CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 45846/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 5/7/2021, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con specifico riferimento all'art. 581 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge e in relazione agli artt. 603 e 213 cod. proc. pen.1.3. Vizio di motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa con specifico riferimento alle diverse versioni da questa rese nel corso delle indagini e, da ultimo, davanti alla Corte territoriale. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazioni con riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. In data 14 settembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso. 3. In data 7 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono complessivamente infondati. 1. Nel primo motivo di ricorso la comune difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 581 cod. proc. pen. Nello specifico il ricorrente, impugnando anche l'ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale a seguito dell'eccezione sollevata nel corso dell'udienza, rileva l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per difetto di specificità in quanto l'atto, mera ripetizione della memoria presentata prima della pronuncia della sentenza di primo grado e degli argomenti poi spesi dall'accusa in discussione, ometterebbe di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. La doglianza è infondata. Come evidenziato dalla Corte territoriale nell'ordinanza emessa il 6 maggio 2021 l'atto di appello, seppure riproponendo gli argomenti già esposti dal pubblico ministero in una memoria depositata nel corso del processo di primo grado e nella discussione finale, conteneva una adeguata critica alla sentenza di primo grado. Ripercorrendo le testimonianze rese ed evidenziando le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa avrebbero dovuto essere ritenute credibili, infatti, l'organo dell'accusa, proponendo una diversa e alternativa valutazione delle prove, si è così, quanto meno implicitamente, confrontato con la motivazione della sentenza di primo grado. 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e in relazione agli artt. 603 e 213 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione carente quanto al riconoscimento degli imputati quali autori della rapina e in relazione alle prove fornite dalla difesa e, in generale, con riferimento alla credibilità della persona offesa. Le doglianze sono infondate. La Corte territoriale, infatti, rilevato che la sentenza di primo grado si fondava sulla mancanza di una piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ha correttamente disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. Tale modo di procedere, diversamente da quanto evidenziato dal ricorrente, è corretto.A fronte dell'appello del pubblico ministero, infatti, il giudice dell'appello, preso atto che la questione centrale afferiva la credibilità o meno di una prova dichiarativa, ha proceduto all'esame del testimone proprio al fine di valutare l'attendibilità dello stesso, anche e soprattutto in ordine al riconoscimento degli autori del reato. La riforma della sentenza di assoluzione della sentenza di primo grado, quindi, risulta essere correttamente resa alla luce delle nuove e circostanziate dichiarazioni della persona offesa e la motivazione sul punto è adeguata e coerente (cfr. pag. 4, 6 e 7 della sentenza impugnata nella quale si dà conto delle ragioni per le quali la deposizione del teste è credibile e non vi siano elementi che ne possano inficiare la spontaneità e veridicità). L'esame degli altri e diversi testi, di contro, non era necessaria in quanto la valutazione circa la credibilità degli stessi operata dai due giudici di merito risulta essere conforme e, comunque, la Corte territoriale ha evidenziato come la conclusione cui è pervenuta sia comunque compatibile anche con quanto da questi dichiarato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazioni con riferimento alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che -tenuto conto della gravità del reato commesso, che costituisce l'acme di una persecuzione della vittima, e del comportamento tenuto dai ricorrenti anche successivamente al fatto- hanno guidato l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ragione questa per la quale le attuali censure, formulate in termini di una generica sproporzione e, in parte, orientate anche a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, sono comunque manifestamente infondate (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a