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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22574/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, previa rideternninazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis comma primo cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputata, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo, ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen. per la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, è manifestamente infondato alla luce della ampia argomentazione riservata al tema nel testo della sentenza impugnata (cfr. pag. 2), con cui il ricorso evita di confrontarsi; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del /ocus commissi delicti come luogo di privata dimora, è manifestamente infondato in quanto lamenta una carenza motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, ed inoltre contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).» (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, previa rideternninazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis comma primo cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputata, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in meri enunciati astratti privi di agganci alla fattispecie concreta oggetto di processo, ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 49 comma secondo cod. pen. per la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, è manifestamente infondato alla luce della ampia argomentazione riservata al tema nel testo della sentenza impugnata (cfr. pag. 2), con cui il ricorso evita di confrontarsi; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del /ocus commissi delicti come luogo di privata dimora, è manifestamente infondato in quanto lamenta una carenza motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, ed inoltre contrasta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).» (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22574/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris