CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 33584/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 23551-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] C, in persona del legale 1860 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1 C/0 [OSCURATO:PERSONA] C, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la appresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2632/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 9776/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R. G. n. 23551/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città di reiezione della domanda di accertamento dell'illegittimità del rapporto di lavoro termine, più volte prorogato, intercorso con l'[OSCURATO:PERSONA] C e le conseguenti domande di conversione a tempo indeterminato e risarcimento dei danni. La Corte territoriale escludeva che il rapporto, riguardante prestazioni di infermiere, avesse superato la durata di 36 mesi e che le proroghe o le causali fossero illegittime, ritenendo altresì che la causale indicata fosse coerente con necessità transitorie dell'ente pubblico. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non rubricato, con il quale sono state ribadire le ragioni di asserita illegittimità denunciate. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Successivamente alla fissazìone dell'udienza di discussione la rìcorrente rinunciava «al ricorso ed all'azione» cui seguiva accettazione della controparte. [OSCURATO:PERSONA] La rinuncia comporta ex art. 390 ss c.p.c. l'estinzione del giudizio di cassazione, mentre l'accettazione della controparte impone di non provvedere sulle spese, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 391, u.c., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio del 25.5.2021. Il Consigliere esti. cA T1 I [OSCURATO:PERSONA]-n Presidente Il dott. [OSCURATO:PERSONA] D(41 -:ott />[OSCURATO:PERSONA]' ?:teposit