CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15136/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoGIUSEPPE LEPORE unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLOMANDARANO, [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.2439/2019 depositata il 04/06/2019;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio conricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Milano per ladeclaratoria della non debenza delle somme richieste dal Comunea titolo di COSAP per gli anni 2006 e successivi. Con secondo attointroduttivo il Condominio proponeva opposizione alle ingiunzionidi pagamento emesse dal Comune per gli anni successivi al 2013.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 21 luglio 2017,in parziale accoglimento della domanda proposta dal CondominioAutosilo [OSCURATO:PERSONA] di Milano nei confronti del Comune di Milanoaccertava la non debenza del COSAP per le annualità 2006 e 2007,per intervenuta prescrizione.Il giudice di prime cure, richiamando anche precedenti dellostesso ufficio, evidenziava come le griglie di areazione in questionefossero poste sul piano di calpestio stradale della piazza Erculea,che pacificamente costituiva bene demaniale, circostanza, questa,che implicava una limitazione all'uso collettivo dell'area stessa.Sottolineava come oggetto della convenzione di concessione fosseesclusivamente l'area del sottosuolo e come nella stessa non fossecontenuta alcuna preventiva rinuncia da parte del Comune allapercezione di un'entrata introdotta nell'ordinamento solo in dataNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026successiva alla stipula con riferimento al soprasuolo. Il Tribunale,infine, accoglieva in parte l'eccepita prescrizione del creditoriguardo alle annualità 2006 e 2007 ai sensi dell'art. 2948, n. 4,c.c..3. [OSCURATO:PERSONA], proponeva appelloavverso la suddetta sentenza.4. Il Comune di Milano resisteva al gravame e proponevaappello incidentale rispetto alla decisione relativa alla prescrizioneex art 2948, n. 4, c.c. delle somme liquidate in relazione alleannualità 2006-2007.5. La Corte d’Appello di Milano rigettava l'appello principaleproposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Milano eaccoglieva l’appello incidentale proposto dal Comune di Milano inrelazione alla debenza delle somme dovute a titolo di COSAP daparte del [OSCURATO:PERSONA] anche per le annualità2006 e 2007.In particolare, secondo la Corte d’Appello, l’occupazione delsuolo demaniale per la collocazione delle griglie nell’interesse disoggetti diversi dal Comune era soggetta al canone COSAP.[OSCURATO:PERSONA] aveva contestato ladebenza di quanto chiesto dal Comune di Milano a titolo di COSAP,sostenendo che essa sarebbe già stata versata al momento dellastipula della convenzione di concessione e che le griglie erano staterealizzate nell’ambito della medesima concessione.La Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, quanto alla facoltà per i comuni di escluderel'applicazione, nel territorio di competenza, della tassa perl'occupazione di spazi pubblici di cui al d.lgs. n. 507/93, e diprevedere il pagamento di un canone da parte del titolare dellaNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026concessione per l'occupazione di aree pubbliche, evidenziava che ilComune di Milano si era avvalso di tale facoltà con l'emanazionedel regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consigliocomunale n. 11 del 21 febbraio 2000.Il corrispettivo della concessione edilizia stabilito nellaconvenzione del 1991 non poteva comprendere il prelievo tributarioin questione, posto che solo a distanza di due anni era stata istituitala TOSAP ex d.lgs. n. 507/93 ed a distanza di sette anni era venutoin essere il COSAP ex d.lgs. n. 446/97.L'affidamento comprendeva la concessione del sottosuolodell'area pubblica comunale sulla quale sarebbe stato costruitol'autosilo, infatti, a pag. 4 della convenzione era menzionato ilsottosuolo comprensivo di impianti fissi e di servizi accessoridell’autosilo, ma non erano menzionate le griglie di areazione, che,per loro natura - come desumibile dalle fotografie sub doc. n. 2 delfascicolo di primo grado del Comune - erano finalizzateall'illuminazione e all'areazione dei locali sottostanti al suolo einsistevano sul piano pubblico di calpestio.La Corte d’Appello, richiamata la diversa natura della tassa perl’occupazione di suolo pubblico e la COSAP, evidenziava come ilComune non poteva certo rinunciare ad un corrispettivo, ancoranormativamente non previsto, quale la COSAP. A tale proposito, ladifesa della parte impugnante aveva continuato a ribadire la propriaimpostazione, senza spiegare le ragioni per le quali, a fronte di unaprecisa terminologia, l'esenzione dagli oneri per occupazione disuolo pubblico avrebbero dovuto coinvolgere non solo la fasetemporanea, ma anche quella successiva. Del tutto inconferenteera il richiamo all'art. 6 comma 3 del regolamento comunaleNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026applicativo del COSAP, poiché il divieto della doppia imposizione siriferiva ai canoni normativamente previsti (con l'eccezione di quelliconnessi a prestazione di servizi) e non anche a corrispettivi dinatura privatistica come nella fattispecie.La Corte riteneva di accogliere l’appello incidentale delComune dovendosi escludere che, in mancanza di un espressodisposto normativo, potesse operare con riguardo al COSAP inesame la prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennaleex art. 2946 c.c ..Infine, la Corte osservava come la censura relativa allacompensazione delle spese fosse superata, tenuto conto dell'esitodel gravame, che aveva visto la reiezione dell'appello principale el'accoglimento dell'impugnazione incidentale del Comune di Milanounica parte vittoriosa.6. [OSCURATO:PERSONA] piazza Erculea ha proposto ricorsoper cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motividi ricorso.7. