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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 17357/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4861/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], 25 A/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8125/2017 depositata il 29/12/2017.

PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], con citazione del 2005, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione di un terreno intercluso censito al catasto dei terreni di Roma, contiguo ad altro terreno acquistato, nel 1960, da loro genitore.

Hanno dedotto di essere succedute (nel 2002) nel possesso del terreno esercitato fin dal 1967, da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva recintato, piantumato e vi aveva realizzato un box;

2. i convenuti, nel primo atto difensivo, hanno contestato la domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna delle attrici al rilascio del terreno e alrisarcimento dei danni;

3. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15888/2010, ha respinto le domande delle parti;

4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione delle attrici con questa motivazione: (i) i convenuti, in primo grado, hanno opposto al possesso utile ad usucapionem una promessa di vendita con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligati a stipulare (il 28/02/1971) il contratto definitivo in esito al pagamento integrale del prezzo da parte del promissario acquirente.

Alla luce di tale eccezione, le attrici, nella memoria autorizzata ex art. 183, cod. proc. civ., avevano dato atto della sottoscrizione, tra le parti, nella primavera del 1967, di un preliminare relativo all’intera particella (mq 1550), con consegna del terreno in data 6/05/1967, nonché della sottoscrizione, in data 30/11/1967, di un atto pubblico di compravendita avente ad oggetto soltanto una parte (mq 750) del terreno di cui al preliminare, e ancora di un nuovo “atto di compromesso”, relativo alla porzione residua del terreno, con consegna di esso al promissario acquirente verso il pagamento di una parte del prezzo e con l’impegno del loro dante causa (il padre [OSCURATO:PERSONA]) a saldare il prezzo a rate entro il termine pattuito del 28/02/1971; (ii) nel solco della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la consegna del bene in pendenza di un preliminare sia avvenuta a titolo di detenzione qualificata; (iii) sul piano fattuale, non costituiscono idonei atti di interversione del possesso la recinzione del terreno (nel 1967, durante l’efficacia del “compromesso”), la sua piantumazione e la realizzazione di un box, quali atti integranti un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale; (iv) è inammissibile, per tardività, la domanda di parte attrice, proposta nella memoria di cui al previgente art. 183, cod. proc. civ., a fronte dell’eccezione di parte convenuta di detenzione qualificata del terreno basata sulla promessa di vendita; inoltre, la stessa parte attrice non ha introdotto le diverse circostanze necessarie a fondare la domanda di usucapione in ipotesi di detenzione qualificata; (v) resta assorbito, per effetto della precedente valutazione, il motivo d’appello in punto di asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta non provata l’interversio possessionis;

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; gli intimati resistono con controricorso; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; dell’art.132 c.p.c. comma 2, n. 4) e dell’articolo 111 Cost., comma 6»], le ricorrenti premettono che il secondo motivo di appello si appuntava contro la statuizione della sentenza di prime cure per la quale il promissario acquirente aveva inammissibilmente prospettato l’interversio possessionis per la prima volta so ltanto nella memoria conclusionale, quale atto deputato esclusivamente ad illustrare le difese già svolte.

Indi, criticano il dictum della Corte romana che, in breve, ha disatteso tale motivo d’impugnazione limitandosi a richiamare un precedente di legittimità (Cass. 01/07/2004, n. 12007) sulla mutatio libelli inammissibile in appello non collimante con la fattispecie concreta, il che conferma la mera apparenza della sentenza di secondo grado;

2. con il secondo motivo [«Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 1141, comma 2, c.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che là dove ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione avverso la pronuncia d’inammissibilità dell’interversione del possesso in quanto tardivamente prospettata (nella memoria conclusionale), trascurando di considerare che, in realtà, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, l’interversio possessionis dedotta nella memoria conclusionale non configurava un’inammissibile mutatio libelli in ragione del fatto che il mutamento della richiesta di accertamento delle modalità di acquisto della proprietà, operato dalle attrici mediante la prospettazione dell’interversione del possesso in comparsa conclusionale, non comporta un allargamento non consentito del tema del decidere, sia perché i fatti costitutivi e le ragioni dell’interversio possessioniserano stati specificamente allegati fin dall’atto introduttivo del giudizio, sia perché il giudizio riguardava la proprietà, ossia un diritto autodeterminato la cui causa petendi s’identifica con il diritto medesimo, a prescindere dai fatti o dagli atti da cui dipenda l’acquisto del diritto stesso;

3. con il terzo motivo [«Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, comma 2, e 2697 c.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza che ha ritenuto assorbito il motivo di appello che criticava la pronuncia del Tribunale di Roma secondo cui le attrici non avevano dimostrato l’esistenza dell’interversio possessionis, e, pertanto, non ha considerato che, in realtà, le opere di recinzione, la piantumazione e la realizzazione di un box sul terreno di cui era chiesta la declaratoria d’usucapione determinavano la trasformazione della detenzione qualificata in possesso;

4. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto, non sono fondati;

4.1. privo di pregio è il primo rilievo, attinente ad un’asserita carenza strutturale della sentenza impugnata che, al contrario, a giudizio di questa Corte, reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679);

4.2. va altresì disattesa la seconda censura;

4.3. la sentenza impugnata ha comunque esaminato nel merito il tema dell’interversio possessionis ed ha ritenuto, con motivazione puntale ed esaustiva (p. 4 della sentenza impugnata), che le condotte allegate da parte attrice non avessero determinato alcuna interversione del possesso.

Detto questo, la motivazione della pronuncia va emendata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., perché non è conforme a diritto (pur non incidendo sul dispositivo della decisione che, al contrario, è corretto) l’affermazione della Corte romana secondo cui integrerebbe un’inammissibile mutatio libellil’allegazione da parte delle attrici dell’interversione del possesso in replica all’eccezione dei convenuti di detenzione qualificata del bene in forza di un preliminare.

La premessa è che l’erronea motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei princìpi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384, cod. proc. civ., di correggere la motivazione mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto;

4.4. per quanto riguarda la questione processuale in esame è il caso di richiamare l’indirizzo nomofilattico (ex multis, Cass.07/12/2005, n. 26973) per il quale, con riferimento alla categoria dei diritti autodeterminati, sussiste mutatio libelli vietata in appello soltanto quando (e non è il caso di specie) all’iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio.

In particolare, per quanto riguarda la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendisi identifica con il diritto stesso e non, come nei d iritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione, necessaria ai soli fini della prova, non ha la funzione di specificazione della domanda;

5. il terzo motivo è inammissibile: la Corte distrettuale, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha stimato irrilevanti gli atti (la recinzione del terreno, la messa a dimora di piante, e la realizzazione di un box) che, nell’ottica delle attrici, attestavano l’interversione del possesso utile ai fini dell’usucapione del terreno;

