdel Comune di Milano.2. L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia, contestando la decisione deigiudici di prossimità; la contribuente si costituiva chiedendo laconferma della sentenza; l’agente della riscossione non venivaevocato in giudizio.La CTR, dopo aver ritenuto non necessaria l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, accoglieval’appello: l’avviso di accertamento era stato, invero, notificatoregolarmente presso il vecchio indirizzo di residenza del contribuentein Milano, e ritirato dal portiere che aveva sottoscritto la relativaricevuta di ritorno; l’iscrizione all’AIRE non escludeva ex se laresidenza fiscale del ricorrente in Italia, a fronte della disponibilità diuna unità immobiliare in Milano alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, ‘usata per breviperiodi per far visita ai suoi familiari’.Riteneva, quindi, da un lato, definitivo l’avviso di accertamentopresupposto, dall’altro, rituale la notifica dell’intimazione dipagamento.3. Contro la sentenza della CTR il contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi. L’ADE ha depositato attoNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza diData pubblicazione 10/07/2026discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazionedell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3 c.p.c. per la mancata notifica all’agente dellariscossione dell’atto di appello avverso la sentenza dellacommissione tributaria provinciale di Milano proposto dall’agenziadelle entrate». Sostiene che, diversamente da quanto affermatodalla CTR, nel ricorso introduttivo erano state mosse censure(anche) all’intimazione di pagamento e, quindi, al procedimento diriscossione; per tale motivo era stato evocato in giudizio anchel’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che, quindi, dovevapartecipare anche al giudizio di appello.2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – nullità dellasentenza per ultrapetizione in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato» per avere la CTRillegittimamente esteso il giudizio all’accertamento della residenzadel contribuente nel territorio dello Stato italiano.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità dellasentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973, 60 deld.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. – nullità della notificazione degli attiimpugnati stante la residenza all’estero dell’odierno ricorrente adecorrere dall’11 febbraio 2208, data di iscrizione all’AIRE».4. Con il quarto motivo lamenta la «violazione degli articoli 26del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1. n. 3 c.p.c.– nullità dellanotificazione dell’ingiunzione di pagamento e dell’avviso diaccertamento effettuata al precedente indirizzo di residenza in Italiaanziché all’indirizzo risultante dall’AIRE».Numero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/20265. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportaData pubblicazione 10/07/2026l’assorbimento degli altri.5.1. La questione della sussistenza di un’ipotesi dilitisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente dellariscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle dipagamento e/o intimazioni di pagamento, è stata affrontata e risoltada questa Corte, anche a Sezioni Unite.L'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sotto larubrica «chiamata in causa dell'ente creditore», dispone che «ilconcessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardanoesclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza,risponde delle conseguenze della lite».In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25/07/2007 n.16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito(Cass. 11/01/2008, n. 476, Cass. 30/06/2009, n. 15310, Cass.15/06/2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui ilcontribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullitàper omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in viaalternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, lalegittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario enon al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione,incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudiziol'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione delcontribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore,il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella suaqualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione èsvolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuolerispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, devechiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver ilcontribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo neicui confronti dirigere la propria impugnazione non determinal'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata inNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso ilData pubblicazione 10/07/2026concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza cheil giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio...inquanto non sussiste tra ente creditore e concessionario unafattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragionedell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tral'esattore e l'ente impositore».5.2. Nella diversa ipotesi (ricorrente nella specie) in cui ilcontribuente impugni un’intimazione di pagamento (e/o una cartelladi pagamento), deduca vizi sia della pretesa tributaria sottostantesia della procedura di riscossione ed evochi in giudizio sia l’enteimpositore sia l’agente della riscossione, quest’ultimo è litisconsortenecessario processuale in causa dipendente, ai sensi dell’art. 331c.p.c., avendo la controversia ad oggetto l’impugnazione di unaintimazione di pagamento anche per motivi sostanziali afferenti lafondatezza della pretesa tributaria di cui è titolare, ciò che impone lapartecipazione di ambedue gli enti ai successivi gradi di lite (cfr.Cass. 07/06/2022, n. 18310; da ultimo Cass. 10/06/2026, n.19008).5.3. Si è osservato che la mancata notificazione all’agente dellariscossione dell’impugnazione della sentenza di primo grado,proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti del contribuente, si è tradotta neldifetto di contraddittorio nei confronti di una parte litisconsortenecessaria processuale, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dal momentoche il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione dipagamento non solo per vizi propri (di notifica) ma anche per vizirelativi agli atti prodromici relativi all’obbligazione tributaria.5.4. La giurisprudenza della Corte ha chiarito, infatti, che intema di impugnazione della cartella di pagamento (e/odell’intimazione di pagamento), non sussiste un litisconsorzionecessario sostanziale tra l'Agente della riscossione el'Amministrazione finanziaria ma, ove le censure abbiano investitoanche il merito della pretesa tributaria, vi è una legittimazioneNumero registro generale 35444/2018Numero sezionale 5339/2026Numero di raccolta generale 23044/2026concorrente dei due enti e si configura un litisconsorzio necessarioData pubblicazione 10/07/2026processuale in ragione della inscindibilità delle cause, qualora sianostati entrambi presenti nella precedente fase del giudizio (Cass.04/07/2024, n. 18328).5.5. La CTR, sull’erroneo presupposto dell’avere il contribuentededotto vizi di notifica dell’avviso di accertamento e non dell’attosuccessivo, ha ritenuto non necessaria la notifica dell’appelloall’agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado; intal modo non si è adeguata ai principi sopra richiamati (risultando,di contro, espressamente avanzato un motivo di doglianza ancherelativamente all’intimazione di pagamento).6. Il primo motivo va, quindi, accolto, assorbiti gli altri; lasentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione,perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, e per laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovogiudizio previa integrazione del contraddittorio nei confrontidell’agente della riscossione, e per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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