CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 14585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 612, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché del tutto generico, essendo fondato su censure, che, in realtà, si riferiscono ad altro procedimento penale, quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], cui fa riferimento, alle pagine tre e quattro, la stessa sentenza del giudice di appello, il quale, tuttavia, ha precisato che tale riferimento è stato frutto di un errore di scrittura, ininfluente sul contenuto della motivazione relativa alla posizione del Gargiulo, in essa compiutamente esaminata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.11.2021. Il Consigliere tensore sid nte [OSCURATO:PERSONA]