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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 43935/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 14/2/2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644, commi primo e quinto n. 3 cod. pen. e quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo 2).

1.2. Violazione dell'art. 274, lettera c) cod. proc. pen.1.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.

In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 644, commi primo e quinto n. 3 cod. pen. e quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo 2) rilevando che i giudici di merito avrebbero erroneamente e illegittimamente valutato gli elementi acquisiti dai quali non emergerebbe alcun contributo concreto ed effettivo del ricorrente nella commissione del reato in danno di Rizzo.

La doglianza è manifestamente infondata.

La conclusione del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] quanto al coinvolgimento del ricorrente e sul forte ed evidente interessamento di questi in ordine alla gestione della riscossione del credito, risulta coerente e adeguata quanto alla consapevolezza dello stesso circa la natura usuraria del rapporto.

Ciò anche tenuto conto del tenore delle conversazioni intercorse tra l'imputato e il fratello Carmine, al quale indica in concreto come fare a riscuotere il credito anche nel periodo di emergenza c.d. covid.

Ad analoghe conclusioni, poi, deve addivenirsi quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante specifica, la cui configurabilità è stata coerentemente desunta dalla misura degli interessi pattuiti, sproporzionati rispetto al valore del capitale, e dalle dichiarazioni della persona offesa.

Ragioni queste per le quali la motivazione del provvedimento impugnato, priva di vizi logici, risulta conforme al dato normativo e alla pacifica interpretazione dello stesso della giurisprudenza di legittimità e non è pertanto sindacabile in questa sede.

1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 274, lettera c) cod. proc. pen. evidenziando che le considerazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati sarebbero meramente astratte, ciò anche perché non sono indicati elementi dai quali potersi desumere una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che, segnala la difesa, deve essere apprezzata in base alla presenza di elementi recenti e idonei a dare conto dell'effettiva esistenza del pericolo di concretizzazione del rischio che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

In assenza di una corretta valutazione, d'altro canto, non risulterebbe neanche giustificata la ragione per la quale una misura gradata non potrebbe tutelare le esigenze pure eventualmente sussistenti.

La doglianza è manifestamente infondata.

La motivazione del Tribunale del riesame, anche richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, con il riferimento alla gravità dei fatti, alla contiguità con ambienti criminali e tenuto conto della contestata e ritenuta aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ha dato conto dell'inesistenza di elementi positivi di valutazione tali da giustificare una diversa conclusione in termini di esigenze cautelari, ciò anche con riferimento alla inadeguatezza di una misura gradata a quella applicata.

1.3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della conclusione, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia evocato la propria contiguità ad ambienti delinquenziali, sarebbe del tutto generica non avendo, infatti, alcuna connotazione tale da potersi ritenere la sussistenza delle modalità tipiche di cui all'aggravante contestata.

Anche tale ultima censura risulta manifestamente infondata.Il riferimento dell'ordinanza impugnata alla evocata contiguità con ambienti criminali e all'esistenza di terze persone a cui si deve rendere conto nella gestione della propria attività, infatti, risulta, da solo sufficiente a qualificare la modalità come mafiosa, considerato soprattutto il contesto ambientale i cui si sono svolti i fatti (cfr. poi Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01 quanto alla natura oggettiva dell'aggravante).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]-0 Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 14/2/2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644, commi primo e quinto n. 3 cod. pen. e quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo 2). 1.2. Violazione dell'art. 274, lettera c) cod. proc. pen.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 644, commi primo e quinto n. 3 cod. pen. e quanto alla ritenuta gravità indiziaria con riferimento al reato di cui al capo 2) rilevando che i giudici di merito avrebbero erroneamente e illegittimamente valutato gli elementi acquisiti dai quali non emergerebbe alcun contributo concreto ed effettivo del ricorrente nella commissione del reato in danno di Rizzo. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] quanto al coinvolgimento del ricorrente e sul forte ed evidente interessamento di questi in ordine alla gestione della riscossione del credito, risulta coerente e adeguata quanto alla consapevolezza dello stesso circa la natura usuraria del rapporto. Ciò anche tenuto conto del tenore delle conversazioni intercorse tra l'imputato e il fratello Carmine, al quale indica in concreto come fare a riscuotere il credito anche nel periodo di emergenza c.d. covid. Ad analoghe conclusioni, poi, deve addivenirsi quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante specifica, la cui configurabilità è stata coerentemente desunta dalla misura degli interessi pattuiti, sproporzionati rispetto al valore del capitale, e dalle dichiarazioni della persona offesa. Ragioni queste per le quali la motivazione del provvedimento impugnato, priva di vizi logici, risulta conforme al dato normativo e alla pacifica interpretazione dello stesso della giurisprudenza di legittimità e non è pertanto sindacabile in questa sede. 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 274, lettera c) cod. proc. pen. evidenziando che le considerazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati sarebbero meramente astratte, ciò anche perché non sono indicati elementi dai quali potersi desumere una continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale che, segnala la difesa, deve essere apprezzata in base alla presenza di elementi recenti e idonei a dare conto dell'effettiva esistenza del pericolo di concretizzazione del rischio che la misura cautelare è chiamata a realizzare. In assenza di una corretta valutazione, d'altro canto, non risulterebbe neanche giustificata la ragione per la quale una misura gradata non potrebbe tutelare le esigenze pure eventualmente sussistenti. La doglianza è manifestamente infondata. La motivazione del Tribunale del riesame, anche richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, con il riferimento alla gravità dei fatti, alla contiguità con ambienti criminali e tenuto conto della contestata e ritenuta aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ha dato conto dell'inesistenza di elementi positivi di valutazione tali da giustificare una diversa conclusione in termini di esigenze cautelari, ciò anche con riferimento alla inadeguatezza di una misura gradata a quella applicata. 1.3. Nel terzo e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della conclusione, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia evocato la propria contiguità ad ambienti delinquenziali, sarebbe del tutto generica non avendo, infatti, alcuna connotazione tale da potersi ritenere la sussistenza delle modalità tipiche di cui all'aggravante contestata. Anche tale ultima censura risulta manifestamente infondata.Il riferimento dell'ordinanza impugnata alla evocata contiguità con ambienti criminali e all'esistenza di terze persone a cui si deve rendere conto nella gestione della propria attività, infatti, risulta, da solo sufficiente a qualificare la modalità come mafiosa, considerato soprattutto il contesto ambientale i cui si sono svolti i fatti (cfr. poi Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01 quanto alla natura oggettiva dell'aggravante). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga
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