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso e conmemoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nelleproprie richieste.8. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei motividi ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1362-1372 c.c.,nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 1, 2 e 6del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omessoesame di atti decisivi.Numero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondata laprincipale tesi di ricorso secondo la quale l'autosilo de quo, inquanto impianto pubblico (opera urbanizzazione) affidato dalComune di Milano in regime di concessione amministrativa (conapposita convenzione previgente all'introduzione del COSAPcomunale), andrebbe ritenuto totalmente esente dal(sopravvenuto) COSAP sia per essere già stato versato per interoil corrispettivo di concessione (commisurato a tutta la durata dellaconcessione) sia per la sussistenza in tale senso di espresseprevisioni della convenzione di concessione inter partes e dellostesso [OSCURATO:PERSONA] COSAP dalla sentenza malamenteinterpretate e/o non considerate.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degliartt. 112, 115, 116 c.p.c., nonché degli artt. 52 e 63 d.lgs. n.446/1997 e degli artt. 1, 2 del Regolamento COSAP del Comune diMilano, omesso esame di atti decisivi.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che le (sole)griglie di aerazione dell'autosilo de quo siano soggette al COSAPnonostante le stesse da un lato siano parte integrante dell'opera dequa (esente da COSAP a stregua della convenzione inter partes),dall'altro non comportino alcuna effettiva sottrazione all'usopubblico del suolo comunale (piano di calpestio).2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso che stante la loroevidente connessione possono essere esaminati congiuntamente,sono infondati.Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi in più occasionidi casi analoghi a quello in esame aventi ad oggettol’assoggettabilità alla COSAP delle griglie di aereazione apposte sulsuolo pubblico.Numero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: IlCosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) è dovutoanche in caso di apposizione - su area destinata a pubblico transito- di griglie e intercapedini installati allo scopo di fornire aria e lucead un edificio privato, senza che rilevi l'inclusione di detti manufattinel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso dicostruire e ciò in quanto presupposto del canone è l'uso particolareo eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privatoassoggettato a servitù di pubblico passaggio (Cass. Sez. 1,22/11/2023, n. 32410, Rv. 669430 - 01).Si è più volte evidenziato infatti che il canone per l'occupazionedi spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, èstato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamentediverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esso è, infatti, configuratocome corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel casodi occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di benipubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazioneall'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazioneall'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo. Nederiva che è obbligato al pagamento del canone il condominio cheabbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio diun'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine dimigliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, e ciò in quantoesso gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima (Cass.Sez. 5, 06/08/2009, n. 18037, Rv. 609326 – 01, vedi anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 10432 del 19/04/2023; Cass., Sez. 5,Sentenza n. 24541 del 02/10/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n.Numero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/202617296 del 27/06/2019; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3710 del08/02/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018;Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.7188/2022).Come evidenziato dall’Ufficio di Procura, il ricorso non fariferimento al principio espresso dagli orientamentigiurisprudenziali sopra riportati, soffermandosi piuttosto sul rilievoper cui le griglie di aereazione non sarebbero assoggettabili altributo in questione perché funzionali all’opera realizzata nelsottosuolo conformemente alla convenzione pattuita in cui eraprevisto il pagamento di un preciso corrispettivo. Tuttavia, non puòritenersi, come chiarito dalla sentenza impugnata e ben evidenziatoin controricorso, che il versamento del corrispettivo assorba ognialtro onere, ivi compreso il versamento