6. il ricorso è rigettato;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidatein dispositivo, sono a carico della parte soccombente; P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4861/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], 25 A/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8125/2017 depositata il 29/12/2017. PROPRIETÀ Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], con citazione del 2005, hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere una sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione di un terreno intercluso censito al catasto dei terreni di Roma, contiguo ad altro terreno acquistato, nel 1960, da loro genitore. Hanno dedotto di essere succedute (nel 2002) nel possesso del terreno esercitato fin dal 1967, da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva recintato, piantumato e vi aveva realizzato un box; 2. i convenuti, nel primo atto difensivo, hanno contestato la domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna delle attrici al rilascio del terreno e alrisarcimento dei danni; 3. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15888/2010, ha respinto le domande delle parti; 4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione delle attrici con questa motivazione: (i) i convenuti, in primo grado, hanno opposto al possesso utile ad usucapionem una promessa di vendita con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano obbligati a stipulare (il 28/02/1971) il contratto definitivo in esito al pagamento integrale del prezzo da parte del promissario acquirente. Alla luce di tale eccezione, le attrici, nella memoria autorizzata ex art. 183, cod. proc. civ., avevano dato atto della sottoscrizione, tra le parti, nella primavera del 1967, di un preliminare relativo all’intera particella (mq 1550), con consegna del terreno in data 6/05/1967, nonché della sottoscrizione, in data 30/11/1967, di un atto pubblico di compravendita avente ad oggetto soltanto una parte (mq 750) del terreno di cui al preliminare, e ancora di un nuovo “atto di compromesso”, relativo alla porzione residua del terreno, con consegna di esso al promissario acquirente verso il pagamento di una parte del prezzo e con l’impegno del loro dante causa (il padre [OSCURATO:PERSONA]) a saldare il prezzo a rate entro il termine pattuito del 28/02/1971; (ii) nel solco della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la consegna del bene in pendenza di un preliminare sia avvenuta a titolo di detenzione qualificata; (iii) sul piano fattuale, non costituiscono idonei atti di interversione del possesso la recinzione del terreno (nel 1967, durante l’efficacia del “compromesso”), la sua piantumazione e la realizzazione di un box, quali atti integranti un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale; (iv) è inammissibile, per tardività, la domanda di parte attrice, proposta nella memoria di cui al previgente art. 183, cod. proc. civ., a fronte dell’eccezione di parte convenuta di detenzione qualificata del terreno basata sulla promessa di vendita; inoltre, la stessa parte attrice non ha introdotto le diverse circostanze necessarie a fondare la domanda di usucapione in ipotesi di detenzione qualificata; (v) resta assorbito, per effetto della precedente valutazione, il motivo d’appello in punto di asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata ritenuta non provata l’interversio possessionis; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; gli intimati resistono con controricorso; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; dell’art.132 c.p.c. comma 2, n. 4) e dell’articolo 111 Cost., comma 6»], le ricorrenti premettono che il secondo motivo di appello si appuntava contro la statuizione della sentenza di prime cure per la quale il promissario acquirente aveva inammissibilmente prospettato l’interversio possessionis per la prima volta so ltanto nella memoria conclusionale, quale atto deputato esclusivamente ad illustrare le difese già svolte. Indi, criticano il dictum della Corte romana che, in breve, ha disatteso tale motivo d’impugnazione limitandosi a richiamare un precedente di legittimità (Cass. 01/07/2004, n. 12007) sulla mutatio libelli inammissibile in appello non collimante con la fattispecie concreta, il che conferma la mera apparenza della sentenza di secondo grado; 2. con il secondo motivo [«Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 1141, comma 2, c.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che là dove ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione avverso la pronuncia d’inammissibilità dell’interversione del possesso in quanto tardivamente prospettata (nella memoria conclusionale), trascurando di considerare che, in realtà, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, l’interversio possessionis dedotta nella memoria conclusionale non configurava un’inammissibile mutatio libelli in ragione del fatto che il mutamento della richiesta di accertamento delle modalità di acquisto della proprietà, operato dalle attrici mediante la prospettazione dell’interversione del possesso in comparsa conclusionale, non comporta un allargamento non consentito del tema del decidere, sia perché i fatti costitutivi e le ragioni dell’interversio possessioniserano stati specificamente allegati fin dall’atto introduttivo del giudizio, sia perché il giudizio riguardava la proprietà, ossia un diritto autodeterminato la cui causa petendi s’identifica con il diritto medesimo, a prescindere dai fatti o dagli atti da cui dipenda l’acquisto del diritto stesso; 3. con il terzo motivo [«Violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, comma 2, e 2697 c.c.»], le ricorrenti censurano la sentenza che ha ritenuto assorbito il motivo di appello che criticava la pronuncia del Tribunale di Roma secondo cui le attrici non avevano dimostrato l’esistenza dell’interversio possessionis, e, pertanto, non ha considerato che, in realtà, le opere di recinzione, la piantumazione e la realizzazione di un box sul terreno di cui era chiesta la declaratoria d’usucapione determinavano la trasformazione della detenzione qualificata in possesso; 4. il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto, non sono fondati; 4.1. privo di pregio è il primo rilievo, attinente ad un’asserita carenza strutturale della sentenza impugnata che, al contrario, a giudizio di questa Corte, reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679); 4.2. va altresì disattesa la seconda censura; 4.3. la sentenza impugnata ha comunque esaminato nel merito il tema dell’interversio possessionis ed ha ritenuto, con motivazione puntale ed esaustiva (p. 4 della sentenza impugnata), che le condotte allegate da parte attrice non avessero determinato alcuna interversione del possesso. Detto questo, la motivazione della pronuncia va emendata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., perché non è conforme a diritto (pur non incidendo sul dispositivo della decisione che, al contrario, è corretto) l’affermazione della Corte romana secondo cui integrerebbe un’inammissibile mutatio libellil’allegazione da parte delle attrici dell’interversione del possesso in replica all’eccezione dei convenuti di detenzione qualificata del bene in forza di un preliminare. La premessa è che l’erronea motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei princìpi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384, cod. proc. civ., di correggere la motivazione mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto; 4.4. per quanto riguarda la questione processuale in esame è il caso di richiamare l’indirizzo nomofilattico (ex multis, Cass.07/12/2005, n. 26973) per il quale, con riferimento alla categoria dei diritti autodeterminati, sussiste mutatio libelli vietata in appello soltanto quando (e non è il caso di specie) all’iniziale domanda si sostituisca una pretesa intrinsecamente diversa, sulla quale sia del tutto mancato, in primo grado, il contraddittorio. In particolare, per quanto riguarda la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendisi identifica con il diritto stesso e non, come nei d iritti di credito, con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione, necessaria ai soli fini della prova, non ha la funzione di specificazione della domanda; 5. il terzo motivo è inammissibile: la Corte distrettuale, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha stimato irrilevanti gli atti (la recinzione del terreno, la messa a dimora di piante, e la realizzazione di un box) che, nell’ottica delle attrici, attestavano l’interversione del possesso utile ai fini dell’usucapione del terreno; 6. il ricorso è rigettato; 7. le spese del giudizio di legittimità, liquidatein dispositivo, sono a carico della parte soccombente; P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulterio
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