del COSAP, che, invece,come visto, trova tutt’altra ratio e base normativa e, quindi, nonpuò assimilarsi al corrispettivo del godimento sessantennale delsottosuolo.Pertanto, la tesi del condominio ricorrente secondo cui laconcessione era comprensiva anche del suddetto canone èinfondata in quanto non è prevista espressamente una correlazionedel canone concessorio con l’esistenza delle griglie di aereazioneinsistenti sul suolo comunale nel senso che le suddette griglieabbiano inciso sulla determinazione del canone. Peraltro, laconcessione aveva ad oggetto il sottosuolo per la costruzione digarage e non può ritenersi comprensiva anche della concessione diutilizzo del suolo pubblico.Come si è detto, infatti, oggetto della Cosap è l’uso o utilizzodel suolo pubblico determinata dall’occupazione dello stesso con legriglie di aereazione poste sul detto suolo a vantaggio delNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026condominio e parte ricorrente non deduce la mancanza di unutilizzo pubblico del suolo che è il presupposto della previsionedell’obbligo di pagamento di un corrispettivo.Al contrario nella specie risulta che il suddetto presupposto sisia realizzato, atteso che il suolo pubblico sul quale insorgono legriglie viene utilizzato per il conseguimento di un fine privato delCondominio con conseguente sottrazione della superficie all’usopubblico.Infine, deve condividersi anche il rilievo del P.G. secondo cuila censura impinge nel merito dell’interpretazione svolta dal giudicedi appello dell’art. 5 della convenzione edilizia, la quale appare, inultima analisi, del tutto in linea con il dato letterale e il significatocomplessivo dato alle parole, senza potersi prestare a unampliamento del suo ambito applicativo sino a poter ricomprendereuna rinuncia a un corrispettivo per l’uso esclusivo di beni pubblici,stesso modo deve condividersi anche la requisitoria del P.G. nellaparte in cui richiama la giurisprudenza (Cass., n.3710/2019,18769/2017 e n. 9240/2022) che ha affermato che il diritto alcanone, trovandola sua fonte nel provvedimento concessorio, nonpuò essere considerato oggetto di trattativa privata: l’obbligazionedi corrispondere il canone nasce (non con l’accertamento, ma) conl’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo; ed il dirittoa tale canone e la sua determinazione non possono essere oggettodi rinuncia. Di qui anche l’irrilevanza del richiamo all’art.6, comma3, del regolamento comunale COSAP, non potendosi prospettarealcuna doppia imposizione proprio in ragione della singolaredivisata natura del corrispettivo in questione la cui base ontologicaNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026va ravvisata nel loro posizionamento sul sedime stradale diproprietà del demanio comunale.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degliartt. 2935, 2946 e 2948 nn. 3-4 C.C. nonché degli artt. 4, 21 e 22del Regolamento COSAP del Comune di Milano ovvero omessoesame di atti decisivi.La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che nel presentecaso di occupazione permanente (cioè della durata non inferioreall'anno), come tale soggetta al pagamento della COSAP per ognianno ovvero periodicamente (e non una tantum), la prescrizioneapplicabile al diritto alla corresponsione del COSAP sia quellaordinaria decennale ex art.2946 C.C. e non quella quinquennale exart.2948 n.4 C.C.3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.Anche in tema di prescrizione questa Corte ha già avuto mododi sottolineare come non possa farsi riferimento al terminequinquennale. Si è detto, infatti, che: In tema di occupazione dispazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (comemodificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d."COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale opresunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo ospeciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi especifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fontedell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con laconseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizionebreve di cui all'art. 2948 c.c. (Cass. Sez. 3, 08/02/2019, n. 3710,Rv. 652735 - 01).Pertanto, meritano di essere condivise le conclusioni del P.G.anche in relazione a tale motivo. Nella requisitoria scritta si segnalaNumero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026che anche di recente Cass. 26 giugno 2025, n. 17182, proprio conriferimento al Comune di Milano, ha rimarcato che il diritto alcanone COSAP è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale,non rientrando tra le obbligazioni periodiche di cui all’art. 2948, nn.3 e 4, c.c. Il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazioneparticolare del suolo pubblico e trova titolo in diversi provvedimentispecifici, ciascuno con relativo canone commisurato.4. Il ricorso è rigettato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delComune di Milano controricorrente che liquida in euro 3500 più 200per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA comeper legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 5 febbraio 2026.Numero registro generale 2695/2020Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 15136/2026Data pubblicazione 19/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca [OSCURATO:PERSONA]